FOIA e Trasparenza secondo la Riforma Madia

Le novità del Neo Decreto Trasparenza con l'integrazione delle parti modificate della Legge Anticorruzione

Addante Francesco
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Articolo Novità Riflessioni
  • Il riordino della disciplina riguarda anche il diritto di accesso civico
  • Art.1 Principio generale di trasparenza
  • Introduzione di "informazioni, dati e documenti" e non solo di "informazioni"
  • Si passa da "organizzazione' a "dati e documenti" delle P.A.
  • Le finalità riguardano anche la tutela dei diritti ' dei cittadini' a 'promuovere la partecipazione all’attività amministrativa'
  • Si estende la finalità a tutti i diritti e non solo quelli 'fondamentali' (come invece indicato nella vers prelim)
  • Da un lato si estende l'oggetto del decreto prevedendo espressamente "la libertà di accesso di chiunque" (nella versione previgente del 33/2013 lo si esplicita solo quando si parla di accesso civico) e indicando nei confronti di "chi" esattamente è possibile esercitare tale diritto, dall'altro lo si limita facendo riferimento alla "tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti". Si indica espressamente che la modalità per far valere tale disposizione è non solo l'"accesso civico" ma anche la "pubblicazione di documenti, dati e informazioni" e delle "modalità per la loro realizzazione".
  • L'accesso riguarda anche l'"organizzazione" oltre che le 'attività' delle P.A.
  • Nel sostituire il precedente art. 11, l'ambito si estende, "in quanto compatibile" agli "enti pubblici economici e agli ordini professionali"
  • Si sottolinea che sono comprese "le autorità portuali" (individuate con certezza e non in quanto compatibili come indicato nella vers prelim), nonché le "autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione"
  • Per una maggiore definizione delle "società in controllo pubblico" o a "partecipazione pubblica", (solo per quest'ultime, "in quanto compatibili" e "limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea") si rimanda al riordino della disciplina previsto dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 come definito dal d.lgs. attuativo al momento in versione preliminare
  • Sono escluse le "società quotate" come definite dallo stesso d.lgs. attuativo (nella vers preliminare si faceva riferimento a "società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati", o che negli stessi hanno "emesso strumenti finanziari prima del 31 dicembre 2015")
  • Sono comprese anche quelle in cui la totalità dei "titolari" o dei "componenti" (non solo quindi dei titolari come nelle vers prelim) dell’organo d'amministrazione o di indirizzo sia "designata" da P.A.
  • Si precisa meglio la qualità di "associazioni, fondazioni" e di "enti di diritto privato comunque denominati", "anche privi di personalità giuridica", individuando (rispetto alla vers prelimin) i criteri di discrimine quali "bilancio superiore a cinquecentomila euro" (anche per le società in partecipazione pubblica), facendo esplicito riferimento a "funzioni amministrative" e ad "attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche" o "di gestione di servizi pubblici" e comunque "la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio".
  • Si definisce meglio l'ambito soggettivo di applicazione rispetto alla vers preliminare includendo con certezza le autorità portuali e inviduando (anche perchè nel frattempo è stato approvato, al momento in vers preliminare, il d.lgs. attuativo della legge delega Madia) criteri più precisi per le "società in controllo pubblico" o a "partecipazione pubblica", le "associazioni, fondazioni" ed "enti di diritto privato comunque denominati"
  • Art.3 Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'
  • Si estende l'"accesso civico" (universale pubblicità, conoscibilità, fruizione, utilizzo e riutilizzo) a "documenti, informazioni e dati, oggetto (di pubblicazione obbligatoria e non, cosa che nella vers preliminare non era stato evidenziato) "ai sensi della normativa vigente"
  • attribuendo all'ANAC, ("sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali) la FACOLTA' di:",
    • "identificare" quelli che dovranno essere "pubblicati obbligatoriamente" per i quali "la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione"
    • all’esclusivo FINE di ridurre gli oneri gravanti sulle P.A. (evidenziato nella vers definitiva)
    • (con il PNA)"precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione" in relazione alla "natura", "dimensione organizzativa" e "attività svolte" dei "soggetti" interessati "
    • prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali"
  • L'ANAC ha la facoltà e non l'obbligo di identificare i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria in modalità proporzionale alle caratteristiche dei soggetti interessati e in particolare di quelli per cui la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive
  • Art.4 Limiti alla trasparenza
  • L'art. 4 previgente viene difatto abrogato perchè i suoi contenuti sono stati trasferiti al nuovo art. 7-bis e in maggior dettaglio per ciò che concerne le finalità statistiche al nuovo art. 5-ter.
  • Art.4-bis Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche
  • Si sancisce l'ufficialità del sito "soldipubblici.gov.it" al fine di "promuovere" "la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche" e quindi consentire l'"accesso" e la "consultazione" "ai dati dei pagamenti" delle P.A. in relazione a: "tipologia di spesa sostenuta", P.a. "che l'hanno effettuata" e "ambito temporale di riferimento".
  • Le stesse informazioni e modalità, in riferimento ai propri pagamenti, (in aggiunta all'indicazione dei beneficiari) dovranno essere pubblicate dalle P.A.
  • Per le spese in materia di personale si fa riferimento a quanto disposto dagli articoli da 15 a 20 (conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza, o conferiti ai dipendenti pubblici, costo del personale e distribuzione dei premi, Bandi di concorso)
  • La trasparenza e quindi la promozione della comprensione dell'"utilizzo delle risorse pubbliche" avverrà tramite l'"accesso" e la "consultazione" "ai dati dei pagamenti" delle P.A." (ufficializzazione del sito "soldipubblici.gov.it")
  • Art.5 Accesso civico a dati e documenti:
  • Si sancisce "il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati" detenuti dalle Amministrazioni in virtù dell' "obbligo di pubblicazione" posto in capo alle P.A.
  • Nel ribadire (come già fatto all'art. 2) la "libertà di accesso di chiunque" (fini: promuovere dibattito pubblico e controllo su perseguimento funzioni istituzionali e utilizzo risorse pubbliche) e i "limiti relativi alla tutela di interessi (pubblici e privati cancellati nella vers def) giuridicamente rilevanti" si estende l'accesso a dati "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto"
  • prevedendo per l''ultima ipotesi (dati a pubblicazione obbligatoria individuati dal decreto) "il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" quale destinatario dell'istanza (potendo comunque lo stesso chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze), mentre per i dati ulteriori, alternativamente, l'"URP", "altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione 'Amministrazione trasparente'" o l'"ufficio che detiene i dati" (informazioni o i documenti).
  • Viene introdotto l'obbligo di comunicazione da parte della P.A. ai "soggetti controinteressati", se individuati dalla stessa (in questo caso è tenuto a dare comunicazione agli stessi anche per via telematica), e di provvedere sulla richiesta decorsi 10 giorni da una loro eventuale e motivata opposizione (periodo entro il quale la ver def sottolinea sussistere la sospensione della conclusione e decorso il quale la P.A. provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione), prevedendo un termine successivo di 15 giorni (in caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, nonostante l'opposizione e salvi i casi di comprovata indifferibilità) per fornire comunicazione al controinteressato e trasmettere i dati richiesti dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
  • Il procedimento di accesso civico deve concludersi (decisione e trasmissione) nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati
  • In caso di accoglimento di istanza per dati a pubblicazione obbligatoria la procedura consiste (come in origine) nella comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dei dati per cui è stata rilevata l'omissione con indicazione del collegamento ipertestuale, in tutti gli altri casi con la trasmissione tempestiva dei dati o dei documenti richiesti
  • S'introduce con la vers. defin una procedura intermedia extragiudiziaria nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine che prevede la possibilità da parte del richiedente o del controinteressato di ricorrere al Rpc/RT (e tramite quest'ultimo al Garante Privacy) (o al difensore civico competente per territorio, vicino o superiore, per gli enti territoriali) prima di adire al TAR
  • L'Rpc/RT decide sulla richiesta di riesame con un provvedimento motivato entro 20 giorni
    • se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi rilevanti: interpello al Garante della Privacy che si pronuncia entro 10 giorni (periodo entro il quale il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso)
  • Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso
    • accesso consentito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico se il diniego o il differimento ritenuto illegittimo non è confermato dall'amministrazione competente (il termine per proporre ricorso al TAR stabilito dall'Art. 116 c. 1 del Codice del processo amministrativo: "entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio" decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico e quindi 30 giorni prima)
    • se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi rilevanti: interpello al Garante della Privacy che si pronuncia entro 10 giorni (periodo entro il quale il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso)
  • Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il Rpc/RT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione per l'attivazione del procedimento disciplinare (ufficio di disciplina) o di altre altre forme di responsabilita' (OIV, Vertice Politico)
  • Si integra la disposizione sancendo che "restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241
  • Tra accesso civico originario e ulteriore si prevedono 4 canali differenti di riscontro a differenza di quanto era stato suggerito dal parere del Consiglio di stato che proponeva invece un unico desk telematico. Tuttavia richiedere direttamente a chi detiene il dato potrebbe sensibilizzare maggiormente il riscontro senza passare prima tra canali interposti.
  • A differenza della L.241/90 l’esercizio del diritto di Accesso civico a dati e documenti non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione
  • Se da un lato si estende (almeno nelle intenzioni) il diritto di accesso anche ai dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (come individuati dal decreto trasparenza) dall'altro, proprio perchè è possibile esercitare tale facoltà, si limitano (per i vincoli posti dalla L.241/90 la cui esistenza si vuole salvaguardare circa il controllo generalizzato dell'attività della P.A.) quello che era l'originario "accesso civico" con la previgente normativa alla "tutela di interessi giuridicamente rilevanti". Pertanto se nelle intenzioni si voleva estendere l'accesso a TUTTE le informazioni detenute dalle P.A. nei fatti lo si riduce
  • La necessità di identificare "chiaramente" i dati, le informazioni o i documenti richiesti dalla istanza di accesso civico è stata superata nella versione definitiva come rilevato da più parti (commissioni parlamentari, associazione di cittadinanza attiva, ecc) proprio per evitare difficoltà al semplice cittadino nel presentarla
  • Si prevedono due modalità differenti di trasmissione dell'istanza (quella telematica è una facoltà). Il "rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo" è gratuito (conquista di più soggetti) ma è subordinato "soltanto al rimborso del costo sostenuto e documentato (anche l'obbligo di documentazione è una conquista di più soggetti) dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali" (quindi quella telematica è completamente gratuita come richiesto da più parti)
  • Con la versione definitiva l'obbligo di comunicazione da parte della P.A. ai "soggetti controinteressati" si esclude per i casi di pubblicazione obbligatoria ma l'intero procedimento previsto per i dati ulteriori diviene un percorso ad ostacoli (cosa accade se uno dei soggetti interpellati, come il Garante della Privacy, non risponde ?) anche per i dati a pubblicazione obbligatoria dopo il riesame del RpC/RT, tra quest'ultimo o il difensore civico e il TAR, con un allungamento dei tempi, anche se ben definiti, di ulteriori 20 giorni per il RpC/RT (30 giorni con l'intervento del Garante della Privacy), di ulteriori 30 giorni per il difensore civico (60 giorni con l'intervento del Garante della Privacy anche se il termine per proporre ricorso, in questo caso, decorrono 30 giorni prima: Garante della Privacy e TAR decidono entro lo stesso tempo ? Come fa l'uno a decidere se l'altro prima non si è espresso ?)
  • Non si fa più cenno alla facoltà di ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che comunque se rimane sempre esercitabile (dato che la stessa disposizione non è stata abrogata) andrebbe a condizionare tutto il procedimento, probabilmente è esclusa in questa circostanza, a meno che il cittadino non esercita anche il diritto di accesso, se legittimato con un ulteriore aggravio alla P.A.. Che confusione !
  • Con la versione definitiva si annulla (conquista di più soggetti) il silenzio diniego e immotivato prevedendo invece un provvedimento espresso e motivato a conclusione del procedimento di accesso civico
  • Con la versione definitiva diviene obbligatoria (conquista di più soggetti) la motivazione in caso di rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso
  • il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso potranno essere esercitati dalla P.A. (la motivazione dovrò fare riferimento ad essi) solo nei casi e ai limiti stabiliti per la tutela degli interessi giuridicamente rilevanti
  • Mentre sono stati indicate (con un aumento sensibile degli interlocutori) tra le figure che devono rispondere sia ante che post alla richiesta di accesso civico: RpC/RT, Difensore Civico, Garante della Privacy, TAR e rimane persino la Commissione della l.241/90, dall'altra non si è citato l'ANAC che secondo i principi attuativi della legge delega doveva essere il vero interlocutore di tutto il procedimento o perlomeno, come si era suggerito nei lavori preparatori, l'ultimo anello del processo prima di arrivare al TAR.
  • La procedura del ricorso extragiudiziario vale anche nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto in questione, pertanto se da un lato è un miglioramento rispetto alla vers preliminare che prevedeva il ricorso diretto al TAR, dall'altro, tale novella complica, con un percorso ad ostacoli, quello che era l'accesso civico della previgente normativa che veniva richiesta per omissione di dati a pubblicazione obbligatoria
  • Mentre sono previsti responsabilità disciplinari e di altri tipo (comma 1) per l'omissione di dati a pubblicazione obbligatoria, non viene invece prevista alcuna sanzione per il mancato riscontro ad una richiesta dei dati aggiuntivi se non quella prevista all'art.46 (nel caso tale articolo si riferisca a qualsiasi tipo di accesso civico) che in assenza di uno sistema effettivo di misurazione e valutazione della performance (sebbene sia prevista la responsabilità dirigenziale e l'eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione ma solo sia possibile dimostrare che è imputabile al responsabile), potrebbe, non incidere sulla "corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili" salvo, poi, i rilievi che potrebbero effettuare gli organi di controllo e in ogni caso "al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis" che pongono dei limiti all'accesso giustificati dalla necessità di una tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Motivi per cui il funzionario, difronte ad un rischio di privacy se trasmette i dati, sarà indotto, a non dare seguito alla richiesta, non rischiando invece nulla, in quest'ultima ipotesi
  • Vengono espressamente indicati gli "interessi pubblici" (sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, quest'ultima evidenziata nella vers def, nazionale, segreto di Stato, ecc, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990: procedimenti tributari, procedimenti selettivi, ecc) e "privati" (protezione dei dati personali, libertà e la segretezza della corrispondenza, ecc) che se violati potrebbero procurare rilevante pregiudizio ("concreto" evidenzia la vers def) alla tutela degli stessi e per i quali conseguentemente si giustifica il diniego all'accesso civico richiesto, anche solo a dati parziali e in riferimento "unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato"
  • Le esclusioni e i limiti all'accesso civico con la vers defin riguardano anche i dati soggetti a obbligo di pubblicazione (Art.46)
  • Con la vers defin si demanda all'ANAC d'intesa con il Garante delle Privacy e sentita la Conferenza Unificata l'autorità di adottare "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico"
  • Art.5-ter Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche
  • Viene sancita la possibilità di "consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento, che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche" al verificarsi di determinate condizioni quali, ad esempio, il possesso di specifici requisiti da parte dei ricercatori che richiedono l'accesso, la sottoscrizione di un impegno di riservatezza specificante una serie di obblighi di utilizzo dei dati, che sia presentata una proposta di ricerca adeguata con una serie di indicazioni tra cui lo scopo e i metodi della ricerca.
  • Viene richiesta una specifica modalità al fine di non permettere l’identificazione dell’unità statistica e sancito l'obbligo di adottare delle linee guida per l’attuazione della disciplina con cui dovranno essere stabiliti i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca, quelli per l’accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, le modalità di organizzazione e funzionamento degli stessi e le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti.
  • Viene sancita la possibilità di "consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento, che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche" ma al verificarsi di determinate condizioni
  • Riprendendo quasi integralmente i contenuti del previgente art.4 che sarà abrogato in merito alla "pubblicazione dei dati personali diversi da quelli sensibili e dai dati giudiziari" e confermando l'esclusione "dall'ambito di applicazione del presente decreto dei servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web" si ribadiscono le disposizioni vigenti circa la loro diffusione, indicizzazione e rintracciabilità su internet
  • in quanto "lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione" ("ad eccezione di notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro") sono rispondenti ad una "finalità" di "interesse pubblico" che per tale motivo deve ottemperare ai relativi obblighi di trasparenza.
  • Si ribadisce anche l'obbligo da parte delle P.A. che intendano "disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento", di "anonimizzazione i dati personali eventualmente presenti" o "rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"
  • Restano fermi i limiti all'accesso e' alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (statistici)
  • Rimane pertanto inalterato il comma 3 della Legge 241/90. per il quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni"
  • Rispetto alla versione preliminare, si elimina l'indicazione del "fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto" quando si cita che "la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che quindi continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina previgente". Quindi tale Commissione interviene anche al di là delle competenze ad essa stabilite dalla L.241/1990 ? In ogni caso tra accesso civico originario e non, e accesso agli atti, ora sono disponibili ben 6 canali differenti.
  • Art.8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
  • Sulla base di una "valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso" viene sancito l'autorità dell'ANAC nel prevedere un periodo di permanenza di pubblicazione superiore o inferiore rispetto a cinque anni, termine, quest'ultimo, stabilito dalle norme previgenti.
  • Decorsi i termini di pubblicazione, i relativi dati sono accessibili. Pertanto non sono più pubblicati (visibili sul sito web) e rimossi dal lato pubblico ma archiviati (nella back-end o nella banca data della P.A.) e sempre disponibili a chi possa chiederli.
  • Con la versione definitiva sulle determinazione dell'ANAC in argomento il Garante della Privacy può proporre (e non di intesa, quindi si tratta di un parere consultivo ma non vincolante come invece aveva chiesto nei lavori preparatori) delle sue valutazioni
  • Art.9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
  • "Al fine di evitare eventuali duplicazioni" si introduce la facoltà di sostituire la pubblicazione di dati, informazioni e documenti obbligatoria ai sensi della normativa vigente con un "collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui" le stesse informazioni "sono presenti" assicurandone la qualità di cui all'art. 6 (integrita', costante aggiornamento, completezza, tempestivita', semplicita' di consultazione, comprensibilita', omogeneita', facile accessibilita', ecc.).
  • Viene abrogata (al comma 2) la disposizione che la previgente disciplina stabiliva circa la conservazione e disponibilità dei dati "all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» " sia "alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3" (i cinque anni) che prima
  • Il "collegamento ipertestuale alla sezione del sito" è una "facoltà" (e non secondo questo articolo un "obbligo")
  • Si introduce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni richieste per adempiere alla trasparenza ("nei limiti dei dati effettivamente contenuti" ?) in Banche Dati centralizzate, di cui al nuovo Allegato B (rimasto invariato rispetto alla versione preliminare), che dovranno essere alimentate dalle P.A. detentrici dei dati tramite la trasmissione degli stessi ai titolari di dette Banche Dati.
  • I dati, le informazioni o i documenti (corretti al plurale nella vers def) delle P.A. che secondo le disposizioni vigenti devono essere collocati nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale saranno sostituiti dai corrispondenti collegamenti ipertestuali alla Banca Dati di riferimento.
  • Risponderà il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di competenza alla richiesta di accesso civico se l'omissione della pubblicazione dipenderà dall’amministrazione titolare della Banca Dati o invece dalla P.A. detentrice dei dati che non ha effettuato la trasmissione
  • Si introduce il principio per cui l'origine del dato deve essere disponibile solo nelle Banche Dati centralizzate (come ad esempio PERLAPA per l'anagrafe delle prestazioni) (poi sminuito con la ver def.va) di cui al nuovo Allegato B mentre le P.A. produttrici e detentrici del dato dovranno riportarne il corrispondente collegamento ipertestuale nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente del proprio sito web istituzionale.
  • Le disposizioni transitorie (Art.42 del D.lgs di modifica definitivo) stabiliscono in "un anno dall’entrata in vigore del decreto di modifica" (e in sei mesi l'adeguamento e l'effettivo esercizio dell'accesso civico alle nuove disposizioni) il tempo entro il quale le P.A. detentrici del dato devono verificare "la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle Banche Dati" centralizzate.
  • Con la ver definitiva, si ritorna indietro perchè rimane comunque "ferma la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i loro dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati" probabilmente perchè ci si è resi conto che lo scambio (rimpallo) di responsabilità tra amministrazione che trasmette i dati e quella che li riceve (il Rt può facilmente dimostrare che non gli è addebitabile alcuna responsabilità nel momento in cui la stessa non è ad esso imputabile) non sarebbe riuscita a risolvere eventuali problemi di omissione di pubblicazione creando incertezza, confusione e potendo avere, per conseguenza, gravi ricadute sull'intero sistema. Ma a questo punto allora era inutile centralizzare i dati mentre invece si duplicano ulteriormente i canali informativi con conseguente confusione del cittadino e aggravio di lavoro per le P.A.
  • Sebbene sia apprezzabilissimo il principio di razionalizzazione e la conseguente attività che intende alleggerire (ma non nei fatti) gli oneri dalla PA e, al tempo stesso, rendere più intelligibili e individuabili i dati da parte del cittadino, dall'altro, sono le stesse disposizioni a mettere in discussione la funzionalità e l'operatività del sistema che si verrebbe così a realizzare.
  • L'Art.9-bis, al comma 2, sancisce dei "limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati"
  • Per molte delle Banche Dati di cui all'Allegato B non vi è certezza del dato che le stesse dovranno centralizzare. Si guardi ad esempio i "Rendiconti dei gruppi consiliari regionali" per i quali lo stesso allegato dichiara che non è una vera e propria banca dati
  • Nell'Allegato B non è indicato il Portale Trasparenza (o Portale dei bandi e dei contratti pubblici) (disponibile all’indirizzo http://portaletrasparenza.avcp.it/), il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52. Tramite questo sistema (che probabilmente sarà modificato alla luce delle recenti disposizioni dal neo codice degli appalti che prevede una razionalizzazione delle banche dati informatizzate dell'ANAC) i cittadini possono conoscere e ricercare i dati relativi a tutti gli appalti pubblici pubblicati in Italia a partire dal 1° Gennaio 2011.
  • In un audizione informale l'ANAC ha espresso delle perplessità sulla gestione di questa Banca dati dovendo in questo caso rispondere a tutte le istanza di accesso civico che potrebbero provenire da tutta Italia in riferimento a tutti gli appalti banditi da tutte le stazioni appaltanti
  • Per i motivi su esposti, l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 32, della L.190/2012 che la novella all'art. 37 intende assolta attraverso l’invio dei medesimi dati alla "BDAP" (vedi Riflessione 6 per maggiori dettagli) di cui all'art. 2 del D.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 "limitatamente alla parte lavori" non avrebbe motivo di esistere. In realtà non tutti i lavori transiterebbero dal BDAP perchè verrebbero esclusi quelli afferenti la manutenzione ordinaria
  • Le finalità del BDAP sono più estese di quelle che sono invece richieste dall'articolo 1, comma 32, della L.190/2012. Di un'opera pubblica, le prime intendono monitorarla a partire dalla programmazione, mentre le seconde lo fanno a partire dalla fase dell'affidamento. Inoltre il monitoraggio dei pagamenti e di altre informazione di carattere economico finanziario avverrà tramite il sito "soldipubblici.gov.it" di cui all'art. 4-bis e i dati che è possibile rilevare grazie alla tracciabilità dei flussi finanziari (di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) che avviene con l'obbligatorietà dell'attribuzione dei codici CIG e CUP per ogni singolo contratto di appalto, indipendentemente dall'importo (non è stabilita alcuna soglia minima) e dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica. Lo strumento che consente il monitoraggio dei flussi finanziari è la fatturazione elettronica (che è divenuta obbligatoria anche per gli Enti Locali e quindi per tutte le P.A. dal 31/03/2015) per cui CIG (codice identificativo di gara) e CUP (codice unico di progetto) sono metadati obbligatori.
  • Vale di conseguenza la stessa considerazione anche per l'Art.52 comma 4-bis (Modifiche alla legislazione previgente. Adempimenti BDAP del RGS MEF. Estensione ai soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs.33/2013 novellato)
  • Con il Decreto MEF 12 maggio 2016 si stabiliscono le modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali (GU Serie Generale n.122 del 26-5-2016) attribuisce a tale Banca dati ulteriore valenza
  • Con la vers def dell'art. 37 la definizione deo dati relativi ai: "provvedimenti di adozione delle varianti", "l’elenco, da aggiornare ogni anno, degli accordi bonari stipulati, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo" e quelli "relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l’indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti" sono stati demandati alla discplina del nuovo codice degli appalti (la vers def recita infatti: "gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50") che nel frattempo è entrato in vigore e che sui quali decideranno i futuri atti deliberativi dell'ANAC
  • Art.10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
  • VEDERE Art.43 Responsabile per la trasparenza
  • Viene abrogato l'obbligo di redigere da parte delle P.A. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (P.T.T.I.) ( e le sue finalità) che viene sostituito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) prescrivendo una sezione di quest'ultimo in cui dovranno essere indicati "i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto" (tale novazione può ritenersi una semplificazione dato che secondo le disposizioni vigenti di cui al comma 2 il P.T.T.I. è infatti una sezione e quindi una parte del P.T.P.C.).
  • In questo articolo vengono abrogate le disposizioni previgenti che impongono alle P.A. di indicare nel P.T.T.I. le "misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione", il "collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance".
  • Viene riscritta la disposizione che prevede il principio secondo cui "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce" un "obiettivo" (anzichè un'"area" come stabiliva la previgente disposizione) "strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".
  • Viene eliminata da questo articolo la disposizione previgente che poneva l'obbligo di "pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1" (ossia dei "titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali"), "nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative". Disposizioni che vengono riprese e confermate con alcune modifiche all'art.14 comma 1 per i primi e comma "1-quinquies" per gli altri soggetti.
    Confronto con le modifiche apportate dalla novella alla neo Legge Anticorruzione. Per altri dettagli consultare l'impatto_normativo e il riepilogo degli articoli modificati alla versione preliminare rilevando però le modifiche introdotte con la versione definitiva.
  • Si abroga, all'art. 10 del D.lgs. 33/2013 novellato, l'adempimento di redigere il P.T.T.I. che viene così ad essere sostituito dal previgente P.T.P.C rappresentando tale disposizione una semplificazione visto che la normativa previgente già stabiliva che il primo era una sezione del secondo.
  • Nel sancire il principio secondo cui "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce" un "obiettivo" "strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali" e l'obbligo (novella della L.190/2012 Art.1.comma 8) da parte dell'organo di indirizzo di definire gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza", costituendo gli stessi "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del P.T.P.C", probabilmente (?) si spostano nel P.T.P.C quelle che con la norma previgente erano le indicazioni che doveva contenere il P.T.T.I e che con la novella vengono ad essere abrogate, ossia le "misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione", il "collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance" .(Compiti che in parte sono comunque attribuiti agli OIV)
  • L'ANAC (la cui denominazione nell'articolo di riferimento è rimasto ancora "CiVIT") non approva più la versione del PNA predisposta dal Dfp ma l'adotta direttamente
  • Vengono definite le funzioni ("atto di indirizzo" ai fini dell'adozione del P.T.P.C.), caratteristiche del PNA ("durata triennale" e "aggiornamento annuale") e cosa deve individuare (i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi", "tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione")
  • Nel ribadire in cosa consiste l'esercizio dei poteri ispettivi dell'ANAC, la novella sembra abrogare l'obbligo di pubblicazione da parte dell'Autorità e delle P.A. interessate dei relativi provvedimenti adottati dalla prima nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (eppure tale disposizione è ancora vigente con l'art. 47 c.1 del D.lgs. 33/2013, in caso di inottemperanza dell'art. 14, per informazioni non pubblicate come la situazione patrimoniale dell'incaricato, oltre la a "tempestiva comunicazione"al Dfp)
  • S'introduce la facoltà da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (chiarendo i criteri che la vers prelim aveva solo accennato citando "amministrazioni di piccole dimensioni" ma così non si esclude tutti quegli Enti che pur essendo di piccole dimensioni non sono dei Comuni ?) di aggregarsi per la definizione in comune del P.T.P.C., tramite accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accordi precisati con la vers def), ribadendo il supporto tecnico e informativo del Prefetto agli enti locali che ne fanno richiesta
  • L'RPC/RT sarà individuato "tra i dirigenti di RUOLO in servizio" (di ruolo è stato precisato nella vers definitiva) a differenza di quanto stabiliva la vers preliminare che aveva escluso "i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio"
  • "Negli enti locali" l'RPC/RT sarà "individuato, di norma, nel segretario" "o nel dirigente apicale" (la recente riforma della P.A. Madia prevede l'abrograzione del Segretario le cui competenze probabilmente saranno attribuite al Dirigente apicale)
  • Con la versione definitiva l'RpC/RT può essere ricoperto da una UNICA figura nelle unioni di Comuni
  • L'organo di indirizzo dovrà disporre "le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare" che l'RPC/RT svolga "funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia e effettività"
  • Si sancisce l'autorità del RPC/RT di indicare agli uffici della P.A. competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. (Tale disposizione deve applicarsi anche per i casi di omessa trasmissione di dati ulteriori differenti dagli obblighi di pubblicazione sul sito ?)
  • Si sancisce il dovere di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV "le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza"
  • Si sancisce la tutela del RPC/RT attraverso la segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie nei suoi confronti "per motivi collegati allo svolgimento delle sue funzioni" che può eventualmente intervenire formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito
  • Ogni P.A. dovrà trasmettere il proprio P.T.P.C. all'ANAC e non più anche al Dfpp
    RIFLESSIONI: perchè si parla di "trasmissione" se le delibere ANAC in argomento dal 2013 hanno previsto solo la "pubblicazione" del piano che ciascuna P.A. deve rendere disponibile nell'apposita sezione "altri contenuti" in "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web ?
  • Le P.A. centrali dovranno continuare a trasmettere il loro Piano al D.f.p. anche se viene ribadito che l'ANAC sarà l'unico organismo destinatario del P.T.P.C.
  • la novella prevede in particolare per tale piano (di cui al comma 5) di l'obbligo di individuare:
    1) "le attivita' anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione"
    2) "le relative misure di contrasto"
    e definire
    3) "le modalità di monitoraggio"
    4) "il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti"
    5) "i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere"
    RIFLESSIONI: i risultati degli ultimi due adempimenti non potranno essere evidenti dato che sono stati abrogati dalla novella l'obbligo di "pubblicare i dati relativi all'attivita' amministrativa" (art. 24) e quella relativo ai provvedimento finali degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" (art. 23 c1 lett.a escludento anche la previgente responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile in caso di omissione o incompletezza come sancito dal neo art. 26 c.3). Valgono le considerazioni indicate all'art. 24 del D.lgs. 33/2013 in merito alla tipologia di procedimenti e il "monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali".
  • Negli Enti locali l'attribuzione delle funzioni di approvazione del P.T.P.C. spetteranno alla "giunta" (come recepito da riscontri forniti dall'ANAC ai soggetti interessati degli Enti Locali per parti non definite dalla normativa previgente)
  • La novella attribuisce agli OIV il compito di verificare: "anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance"
    1) la coerenza dei P.T.P.C "con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale"
  • 2) che si siano stati considerati "nella misurazione e valutazione delle performance" gli "obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza" ("ove stabiliti" è stato rimosso con la vers definitiva)
  • 3) i contenuti della Relazione di cui al comma 14 (recante i risultati dell'attività svolta dal RPC/RT) in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
  • 4) la facoltà di chiedere al RPC e RT "le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo" ed "effettuare audizioni di dipendenti"
  • 5) il compito riferire all'ANAC lo "stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza"
  • La novella prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità (per omesso controllo, sul piano disciplinare) del RPC/RT nel caso in cui lo stesso possa provare "di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano"
  • Si ribadisce quanto già riportato con il D.lgs.33/2013 novellato: la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare
  • S'introduce l'obbligo da parte del RPC/RT di trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno, all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una "relazione recante i risultati dell'attività svolta" che sarà anche pubblicata sul sito web istituzionale
  • Art.12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
  • Alla disposizione che prevede la pubblicazione sui siti delle P.A. di "ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni", ecc. si precisa che s'intende di un atto "previsto dalla legge o comunque adottato"
  • Si aggiungono "alle disposizioni per l'applicazione di norme giuridiche" che riguardano sempre l'organizzazione, "le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (perdita di efficacia delle misure interdittive decorsi sei mesi, a meno che non sia disposte per esigenze probatorie, dall'inizio della loro esecuzione per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale), "i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione". (VEDERE ART. 31 e 44)
  • Tra le "disposizioni per l'applicazione di norme giuridiche" degli atti di carattere normativo e amministrativo generale, inerenti l'organizzazione, soggetti a pubblicazione obbligatoria, vengono inclusi "le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012", "i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione." (OIV) Questo articolo si collega all'art. 31 in cui viene sancito l'obbligo di pubblicazione sui relativi controlli sulla stessa organizzazione e attività della P.A., e quindi sugli atti degli OIV o nuclei di valutazione e in particolare riferimento alla "relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget", alle "relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio"
  • Con la ver definitiva viene ripristinata, così come era previsto dalla previgente norma, la disposizione che era stata abrogata dalla vers preliminare circa l'obbligo di "pubblicare lo scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti" (VED ART.33) ad opera del "responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti", la "tramissione al Dipartimento della funzione pubblica" e "l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46" per l'inosservanza di tale adempimento.
  • Art.13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
  • In riferimento "ai dati relativi all'articolazione degli uffici" e alle loro "competenze" viene abrogata la disposizione previgente che prevedeva la pubblicazione anche delle "risorse" a loro "disposizione".
  • Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari' di incarichi dirigenziali
  • Come riferisce la nuova rubricazione dell'articolo in questione viene focalizzata l'attenzione solo sui "titolari di incarichi politici" (oltre che dirigenziali) i cui adempimenti riguarderanno anche i soggetti "non di carattere elettivo".
  • Con la vers definitiva si precisa che gli obblighi previsti da questo articolo si riferiscono anche "ai titolari di incarichi" di "amministrazione, di direzione o di governo"
  • Al riguardo aveva espresso perplessità anche il Garante della Privacy circa la facile individuazione della "categoria degli incarichi politici e se andavano intesi con i soli vertici politico-rappresentativi delle amministrazioni statali, regionali e locali (es.: Ministri, consiglieri, assessori) o con organi diversi, come presidenti e collegi degli enti (es: presidente INPS, organi delle Camere di commercio, Senato accademico degli atenei, etc.)
  • "Stato, regioni ed enti locali" sostituiscono il riferimento alle "pubbliche amministrazioni".
  • La novella riprende quanto originariamente è riportato dalle norme previgenti al successivo articolo in merito agli obblighi di pubblicazione del comma 1 relativo ai "titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti" estendolo anche a "quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione" "salvo che siano attribuiti a titolo gratuito" (quest'ultima eccezione è stata introdotta dalla vers def)
  • L'abrogazione degli obblighi di pubblicazione degli "estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione" (comma 3 del previgente art. 14) è compensato dall'introduzione che, con la novella a questo articolo prevede lo stesso tipo di adempimenti per quelli "conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"?
  • La novella aggiunge l'obbligo per ciascun dirigente di comunicare "gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica" (anche in relazione al "limite massimo retributivo stabilito in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente" di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che saranno pubblicati anche sul sito istituzionale della P.A. di appartenenza
  • Aggiunge anche l'obbligo di indicare "negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti gli obiettivi di trasparenza" "con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale"
  • Inoltre si prevede che "il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale" e condizioni il "conferimento di successivi incarichi"
  • Con le modifiche introdotte non saranno più pubblicati l’atto di nomina, il curriculum, la dichiarazione dei redditi, eventuali partecipazioni di incarichi a titolo gratuito, insomma tutto quello che serve a rilevare eventuali conflitti d’interesse.
  • Come riferisce la nuova rubricazione dell'articolo in questione spariscono gli obblighi di pubblicazione relativi ai "componenti" degli organi di indirizzo politico previsti dalla disposizione previgente e che la vers previgente aveva (probabilmente) spostato al successivo art.15 dove avrebbe trattato le "cariche di governo".
  • Rimane pertanto dubbia l'applicazione di tali disposizioni (come invece è chiaro nella previgente normativa) anche, ad esempio, ai componenti del consiglio di comunale, regionale o metropolitano che sono soggetti diversi dai Presidenti e Sindaci.
  • A tale riguardo l'ANAC aveva invitato a chiarire l'ambito soggettivo nella sua segnalazione, n. 1 del 2 marzo 2016, ritenendo che sarebbe stato opportuno chiarire che gli obblighi di pubblicazione si riferissero a tutti gli "organi di indirizzo politico" e non solo ad "titolari di cariche di governo" e "di "incarichi politici".
  • Come riferisce la nuova rubricazione dell'articolo in questione, con la vers def, gli obblighi di pubblicazione si riferiscono anche ai Dirigenti oltre che agli Organi di indirizzo politico facendo confluire in questo articolo quelli che la norma previgente aveva invece previsto al successivo art.15
  • L'obbligo di pubblicazione, previsto originariamente solo ai titolari di incarichi politici, di compensi, missioni, Cv, assunzione di altre cariche, patrimonio e dichiarazione dei redditi anche del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo si estende anche ai dirigenti (NO ma invece lo stesso tipo di sanzione viene applicata al dirigente per la mancata pubblicazione degli emolumenti a carico della finanza pubblica), prevedendo gli stessi termini temporali (entro tre mesi dall'incarico e per i 3 anni successivi dalla cessazione) ed ampliando, sia per gli uni che per gli altri, la disponibilità di tali dati e documenti all'accesso civico dell'art. 5 oltre la decorrenza prevista originariamente e non più il loro trasferimento nelle sezioni di archivio.
  • Si distinguono i titolari di posizioni organizzative rispetto a quelli a cui sono formalmente conferiti anche funzioni dirigenziali, prevedendo per i primi la sola pubblicazione dei curriculum vitae rispetto ai secondi per i quali sono invece confermate le disposizioni vigenti (in aggiunta ai cv, anche l'indicazione dei compensi, lo svolgimento di attività professionali, ecc) (abrogando l'art 10. com. 1 let "d)" della vers previgente la vers prelimin aveva posizionato tale disposizione al c1 bis art. 15, mentre con la vers def, il comma 1-quinquies dell'art. 14 precisa con maggior dettaglio i casi particolari di funzioni riconducibili a quelle dirigenziali, ossia quelle affidate tramite "deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78"
  • Sebbene sia consentita in casi eccezionali e provvisori, come può un responsabile di P.O. essere anche dirigente? O divenire dirigente senza aver superato un concorso pubblico come chiede la nostra Costituzione? Lo ribadisce la sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale.
  • Art.15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
  • Aggiungendo la precisazione "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banche dati) si riprende il riferimento indicato nel titolo escludendo quello ai titolari di incarichi dirigenziali "a qualsiasi titolo conferiti" e a quelli relativi agli 'amministrativi di vertice" in quanto spostati nel precedente articolo 14.
  • Abrogati definitivamente i riferimenti agli "incarichi dirigenziali conferiti a soggetti estranei" alla P.A. mentre invece sono mantenuti quelli "individuati discrezionalmente dall'organo indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione" ma spostati al precedente art. 14.
  • Art.15-bis Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate
  • "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banche dati) si pongono obblighi specifici relativi al "conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali" indicando prima i destinatari dell'adempimento: "società a controllo pubblico" anche "in regime di amministrazione straordinaria"
  • escluse quelle "emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate" e poi i termini temporali per la pubblicazione: "entro trenta giorni dal conferimento" e "per i due anni successivi alla loro cessazione" con le relative informazioni: "gli estremi dell'atto di conferimento, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;" "il curriculum vitae;" "i compensi," "il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura".
  • Inoltre si ribadisce quanto già stabilito in vigenza in linea generale, ossia il fatto che la pubblicazione di tali informazioni è "condizione di efficacia per il pagamento stesso" e si innova introducendo una sanzione "pari alla somma corrisposta" non solo per il soggetto responsabile della pubblicazione (VED Art.45 e 47) ma anche per il soggetto "che ha effettuato il pagamento" "in caso di omessa o parziale pubblicazione". (Si vedano anche gli Art.1 Comma 7 e 14 dell'Art. 1 della L. 190/2012)
  • Si definiscono i termini temporali per la pubblicazione: "entro trenta giorni dal conferimento" e "per i due anni successivi alla loro cessazione" e gli obblighi di pubblicazione delle "società a controllo pubblico" anche "in regime di amministrazione straordinaria" in merito al "conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali" che dovranno essere evidenti assieme agli "estremi dell'atto di conferimento", "l'oggetto della prestazione", "la ragione dell'incarico e la durata", "il curriculum vitae", "i compensi", "il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente" e "il numero di partecipanti alla procedura".
  • Nel ribadire il principio, previgente in linea generale, secondo cui la pubblicazione di tali informazioni è "condizione di efficacia per il pagamento stesso" e ripredendo quanto già valido con la legge di stabilità 2016, si innova introducendo una sanzione "pari alla somma corrisposta" non solo per il "soggetto responsabile della pubblicazione" ma anche per il soggetto "che ha effettuato il pagamento" (il dirigente che ha firmato il mandato o il funzionario responsabile dell'ufficio contabile che lo ha predisposto ?) "in caso di omessa o parziale pubblicazione"
  • Art.15-ter Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi
  • Vengono introdotti gli "obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi" "a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento per ciascuno" di essi con l'indicazione di "incarichi, autorità conferente, data di attribuzione e cessazione, acconti e compenso finale liquidati".
  • Allo stesso modo dovrà adempiervi "l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  • Art.16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
  • "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto era previsto dal previgente in rifermento "al conto annuale del personale e delle relative spese sostenute", e all'evidenziazione dei "dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato" e precisazioni di riferimento (con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico).
  • Con la ver definitiva viene aggiunta la disposizione che prevede "adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti" delle P.A. che dovranno essere assicurate dal Dipartimento della funzione pubblica
  • Il Comma 3 (aggiunto sempre dalla vers def) dell'art. 42 del Decreto di modifica (Disposizioni transitorie) sancisce che tali forme di pubblicità sono dovute anche per i processi di mobilità di cui all’articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015) (personale in servizio presso le citta' metropolitane e le province con possibilita' di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali)
  • Art.17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
  • "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banche dati)" per il personale non a tempo indeterminato viene abrogata l'"indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali e l'elenco dei titolari".
  • Scompare l’indicazione dell’elenco dei contratti presenti in ogni Amministrazione
  • Art.18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
  • "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banche dati)" rimangono in vigore le vigenti disposizioni (elenco incarichi con durata e compenso).
  • Con la novella si aggiungono gli obblighi di pubblicazione anche dei "criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte" mentre viene abrogata la disposizione previgente che prescriveva tale adempimento per l'elenco "dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio assieme al numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate"
  • Art.20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
  • Eliminando "i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile" la novella introduce l'obbligo di rendere evidenti "i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio".
  • La novella elimina l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai livelli di Benessere organizzativo. Uno studio che si propone di analizzare il clima, la motivazione e la soddisfazione del personale interno per evidenziare criticità e migliorare, ove possibile, le condizioni di lavoro che puo' aiutare le P.A. a gestire e a valorizzare le risorse umane e di conseguenza ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa e dei servizi offerti agli utenti
  • Art.21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
  • "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella (secondo il comma d-bis) ribadisce quanto previgente.
  • Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato
  • "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto previgente e introduce l'obbligo di aggiornare annualmente "i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124"
  • Con la versione definitiva, l'aggiornamento annuale riguarda anche la pubblicazione di "provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"
  • Quello che era il previgente art. 11 viene abrogato e riformato con il neo art. 22 che in combinato disposto con l'art.2-bis e l'ambito soggettivo di applicazione stabilito dalle modiche della Legge 190/2012 definisce l'applicazione per i dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato
  • I provvedimenti di cui agli articoli 5 (Oneri di motivazione analitica e obblighi di dismissione), 7 (Costituzione di società a partecipazione pubblica), 8 (Acquisto di partecipazioni in società già costituite), 9 (Gestione delle partecipazioni pubbliche), comma 6 (*), 10, 18 e 20 dello schema decreto legislativo (Esame preminare del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 sono stati pubblicati tra i provvedimenti del Governo in fase preliminare, dopo la pubblicazione a Gennaio del decreto preliminare di modifica del decreto trasparenza. La versione definitiva fa riferimento direttamente agli articoli del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 entrato in vigore il 23/09/2016).
  • (*) Art. 9 Comma 6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 (Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti dell’azionista sono esercitati dal MEF..), 2 (Per le partecipazioni regionali i diritti dell’azionista sono esercitati dalla Presidenza della regione..), 3 (Per le partecipazioni di enti locali i diritti dell’azionista sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato), 4 (In tutti gli altri casi i diritti dell’azionista sono esercitati dall’organo amministrativo dell’ente) e 5 (La conclusione o lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell’articolo 7, comma 1: L’atto deliberativo di partecipazione di un’amministrazion e pubblica alla costituzione di una società è adottato con delibere, decreti. ..) e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l’invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l’esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
    I commi 10, 18 e 20 non esistono se si riferiscono all'art. 9 (??)
  • Con la vers def si è spostata la disposizione previgente che prevedeva l'obbligatorietà del collegamento con i siti istituzionali per ciò che riguardava i soggetti titolari di incarico "dirigenziale" oltre che i componenti degli organi di indirizzo al neo Art.15 bis ma non per i componenti
  • "In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati" è vietata "l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo" ad eccezione dei "pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore" (parte introdotta).
  • Si definiscono meglio le partecipate "quotate in mercati regolamentati" precisando che devono intendersi "societa con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea e loro controllate"
  • Art.23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
  • Si escludono dall'obbligo di pubblicazione "i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, e dei "concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera".
  • "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto previgente. Per gli "accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche"
  • Si precisano che s'intendono ai sensi degli articoli 11 (disposizioni conseguenti ad accordi con i partecipanti al procedimento) e 15 (disposizioni relative ad accordi tra amministrazioni pubbliche) della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  • Si abroga la disposizione previgente che poneva l'obbligo di pubblicare "per ciascuno dei provvedimenti", (vedi art. 10 riflessione n. 5) "in forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto": "il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento."
  • Art.24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita' amministrativa
  • Abrogato il relativo obbligo dalla previgente normativa in relazione a "per settori di attivita' e competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti" e "monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali")
  • L'abrogazione della previgente disposizione impedisce di conoscere come funziona e cosa fa la macchina amministrativa, essendo gli stessi, indicatori indispensabili per effettuare tali valutazioni
  • L'eliminazione dell'art.24 del previgente D.lgs. 33/2013 ha per conseguenza una discresia rispetto alle corrispondenti prescrizioni della legge 190/2012 (anticorruzione) che invece sono sopravvissute avendo quest'ultime chiaramente stabilito ai commi 15, 28, 30 gli stessi obblighi in particolare riferimento ai "procedimenti amministrativi", "al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi" che riguardano il cittadino, "ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase".
    Il fatto che le stesse siano prescritte da una Legge e non invece da un atto avente forza di legge (di rango inferiore nella gerarchia delle Fonti) sta a dimostrare la loro grande importanza e quindi rafforza la tesi su esposta.
  • Art.25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
  • Abrogati i "criteri e relative modalita' di svolgimento sul sito impresainungiorno.gov.it" in riferimento all'"elenco delle tipologie di controllo per dimensione e settore di attivita'")
  • Art.26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
  • Viene abrogata la rilevazione "d'ufficio degli organi dirigenziali per eventuale omissione o incompletezza della pubblicazione e la conseguente responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico"
  • Art.28 Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto previgente
  • Art.29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche'dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto previgente.
  • Art.30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto previgente introducendo la "detenzione" oltre al "possesso" degli immobili per le quali le P.A. devono pubblicare le informazioni identificative.
  • Con la vers preliminare il riferimento al possesso era invece alternativo a quello della detenzione delle informazioni identificative degli immobili.
  • Art.31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione
  • La novella introduce l'obbligo di pubblicazione "degli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione" (VEDERE ART. 12) specificando meglio le disposizioni vigenti in riferimento alla "relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio".
  • Si precisa rispetto alla versione previgente "tutti i rilievi ancorché NON recepiti della Corte dei conti", anzichè recepiti. I non recepiti si riferivano agli atti degli organi di controllo interno, di revisione amministrativa e contabile.
  • Art.32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
  • La novella aggiunge alle P.A. "i gestori di pubblici servizi" tra i destinatari degli obblighi di pubblicazione in merito alla "carta dei servizi o al documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici", "ai costi contabilizzati" e "al relativo andamento nel tempo", mentre abroga l'evidenziazione di "quelli effettivamente sostenuti, quelli imputati al personale per ogni servizio erogato" dei "tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente".
  • Art.33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
  • "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto previgente ('indicatore annuale e trimestrale di tempestivita' dei pagamenti')
  • Con la vers definitiva l'"indicatore dei tempi medi di pagamento" è stato esteso alle "prestazioni professionali" nonché all' "ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici"
  • Art.34 Trasparenza degli oneri informativi
  • La novella abroga la disposizione previgente che prevede la pubblicazione degli "oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati" per effetto della emanazione di "regolamenti ministeriali o interministeriali", "provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici".
  • Eppure all'art.12 è rimasta vigente la disposizione che prevede la pubblicazione dello scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.
  • Art.35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
  • La novella abroga l'obbligo previgente di indicare, in riferimento a ciascuna "tipologia di procedimento", il "nome del responsabile del procedimento" in sostituizione del quale prevede invece l' "ufficio del procedimento"
  • Abroga il previgente obbligo di pubblicare "i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento",
  • Abroga l'indicazione delle "convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del CAD" (ossia, la disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati delle P.A. alle altre P.A. mediante la cooperazione applicativa)
  • Abroga l'indicazione delle "ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti".
  • In relazione all'individuazione della PA che dovrà trasmettere le informazioni che richiede un’altra PA (decertificazione) sarà più difficoltoso per quella che chiede i dati individuare adeguatamente e velocemente il soggetto dell'altra obbligata a fornirli con una ricaduta in termini di tempo e qualità del servizio all'utilizzatore finale
  • Abrogando l'obbligo di pubblicare "i risultati delle indagini di customer satisfaction" il cittadino potrà essere privato della possibilità di accertare a priori se il servizio che intende utilizzare sarà in grado di soddisfare effettivamente i suoi bisogni non potendo rilevarne l'efficienza, efficacia e percepirne l'utilità
  • La decertificazione, divenuta vigente dal 1° gennaio 2012, obbliga le PA (procedenti) a non chiedere più al cittadino di fornire dati di cui sono in possesso altre PA. (certificanti). Motivo per cui sono le PA che devono impegnarsi ad ottenerli e non il cittadino a richiederle all'amministrazione che le detiene (certificanti) dovendo presentarle alla PA che le richiede (procedenti). Per rendere possibile l’effettivo scambio di dati tra PA in cooperazione applicativa è necessario che le PA interessate stipulino le convenzioni-quadro. Abrogando la disposizione previgente (l'indicazione) non sarà più possibile spostare informazioni anziché carte e cittadini
  • Art.37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
  • Vedere Banche Dati dell'art.9bis
  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (Banca dati) la novella abroga le modalità precedenti previste per gli adempimenti informativi di cui all'art 1, c.32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 intendendoli assolti con il BDAP limitatamente alla parte lavori e la delibera a contrarre dei cottimi fiduciari, rimandando tutto a quanto richiesto dal nuovo codice degli appalti
  • Vedere riflessioni su Art.9-bis in merito alle Banche Dati
  • Non sono state apportate le modifiche all'art. 1 c.32 della legge Anticorruzione pertanto risultano delle discrasie (ad es 3 tipi di trasmissioni/pubblicazioni per 3 differenti autorità) anche rispetto agli oneri informativi di competenza dei Rup per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
  • Il Capo V del decreto varato definitivamente riporta erroneamente ancora il titolo "Obblighi di pubblicazione in settori speciali" dato che le intenzioni sono invece quelle che si riferiscono anche e soprattutto ai settori ordinari
  • In particolare, in sostituzione, di quanto inizialmente indicato dalla vers preliminare si riporta quanto prescritto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (nuovo codice degli appalti) ad integrazione del presente neo decreto trasparenza:
    • nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità (acquisizione, tracciabilità flussi finanziari, contributo all'Autorità in sede di gara, adempimenti informativi per l'intero ciclo dell'opera pubblica tramite il CIG del sistema informatico Simog dell'ANAC e SmartCIG, AVCPASS di cui al vigente BDNCP di cui all'art. 213 commi 8 e 9 del Codice e Banca dati nazionale degli operatori economici centralizzata gestita dal MIT di cui all'art. 213 comma 10 per le funzioni previste dall'art. 81 (acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione) e art. 36 c. 5 (verifica dei requisiti di carattere generale) del Codice)
    • nelle more di una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP ad opera dell'ANAC (art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
    • in ossequio alle disposizioni previste ai sensi dell'art. 44 (Digitalizzazione delle procedure) e quelle del comma 1 dell’art. 111 del Codice, secondo cui le "linee guida devono garantire trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità" e quindi nelle more di una piena digitalizzazione della gestione del flusso documentale che sarà possibile attuare anche grazie il "Gruppo Tecnico Operativo" di cui all'art. 3 del protocollo d’intesa ANAC e AgID
    • nelle more di un adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti delle P.A. al D.P.C.M. del 13 novembre 2014 che dovrebbe avvenire entro il 12 agosto
    • Secondo i principi in materia di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice degli Appalti (BosGat)
    • devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” (oltre che sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali) con l'applicazione delle disposizioni dello stesso Decreto Trasparenza
    • tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
    • relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (come sancito anche dall'art.21)
    • relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
    • compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 (condizioni che se soddisfatte non fanno rientrare tali fattispecie nell'ambito di applicazione del codice degli appalti: regime tra controllore e controllata)
    • ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ( casi in cui il diritto di partecipazione alle procedure di appalto, concessione, esecuzione è riservato solo a operatori economici il cui scopo è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate)
    • ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162
    • Inoltre, è pubblicato (oltre che sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali), (nei successivi "due giorni" dalla data di adozione dei relativi atti), il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. (VEDI Art. 19 del neo decreto trasparenza che, nella nella vers definitiva, prevede di rendere evidenti i "criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte" per i Bandi di concorso") (al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo: impugnazione esclusiva al TAR per "gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti")
    • Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione [probabilmente si tratta del monitoraggio dell'opera pubblica dall'affidamento al collaudo e delle causa interruttive o modificative del procedimento. Quello che con il previgente codice degli appalti era disciplinato nel dettaglio (aggiudicazione, inizio, esecuzione, conclusione, collaudo, sospensioni, subappalti, variazione aggiudicatario, ritardi nella sospensione, accordi bonari: art. 7, comma 8, lettere "a)" e "b)" ) verrà regolamentati dagli atti deliberativi dell'ANAC come il previgente Comunicato AVCP del 4/04/08 e s.m.i.]
    • Il comma 4 dell'art. 29 prevede, per gli enti territoriali, l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità tramite i sistemi informatizzati regionali (nell'ambito del monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti degli Osservatori) garantendone l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità con le banche dati dell’ANAC e del MIT
    • Tra gli obblighi informativi sono compresi anche:
    • le segnalazioni di notizie utili e fatti per casellario informatico riferiti a Operatori Economici (art. 80 c.5 lettere "g)": per false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ed "l)": mancata denuncia di Concussione ed Estorsione all'autorità giudiziaria);
    • le dichiarazioni di Avvalimento con indicazione dell'Aggiudicatario (art. 89 c.9);
    • le modificazioni al contratto durante il periodo di efficacia di cui all'art.106, c.1 let. "b)" (cambiamento del contraente rispetto a quello originale per lavori, servizi o forniture, supplementari al verificarsi delle condizioni riportate nello stesso articolo) e al c.2 ("a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione se il valore della modifica è al di sotto di valori indicati)
    • le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici (entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante) relativi a lavori, servizi e forniture (art.106 c.14) che recepiscono il Comunicato del Presidente del 17 febbraio 2016 in merito all’applicazione dell’art. 37, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 [A tale riguardo con il Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2015 (Modalità di trasmissione dei dati ex art.7, comma 8, del d.lgs.n.163/2006, relativi alle varianti in corso d’opera di importo eccedente il cosiddetto ‘quinto d’obbligo’) non ha ancora esteso le stesse disposizioni ai lavori e servizi complementari, disciplinando la chiusura (e non solo il suo perfezionamento) del CIG aggiuntivo per evitare che sia oggetto di inutili verifiche da parte dell'Autorità]
      • di importo inferiore alla soglia comunitaria: trasmissione all'Osservatorio
      • di importo pari o superiore alla soglia comunitaria: quelle di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse quelle riferite alle infrastrutture strategiche, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP
    • le sospensioni che superano il quarto del tempo contrattuale complessivo (art.107 c.4);
    • la richiesta della generazione Codice unico di progetto (CUP) da parte del RUP (previgente Art. 10 c.1 lett. "c)" del D.p.r. 207/2010) necessario per collegare CIG al CUP e trasmettere le informazioni richieste per ciascun contratto dalla programmazione all'affidamento al BDAP che secondo il neo art. 37 del Decreto Trasparenza (limitatamente alla parte lavori) assolverà la trasmissione degli stessi dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
      [l'Art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture eservizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta), le seguenti informazioni:struttura proponente;oggetto del bando;elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate. Tutte informazioni poi dettagliate dalla Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016.
      Secondo l'art. 8 della stessa delibera gli obblighi di trasmissione di tali informazioni, per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, si intendevano assolte con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate mediante i sistemi Smart CIG o SIMOG, e per i per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del previgente Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza]
  • Art.38 Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
  • "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto previgente ad eccezione delle valutazioni "ex ante" in riferimento a "gli esiti delle valutazioni ex post" dalle quali potrebbero discostarsi e riformulando meglio gli obblighi di pubblicazione in merito a "gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate" sulla base di uno schema tipo redatto dal MEF d’intesa con l'ANAC e distinguendo quelli che sono di competenza dei Ministeri.
  • La novella introduce la disposizione che obbliga la pubblicazione informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche anche per quelle “in corso” e non solo completate, prevedendo che a redigere lo schema tipo sia il MEF (e non più l’ex AVCP) ma d’intesa con l’ANAC.
  • Art.39 Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio
  • In riferimento a "gli atti di governo del territorio, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti" la novella abroga la disposizione previgente che prevede l'obbligo di pubblicazione tempestiva degli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; delle delibere di adozione approvazione e dei relativi allegati tecnici"
  • In riferimento alla "trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio" la novella abroga l'obbligo di pubblicazione tempestiva degli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; delle delibere di adozione approvazione e dei relativi allegati tecnici"
  • Art.41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale
  • La novella introduce l'obbligo di pubblicazione dei "dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio", in modo che sia permessa "la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari"
  • oltre che dei "criteri di formazione delle liste di attesa che gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa»".
  • Inoltre, estende a tutta la dirigenza sanitaria da quale erano esclusi "i responsabili di strutture semplici" gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15 (consulenti e collaboratori).
  • Art.42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
  • La novella esclude dagli obblighi di pubblicazione: "le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari"
  • prescrivendo che "i Commissari delegati svolgano direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e di responsabili per la trasparenza."
  • Art.43 Responsabile per la trasparenza
  • Avendo abrogato all'art. 10 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', nel rivedere le funzioni del Responsabile per la trasparenza, la novella elimina anche in questo articolo tutti i riferimenti dello stesso assieme alle attività
  • ("specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione") che con esso allo stato previgente occorre indicare (e che forse in parte sono stabilite tra le modifiche che la novella apporta alla L.190/2012).
  • Inoltre, viene esteso il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico anche ai "dirigenti responsabili dell’amministrazione" e non solo al responsabile della trasparenza.
  • Viene esteso il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico anche ai "dirigenti responsabili dell’amministrazione" e non solo al responsabile della trasparenza
  • Art.44 Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
  • Avendo abrogato all'art. 10 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', nel rivedere le funzioni dell'OIV, la novella elimina anche in questo articolo tutti i riferimenti dello stesso
  • Art.45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrita' e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Autorità nazionale anticorruzione)
  • La novella sostituisce "CiVIT" con "Autorità nazionale anticorruzione" in tutte quelle disposizioni in cui la prima denominazione era presente nella normativa previgente.
  • Inoltre, introduce "un termine non superiore a trenta giorni" che l'ANAC può ordinare alle P.A. inadempienti per la pubblicazione di "dati, documenti e informazioni" (nelle disposizioni previgenti il potere ispettivo dell'Autorità si limita solo ad ordinare "l'adozione di atti o provvedimenti" ovvero "la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza").
  • In conformità a quanto prevede l'art. 16 del D.p.r. del 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del T.U. del Pubblico Impiego" che sancisce "fonte di responsabilita' disciplinare" la "violazione delle disposizioni contenute" in tale D.p.r., come quelle indicate al comma 1 dell'art.9 dello stesso decreto, ("il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la MASSIMA COLLABORAZIONE nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale"), il D.lgs. di modifica, rispetto alla normativa previgente, sancisce il principio per il quale "il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione" "costituisce illecito disciplinare" demandando il dettaglio in cui vengono disciplinate le "forme e i termini del procedimento disciplinare" (ieri lo si rilevava semplicemente "in relazione alla loro gravita'") all'articolo 55-bis, comma 4 del T.U. del Pubblico impiego. (vale lo stesso per la violazione delle misure di prevenzione stabilite dal Piano Anticorruzione come previsto al neo comma 14 della L.190/2012 novellata)
  • La novella, rispetto alla norma previgente che fa riferimento al "responsabile (o "dirigente") tenuto alla trasmissione delle informazioni", sancisce, quale destinatario dell’attivazione del procedimento disciplinare, il "responsabile della pubblicazione" (o "dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni").
  • La vers definitiva non ha fornito, come richiesto con un atto di segnalazione dalla stessa Autorità, all'ANAC il potere di irrogare sanzioni pecuniarie (salvo, unico caso, quelle che ai sensi dell'art.47 riguardano gli obblighi di pubblicazione dello stato patrimoniale e redittuale dell'organo di indirizzo politico e ora del dirigente, cosi' come indicati dall'art. 14). Tuttavia, al momento, come riferito dal dott. Cantone, in occasione della seconda giornata nazionale di incontro con i Rpc in servizio presso la P.A., il potere d'ordine generale sta svolgendo una buona funzione persuasiva tale di indurre le P.A. ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione una volta accertati e segnalati.
  • La novella introduce la figura del "Responsabile della pubblicazione" quale destinatario dell’attivazione del procedimento disciplinare per mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione, motivo per cui, considerando le diverse responsabilità e le diverse funzioni/prerogative che possono essere attribuite ad un dipendente (funzionario, dirigente o nessuno dei due) sarebbe stato opportuno obbligare le amministrazioni a stabilire, nei loro atti organizzativi interni, che chi avrà la responsabilità della pubblicazione dovrebbe essere necessariamente un Dirigente, differentemente da chi invece sarà tenuto all'elaborazione, reperimento e trasmissione (dove per trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l’immissione dei dati nell'archivio sia la confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul sito) dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale
  • Valgono le considerazioni illustrate all'art.15-bis (e art.47) novellato in merito alla responsabilità del semplice dipendente, rispetto al funzionario o al dirigente.
  • Art.46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico
  • La novella, rispetto alla sola "violazione degli obblighi di trasparenza" prevista dalle disposizioni previgenti, introduce, nel titolare l'articolo in questione, la "responsabilità derivante dalla violazione" e anche in riferimento all'"accesso civico", comprendendo tra "gli elementi di valutazione della responsabilita' dirigenziale" il " rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico" ("al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis").
  • Inoltre, avendo abrogato all'art.10 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', nel rivedere i contenuti dell'articolo in questione, la novella elimina i suoi riferimenti.
  • Vedere riflessioni di cui all'Art.5 circa le responsabilità per omissione di pubblicazione
  • Viene esplicatamente sancita la "responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione" estendendola in particolare all'"accesso civico" comprendendo tra "gli elementi di valutazione della responsabilita' dirigenziale" il" rifiuto, il differimento e la limitazione" ma tuttavia "al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis"
  • Art.47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
  • La novella estende l'applicazione della sanzione che le disposizioni vigenti prevedono solo per "la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica" anche nei confronti
  • del 1) "dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi (nella vers preliminare era l’articolo 15, comma 2-bis), dell'art.14 comma 1-ter relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica",
  • nei confronti del 2) "responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo",
  • nonché nei confronti del 3) "responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2" (pagamenti della P.A. in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari).
  • Per quanto concerne il "responsabile della mancata pubblicazione" valgono le considerazioni illustrate agli art. art.15-bis e 45 novellati in merito alla responsabilità del semplice dipendente rispetto al funzionario o al dirigente.
  • Inoltre, recependo le segnalazioni dell'ANAC al Governo e Parlamento, la novella definisce compiutamente l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni: trattasi della stessa Autorità nazionale anticorruzione che potrà provvedervi "con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689" (Modifiche al sistema penale).
  • Art.48 Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza
  • La novella sostituisce l’ "Autorità nazionale anticorruzione" al"Dipartimento della funzione pubblica" e i conseguenti atti, quale organo deputato a definire "criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente»
  • Lo schema di cui all'Allegato A non segue le modifiche stabilite dalla neo decreto trasparenza perchè vi provvederà l'ANAC con un suo atto deliberativo proprio per definire criteri, modelli e schemi standard
  • La novella stabilisce che "gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9-bis (Banca dati) acquistano efficacia decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto di modifica", entro il quale, le P.A. 1) "verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’ALLEGATO B, e, ove necessario trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati,
  • inoltre, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 12" (razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti) 2) le P.A. soggette alla disciplina del decreto trasparenza "possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione".
  • La versione definitiva aggiunge la disposizione per cui viene fissato in sei mesi l'adeguamento e l'effettivo esercizio dell'accesso civico alle nuove disposizioni
  • Art.52 comma 4-bis Modifiche alla legislazione vigente. Adempimenti BDAP del RGS MEF. Estensione ai soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs.33/2013 novellato
  • La novella con l'introduzione di tale comma al D.lgs 33/2013 previgente estende gli adempimenti previsti dall'art.1 c.1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ai "soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".
  • Le P.A. di cui all'art.1 c.1 del d.lgs. n.229/2011 sono. come recita lo stesso articolo, le "Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" (enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni),
  • e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche".
  • Tutti soggetti questi che sono tenuti a detenere ed alimentare 1) informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi,
  • 2) a detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione