DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 modificato con evidenza delle integrazioni/sostituzioni e abrogazioni rispetto al testo vigente al 21/05/2016 e secondo le disposizioni dello schema di Decreto di modifica in VERSIONE DEFINITIVA pubblicato il 20/05/2016 sul sito del D.f.p. (D.lgs 33/2013 modificato alla data di entrata in vigore del 23/06/2016) (FOIA e Trasparenza secondo la Riforma Madia)

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DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA CORRETTIVO
DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO
2013, N. 33, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, 
IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Riordino della disciplina riguardante  il diritto di accesso civico e 
gli  obblighi  di  pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  
da  parte  delle  pubbliche amministrazioni. 
 
 Modificato al: 21-05-2016
(Consiglio dei Ministri n. 117 del 16/05/2016)  
 

Capo I

Principi generali

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76, 87, della Costituzione;
(nel testo di modifica mancano) Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione; 
Visto l’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante 
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
 Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»;
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»; 
Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino 
della disciplina riguardante gliobblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio
2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 18 febbraio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 
adottata nella riunione ………;
      Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione 
e  la semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Principio generale di trasparenza 
 
  1. La  trasparenza  e'  intesa  come  accessibilita'  totale  
delle informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   
l'attivita'   delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di tutelare i diritti ' dei cittadini, promuovere la partecipazione
degli interessati all’attività amministrativa e ' 
favorire  forme  diffuse  di controllo  sul   perseguimento   delle   
funzioni   istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto  statistico  e  di
protezione dei dati  personali,  concorre  ad  attuare  il  principio
democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di
imparzialita',  buon   andamento,   responsabilita',   efficacia   ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita'  e  lealta'
nel servizio alla nazione.  Essa  e'  condizione  di  garanzia  delle
liberta'  individuali  e  collettive,  nonche'  dei  diritti  civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al
servizio del cittadino. 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto,  nonche'  le  norme  di
attuazione   adottate   ai   sensi   dell'articolo   48,    integrano
l'individuazione del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di  trasparenza,  prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione,  a  norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e
costituiscono altresi'  esercizio  della  funzione  di  coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo  comma,
lettera r), della Costituzione. 
                               Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
 1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli 
obblighi di trasparenza  concernenti  l'organizzazione  e l'attivita'   
delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua 
realizzazione. 
 1.  Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà  
di accesso di chiunque ai dati detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, 
garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico 
e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le 
modalità per la loro realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione  si  intende  la
pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole  tecniche
di  cui  all'allegato  A,  nei  siti  istituzionali  delle  pubbliche
amministrazioni  dei  documenti,  delle  informazioni  e   dei   dati
concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle    pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di  accedere
ai siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza  autenticazione  ed
identificazione. 
                               Art. 2-bis 
 
 
                 Ambito soggettivo di applicazione 

1.Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si 
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, ivi comprese ' le autorità portuali, nonché le autorità ' amministrative indipendenti 
di garanzia,vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni 
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini 
professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto 
legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 
2015, n. 124. Sono escluse le società quotate
come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della
legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato 
comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, ' con bilancio superiore a cinquecentomila euro, ' la cui 
attività sia finanziata in modo maggioritario ' per almeno due esercizi finanziari consecutivi
nell’ultimo triennio ' da pubbliche amministrazioni 
'e' in cui la totalità dei titolari ' o dei componenti ' dell’organo d'amministrazione 
o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui 
al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai 
documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione 
pubblica ' come definite '  dal decreto legislativo emanato in attuazione
dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni, 
alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità 
giuridica ' con bilancio superiore a cinquecentomila euro, ', che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione 
di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione 
di servizi pubblici.			
					
                               Art. 3 
 
 
              Pubblicita' e diritto alla conoscibilita' 
 
  1.  Tutti  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  oggetto 
di accesso civico ' ivi compresi quelli oggetto ' di pubblicazione obbligatoria  ai  sensi  
della  normativa  vigente  sono pubblici  e  chiunque  ha   
diritto   di   conoscerli,   di   fruirne gratuitamente,  e   
di   utilizzarli   e   riutilizzarli   ai   sensi dell'articolo 7. 
1-bis L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei 
dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati
personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità
con i principi di proporzionalità e di semplificazione, ' e all’esclusivo fine di ridurre gli
oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, ' può identificare i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina
vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di
informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati
nella loro integrità è disciplinato dall’articolo 5.
1-ter. L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di
pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti,
alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare
modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli
organi e collegi professionali. 


L'art. 4 vigente viene difatto abrogato perchè i suoi contenuti sono stati 
trasferiti al nuovo art. 7-bis e in maggior dettaglio per ciò che 
concerne le finalità statistiche al nuovo art. 5-ter.
	
                               Art. 4 
 
 
                      Limiti alla trasparenza. 
 
  1. Gli obblighi di pubblicazione dei  dati  personali  diversi  dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,
comportano la  possibilita'  di  una  diffusione  dei  dati  medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche' il  loro  trattamento  secondo
modalita' che ne consentono la indicizzazione e la  rintracciabilita'
tramite i motori di ricerca  web  ed  il  loro  riutilizzo  ai  sensi
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul  trattamento  dei  dati
personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di specifica previsione  di  legge  o  regolamento,  fermi
restando  i  limiti  e  le  condizioni  espressamente   previsti   da
disposizioni di  legge,  procedendo  alla  anonimizzazione  dei  dati
personali eventualmente presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  alla  diffusione  e  all'accesso  delle
informazioni di cui all'articolo 24, comma  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. Al fine di assicurare la trasparenza degli  atti  amministrativi
non soggetti agli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  dal  presente
decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge  7  agosto
1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web. 
 
    		
	        ' CAPO I-BIS–DATI PUBBLICI APERTI '   	
	
	    	            Art. 4-bis 


         (Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche)
                          	
 1. L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo 
delle risorse pubbliche, gestisce un sito internet denominato “Soldi pubblici” 
che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette 
la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta
e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente
identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne
permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale
di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    						
	
  'CAPO I-BIS–DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI'
                               Art. 5 
 
 
                            Accesso civico 
 
 1.  L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle
pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2. La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile
della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 
  3.   L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla
pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato
richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero
comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il
collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento,
l'informazione o il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel
rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
  4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo'
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2,
comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di
pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3. 
  5. La tutela del diritto di accesso civico  e'  disciplinata  dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,
cosi' come modificato dal presente decreto. 
  6.  La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da   parte   del
Responsabile della trasparenza,  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui
all'articolo 43, comma 5. 

            

                                    Art. 5 
 
 
                 (Accesso civico a dati e documenti)
 
 
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere 
i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
2.Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati  e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ' secondo quanto previsto dall'art. 5-bis '.
3. L’esercizio del diritto di cui ai comma 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica
i dati, le informazioni o i documenti richiesti,  non richiede motivazione 
 
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni ' , ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti
uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza
abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
ai sensi del presente decreto. '

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è 'gratuito, salvo il
rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali. "


5. 'Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria', l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti
controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso. ' A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale opposizione dei
controinteressati. ' Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta,
accertata la ricezione della comunicazione.

6. 'Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione
al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,'
l'amministrazione provvede 'a trasmettere' tempestivamente, al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero,
nel caso in cui l’istanza 'riguardi' dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del presente decreto, a pubblicare sul sito 'i dati',  'le informazioni' o  'i documenti richiesti' e a comunicare al richiedente
l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando'gli' il relativo collegamento ipertestuale.
' In caso di accoglimento della richiesta di
accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata
indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla
ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento
e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall'articolo 5-bis.' Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può
chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine
indicato al comma '6', il richiedente può presentare 'richiesta di riesame al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o
differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto
responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al
Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso,
fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai
predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di
richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il richiedente può proporre'
ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del 'dell’articolo 116 del' Codice del processo amministrativo 'cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.'.

' 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente
può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore
civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì
notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni
dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il
differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso'
si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del
processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela
degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di
dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la
pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per
un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
' 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare
richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del
comma 8.'
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello
di tutela degli interessati previsto dal Capo V della  legge 7 agosto 1990, n. 241.
  

            

                                    Art. 5-bis 
 
 
                 ('Esclusioni e limiti all’accesso civico') 

 


1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è
rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 'concreto'
alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica 'e l’ordine pubblico';
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela
di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e 
negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi 
i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche 
condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del
1990.
4.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di
cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto,
deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la
protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere
negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al
potere di differimento.	 
'6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente
articolo, l’Autorità Nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei
dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.'   			
					
 

	        Art. 5-ter  


(Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche)


1.Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati
elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità
statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano
titolari, a condizione che:
a) l’accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni
pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell’elenco redatto dall’autorità
statistica dell’Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai
sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del
Sistan che concede l’accesso approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l’ente richiedente, un
impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le
misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri
di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso. Il
progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può
essere conseguito senza l’utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i
dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di
ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori
che avranno accesso ai dati. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti
nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto,
comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 162,
comma 2 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle
conseguenze di una loro illecita divulgazione,sono messi a disposizione dei ricercatori sotto
forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere
l’identificazione dell’unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità
ai fini della ricerca e l’impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a
cui non sono stati applicati tali metodi, purché l’utilizzo di questi ultimi avvenga all’interno
di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili
anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a
condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità
statistiche , nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, o nell’ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti
istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi
protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano
richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e
coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
166, avvalendosi del supporto dell’Istat, adotta le linee guida per l’attuazione della
disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli
scopi istituzionali perseguiti, all’attività svolta e all’organizzazione interna in relazione
all’attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla
necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesie ai metodi impiegati per la
loro analisi e diffusione;
c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al
comma 2;
d) i criteri per l’accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi
istituzionali, all’adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la
gestione e la sicurezza dei dati ;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall’ente di ricerca e dai
singoli ricercatori
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi
degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od
associazioni.

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI 

                               Art. 6 
 
 
                     Qualita' delle informazioni 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualita'  delle
informazioni riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone
l'integrita',  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la  comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche'  la  conformita'  ai
documenti originali in possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto
dall'articolo 7. 
  2. L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni
diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. 
                               Art. 7 
 
 
                      Dati aperti e riutilizzo 
 
  1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono  pubblicati
in formato di tipo  aperto  ai  sensi  dell'articolo  68  del  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del  decreto  legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  senza  ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di  rispettarne
l'integrita'.

                                    Art. 7-bis 


                      (Riutilizzo dei dati pubblicati)

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali,
nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la
rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel
rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a
titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché
a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della
trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito
istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi
del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto
dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali
eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o
documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati
personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche
finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una
funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie
concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino
l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il
rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna
delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del
2003.
6. Restano fermi i limiti 'all'accesso e' alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24,
commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla
normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano
espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia
statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.
7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7
agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla
disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione,
estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul
web.



                               Art. 8 
 
 
          Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 
 
  1.  I  documenti   contenenti   atti   oggetto   di   pubblicazione
obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono   pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 
  2. I documenti contenenti altre  informazioni  e  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per  un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque  fino  a
che gli atti pubblicati producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i
diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,  comma  2,  e
15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati sono accessibili 
ai sensi dell’articolo 5.
  3-bis L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione 
del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle 
richieste di accesso, determina, "anche su proposta del Garante per la protezione dei dati
personali," i casi in cui la durata della 
pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.
								
                               Art. 9 
 
 
            Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 
 
  1.  Ai  fini  della   piena   accessibilita'   delle   informazioni
pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  e'  collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui
interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali 
duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un 
collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti 
i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità 
delle informazioni di cui all’articolo 6.
Le  amministrazioni  non possono disporre filtri e altre soluzioni 
tecniche atte  ad  impedire ai motori di  ricerca  web  di  indicizzare  
ed  effettuare  ricerche all'interno della sezione «Amministrazione 
trasparente». 
 2.  Alla  scadenza  del   termine   di   durata   dell'obbligo   di
pubblicazione di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  i  documenti,  le
informazioni e i dati sono comunque conservati  e  resi  disponibili,
con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  all'interno  di  distinte
sezioni del sito  di  archivio,  collocate  e  debitamente  segnalate
nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I  documenti
possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche
prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3. 
   


                             Art. 9-bis 


                    (Pubblicazione delle banche dati)


1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati,
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al
presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili
con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di
cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la
comunicazione 'dei dati', 'delle informazioni' o  'dei documenti' da loro detenuti
all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul
proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o
documenti, 'ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare
sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati'.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di
comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso
civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui
all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione.

  	    			
					
				
			
			  Art. 10 
 
 
        Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 
Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 


 
 1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  nel
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da  aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 
1. Ogni amministrazione indica, in un’apposita
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui 
all’articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 
dati ai sensi del presente decreto.
  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui
al comma 1, definisce  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti
all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla
normativa vigente, ivi comprese  le  misure  organizzative  volte  ad
assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei  flussi  informativi
di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure  del  Programma  triennale
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le  misure  e
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  A
tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di
prevenzione della corruzione. 
  3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in
collegamento   con   la   programmazione   strategica   e   operativa
dell'amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  Piano  della
performance e negli analoghi  strumenti  di  programmazione  previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli  di  trasparenza
costituisce un'area strategica  di  ogni  amministrazione,  che  deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.  
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un 
obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella
definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
  4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
  5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche
amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi
dell'articolo 32. 
  6. Ogni amministrazione presenta il  Piano  e  la  Relazione  sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di  consumatori
o  utenti,  ai  centri  di  ricerca  e  a  ogni   altro   osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 7.  Nell'ambito  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti  di  verifica  dell'efficacia  delle
iniziative di cui al comma 1. 
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui
all'articolo 9: 
 a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed  il
relativo stato di attuazione 
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
  b) il Piano e la Relazione  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  c) i nominativi ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
 d) i curricula e i compensi dei soggetti di  cui  all'articolo  15,
comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformita' al vigente modello europeo. 
  9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione  principale  ai
fini della determinazione degli  standard  di  qualita'  dei  servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi  dell'articolo
11 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  cosi'  come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n. 150. 
       

  I richiami effettuati all’articolo 11 del vigente D.lgs. n. 33 del 2013, 
    ovunque ricorrano, si intendono riferiti all’articolo 2-bis del D.lgs. n. 33 modificato
    così come indicato dal comma '4' dell'art. 43 del D.lgs. di modifica (sembrano non esserci 
   riferimenti all'art.11 nel vigente D.lgs. n. 33 oltre il comma 5 dell'art. 48 e ovviamente allo stesso art. 11) 
                       
                                Art. 11 
 
 
             (( (Ambito soggettivo di applicazione).)) 
 
((1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche  amministrazioni'
si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, ivi comprese le autorita' amministrative  indipendenti
di garanzia, vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche: 
    a) agli enti di  diritto  pubblico  non  territoriali  nazionali,
regionali  o  locali,  comunque  denominati,   istituiti,   vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce  l'incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; 
    b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea,  agli  enti  di  diritto
privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri  enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,  attivita'
di produzione di  beni  e  servizi  a  favore  delle  amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti  a  controllo
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte  di  pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano  riconosciuti  alle
pubbliche amministrazioni, anche in  assenza  di  una  partecipazione
azionaria, poteri di  nomina  dei  vertici  o  dei  componenti  degli
organi. 
  3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al  comma  1,  in  caso  di  partecipazione  non  maggioritaria,   si
applicano,  limitatamente   all'attivita'   di   pubblico   interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione   europea,   le
disposizioni dell'articolo 1,  commi  da  15  a  33,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190)). 
                               Art. 12 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
                      e amministrativo generale 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre
1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche
amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano
l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni  atto previsto dalla legge o
comunque adottato, che  dispone  in  generale sulla  organizzazione,
sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui procedimenti ovvero nei
quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche  che  le  
riguardano  o  si   dettano   disposizioni   per l'applicazione di esse,
ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione
della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale
 e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. 
' ((1-bis. Il responsabile della  trasparenza  delle  amministrazioni
competenti  pubblica  sul  sito  istituzionale  uno  scadenzario  con
l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi  introdotti   e   lo   comunica   tempestivamente   al
Dipartimento   della   funzione   pubblica   per   la   pubblicazione
riepilogativa su base  temporale  in  un'apposita  sezione  del  sito
istituzionale.   L'inosservanza   del   presente    comma    comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.)) '
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
attivita' di competenza  dell'amministrazione,  sono  pubblicati  gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita'
delle pubbliche amministrazioni

                               Art. 13 
 
 
Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le
informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione,
corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 
   a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; 
b) all'articolazione degli uffici, le competenze  e  le  risorse  a
disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
  c) all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena
accessibilita'  e  comprensibilita'  dei  dati,   dell'organizzazione
dell'amministrazione,    mediante    l'organigramma    o     analoghe
rappresentazioni grafiche; 
  d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta
elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali. 
                               Art. 14 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli  organi  di 
indirizzo politico titolari di incarichi politici ' ,di amministrazione, di direzione o di governo e i
titolari ' di incarichi dirigenziali 

  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, 
anche se non di carattere elettivo  di livello statale regionale
e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti, 
lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i  
seguenti documenti ed informazioni: 
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della
durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
  b) il curriculum; 
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici; 
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti
pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo
corrisposti; 
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente
decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7. 
 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 
per i titolari di incarichi ' o cariche di amministrazione, di
direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi ' dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, 
ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo 
politico senza procedure pubbliche di selezione.
 1-ter. Ciascun dirigente comunica, all’amministrazione presso la quale 
presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza 
pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, 
del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazione, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio 
sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per 
ciascun dirigente.
 1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei 
relativi contratti sono  ' riportati ' gli obiettivi di trasparenza, finalizzati 
a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione 
per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle 
spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che 
analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina 
responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti 
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
' 1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di
posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni
dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum
vitae.”; '
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui  al  comma  1
entro tre mesi dalla elezione  o  dalla  nomina  e  per  i  tre  anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale  e,  ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di  pubblicazione  ai
sensi del presente comma le informazioni  e  i  dati  concernenti  la
situazione patrimoniale  non  vengono  trasferiti  nelle  sezioni  di
archivio. 
 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis 
entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico
 e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico 
dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale 
e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti 
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico 
o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 
accessibili ai sensi dell’articolo 5.
                               Art. 15 
 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti i  titolari di incarichi  dirigenziali e di collaborazione o consulenza

             
  1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando 
gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della 
legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni 
pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai 
titolari di incarichi  'amministrativi  di  vertice ' 
e  di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti nonche'  di 
collaborazione  o consulenza: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita'
di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,)
di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del
risultato. 

  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di
incarichi dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di
indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia
dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le
amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi
siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2,
il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del
dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario
ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni
successivi alla cessazione dell'incarico. 
 5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornato
l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  titoli
e curricula, attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle  pubbliche
amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di
indirizzo politico senza procedure pubbliche  di  selezione,  di  cui
all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
                   Art. 15-bis
 
Obblighi di pubblicazione concernenti  incarichi conferiti nelle società controllate. 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, 
nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società 
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, 
pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, 
di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni 
successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la
ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di
collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti
alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi
per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso
di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il
soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma
corrisposta.

                   Art. 15-ter
 Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti
nominati da organi giurisdizionali o amministrativi



1. L'albo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 
è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un’area pubblica dedicata 
del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, 
per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha
conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il
compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell’albo, a cura
della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di
cui all’articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati
che devono essere contenuti nell’albo.	
2.L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’ articolo 110 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici
e agli altri soggetti qualificati di cui all’articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo
n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all’articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso
finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del
concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi
degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90.		
	
                               Art. 16 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il
  costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 


 
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano  il  conto  annuale  del personale e 
delle relative spese sostenute, di cui  all'articolo  60, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nell'ambito del quale 
sono rappresentati i dati relativi alla dotazione  organica e al personale 
effettivamente in servizio e al  relativo  costo,  con l'indicazione 
della sua distribuzione tra  le  diverse  qualifiche  e aree professionali,
con particolare riguardo al  personale  assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzo politico. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, 
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di
cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi  al  costo
complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato   in   servizio,
articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  
riguardo  al personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  
con  gli organi di indirizzo politico. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati
relativi ai tassi di assenza del personale  distinti  per  uffici  di
livello dirigenziale. 
' 3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di
mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione
di dati identificativi dei soggetti interessati'.
                               Art. 17 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a  tempo
                            indeterminato 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, 
le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito
di quanto previsto dall'articolo 16, comma  1,  i  dati  relativi  al
personale con rapporto di lavoro non a tempo  indeterminato,  con  la
indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della  distribuzione
di questo personale tra le diverse qualifiche e  aree  professionali,
ivi  compreso  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione
comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, 
le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati
relativi al costo complessivo  del  personale  di  cui  al  comma  1,
articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al
personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico. 
                               Art. 18 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti
                       ai dipendenti pubblici 
 
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, 
le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con
l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni
incarico. 
                               Art. 19 
 
 
                          Bandi di concorso 
 
1. Fermi restando gli altri  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le
pubbliche amministrazioni pubblicano  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento,  a   qualsiasi    titolo,    di    personale    presso
l'amministrazione,nonché i criteri di valutazione della Commissione 
e delle tracce delle prove scritte.  
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono  costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in  corso  ,nonche'  quello  dei  bandi
espletati    nel    corso    dell'ultimo    triennio,    accompagnato
dall'indicazione, per ciascuno di essi,  del  numero  dei  dipendenti
assunti e delle spese effettuate. 
                               Art. 20 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi  alla  valutazione  della
  performance e alla distribuzione dei premi al personale. 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi
all'ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla   performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi
all'entita'  del  premio  mediamente   conseguibile   dal   personale
dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi  alla  distribuzione
del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto
del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei  premi
e  degli  incentivi,  nonche'   i   dati   relativi   al   grado   di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i  dirigenti
sia per i dipendenti. 
2.Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri
definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance 
per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla 
sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello 
di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, 
nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della 
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
3.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  altresi',  i  dati
relativi ai livelli di benessere organizzativo.

                               Art. 21 
 
 
            Obblighi di pubblicazione concernenti i dati 
                   sulla contrattazione collettiva 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, 
le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti  necessari
per la consultazione dei contratti e  accordi  collettivi  nazionali,
che  si  applicano  loro,  nonche'   le   eventuali   interpretazioni
autentiche. 
 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e 
 quanto previsto dall'articolo 47,  comma  8,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   le   pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con  la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto
legislativo n.  165  del  2001,  nonche'  le  informazioni  trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La  relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di  produttivita'
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle  richieste
dei cittadini. 
                               Art. 22 
 
Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici
  vigilati, e agli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico,
  nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 
 
 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis,  
ciascuna amministrazione pubblica aggiorna annualmente: 
  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati, istituiti,
vigilati 'e finanziati dalla amministrazione  medesima ovvero' 
'o finanziati dall’amministrazione medesima
nonché di quelli per  i
quali l'amministrazione   abbia   il   potere   di   nomina   degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite
e delle attivita'  svolte  in  favore  dell'amministrazione  o  delle
attivita' di servizio pubblico affidate; 
  b) l'elenco delle societa' di cui  detiene  direttamente  quote  di
partecipazione   anche   minoritaria   indicandone   l'entita',   con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in
favore dell'amministrazione o delle attivita'  di  servizio  pubblico
affidate; 
  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in
controllo  dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle  funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli
enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte   di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da
pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste  riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di  nomina
dei vertici o dei componenti degli organi; 
  d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; 
  'd-bis) i provvedimenti in materia di
costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati
regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche,
previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18
 della legge 7 agosto 2015, n. 124.'
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, per ciascuno 
degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati 
relativi alla ragione sociale,  alla  misura della  eventuale  partecipazione 
dell'amministrazione,  alla  durata dell'impegno, all'onere complessivo a 
qualsiasi titolo  gravante  per l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,
al    numero    dei rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  
di  governo,  al trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  
spettante,  ai risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  
finanziari.  Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi 
di  amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali degli enti 'dei soggetti' di cui  al  comma  1,  'nei  quali  sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e
ai soggetti titolari di incarico' , in applicazione degli articoli 14 e
15.
  4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in  loro  favore
di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   dell'amministrazione
interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni 
sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni 
svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle 
categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c). 
  5. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente  controllate
nei  confronti  delle  societa'  indirettamente   controllate   dalle
medesime amministrazioni. 
  6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione  nei confronti delle societa',  partecipate  da
amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell’Unione europea e loro controllate. 
                               Art. 23 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei
mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di
indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione; 
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo '18 aprile 2016, n. 50' 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis; 
 c) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del  personale  e
progressioni  di  carriera  di  cui  all'articolo  24   del   decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o
con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11
e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 
  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui  al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la  eventuale  spesa
prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento. La  pubblicazione  avviene  nella
forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente  in  sede  di
formazione del documento che contiene l'atto. 
                               Art. 24 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati  relativi  all'attivita'
                            amministrativa 
 
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attivita'  amministrativa,
in forma aggregata, per settori di attivita',  per  competenza  degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e
li tengono costantemente aggiornati. 
  2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del  monitoraggio  periodico  concernente  il  rispetto   dei   tempi
procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  28,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190. 
                               Art. 25 
 
 
          Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli 
                            sulle imprese 
 
1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato  e  facilmente
comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul  sito:
www.impresainungiorno.gov.it: 
    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate
le imprese in ragione della dimensione e del  settore  di  attivita',
indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative  modalita'  di
svolgimento; 
    b) l'elenco degli obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle
attivita' di controllo che le imprese sono tenute  a  rispettare  per
ottemperare alle disposizioni normative. 
                               Art. 26 
 
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,
  contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone
  fisiche ed enti pubblici e privati. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni  stesse
devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione
delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle
imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 
  3. La pubblicazione ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce
condizione legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che  dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore  a  mille
euro nel corso dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario;  la  sua
eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli
organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa,
patrimoniale e contabile per l'indebita  concessione  o  attribuzione
del  beneficio  economico.  La  mancata,   incompleta   o   ritardata
pubblicazione  rilevata  d'ufficio  dagli  organi  di  controllo   e'
altresi' rilevabile dal destinatario  della  prevista  concessione  o
attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai  fini  del
risarcimento del danno da ritardo da parte  dell'amministrazione,  ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. E'  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni
relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio
economico-sociale degli interessati. 
                               Art. 27 
 
 
                Obblighi di pubblicazione dell'elenco 
                      dei soggetti beneficiari 
 
  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o
il nome di altro soggetto beneficiario; 
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; 
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; 
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto
incaricato. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di
facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione. 
                               Art. 28 
 
 
Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e
                             provinciali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, 
le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a
ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli
atti e le relazioni degli organi di controllo. 
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzione
del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno. 

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

                               Art. 29 
 
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e
  del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonche'
  dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, 
le pubbliche amministrazioni  pubblicano  i  documenti  e  gli
allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro  trenta
giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi  al  bilancio  di
previsione e a quello consuntivo  in  forma  sintetica,  aggregata  e
semplificata, anche con il ricorso a  rappresentazioni  grafiche,  al
fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita')). 
  ((1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   e   rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i  dati
relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  ai  propri  bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che  ne  consenta
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo,   ai   sensi
dell'articolo 7, secondo uno schema tipo  e  modalita'  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata)). 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  il  Piano  di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del  medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011. 
                               Art. 30 
 
 
        Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili 
                    e la gestione del patrimonio. 
 
  1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, 
le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   le   informazioni
identificative  degli  immobili  posseduti 'e di quelli detenuti',  
nonche'  i   canoni   di locazione o di affitto versati o percepiti. 
                               Art. 31 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli
  sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 
 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,  unitamente  agli  atti
cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di  controllo
interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorche'  recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti
l'organizzazione e  l'attivita'  dell'amministrazione  o  di  singoli
uffici. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di
valutazione o nuclei di valutazione, procedendo 'all’indicazione in forma anonima' dei dati personali
eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione
amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della
Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei
loro uffici


Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati

                               Art. 32 
 
 
       Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
 pubblicano la carta dei  servizi  o il  documento  contenente
  gli  standard  di  qualita'  dei   servizi pubblici. 
  2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, 
individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi,
 ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 
  a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e
il relativo andamento nel tempo; 
  b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi,  con  riferimento
all'esercizio finanziario precedente. 
                               Art. 33 
 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i   tempi   di   pagamento
                        dell'amministrazione 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, 
le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza  annuale,
un indicatore dei  propri  tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli
acquisti di beni, servizi 'prestazioni professionali ' e forniture, denominato 'indicatore annuale
di tempestivita' dei pagamenti' '  nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici '.  A  decorrere  dall'anno  2015,  con
cadenza  trimestrale,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un
indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   'indicatore
trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' '  nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici '. Gli indicatori di cui al
presente comma sono  elaborati  e  pubblicati,  anche  attraverso  il
ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'
definiti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare sentita la Conferenza unificata)). 
                               Art. 34 
 
 
                 Trasparenza degli oneri informativi 
 
1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l'esercizio  di  poteri
autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonche'  l'accesso  ai
servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in
allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti
medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligo
informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e
documenti alla pubblica amministrazione. 
  2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti
istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita'
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180.
                               Art. 35 
 
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e
  ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione
  d'ufficio dei dati. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle
tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per   ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti
i riferimenti normativi utili; 
  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
  c)  il  nome  del  responsabile l’ufficio del  procedimento,  
unitamente  ai recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta  
 elettronica istituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    
competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile  dell'ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti
da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i
fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a
corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; 
  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; 
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del
procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero
il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso
dell'amministrazione; 
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la
sua conclusione e i modi per attivarli; 
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; 
  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; 
  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere,
con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale; 
 n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte
sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi   canali,
facendone rilevare il relativo andamento. 
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o
formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve
invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine
congruo. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso
diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di
accesso   ai   dati   di   cui    all'articolo    58    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82; 
  c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
                               Art. 36 
 
 
             Pubblicazione delle informazioni necessarie 
            per l'effettuazione di pagamenti informatici 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  specificano  nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

                               Art. 37 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
                         servizi e forniture 

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita'  legale  e,  in
particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190,  ciascuna  amministrazione  pubblica,  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  e  223,  le
informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a  pubblicare,
nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità
legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
' b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. '
  2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono
assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla
parte lavori.
                               Art. 38 
 
 
      Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione 
                 e valutazione delle opere pubbliche 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis
le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui
propri  siti  istituzionali:  i  documenti  di  programmazione  anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
le linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  relazioni
annuali;  ogni  altro   documento   predisposto   nell'ambito   della
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si  discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex
post che si discostino dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni
relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,
incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le
procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro
nominativi. 
 2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  restando  gli
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  128  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  informazioni  relative  ai
tempi, ai costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate
sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne  cura
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
2.Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di
cui ' all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ' , le pubbliche
amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere
pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni
sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e
delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la
raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una
agevole comparazione.
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di
programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228

                               Art. 39 
 
 
       Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo 
                           del territorio 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
    a) gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri,
piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici,
strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro
varianti;
    b)  per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di  provvedimento  prima  che
siano  portati  all'approvazione;   le   delibere   di   adozione   o
approvazione; i relativi allegati tecnici.  
  2.  La  documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di
presentazione  e  approvazione  delle  proposte   di   trasformazione
urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo
strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata  o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  generale  vigente
che comportino premialita' edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o
della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalita'  di  pubblico
interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune
interessato, continuamente aggiornata. 
  3. La pubblicita' degli atti di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente
legislazione statale e regionale. 
                               Art. 40 
 
 
        Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 
 
  1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le
disposizioni di maggior tutela gia' previste  dall'articolo  3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla  legge  16  marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti
istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 
  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso
alle informazioni  ambientali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e'
in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati,
qualora assicurino livelli di  informazione  ambientale  superiori  a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo
il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo
articolo 11, nel rispetto  dei  livelli  di  informazione  ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto. 
                               Art. 41 
 
 
            Trasparenza del servizio sanitario nazionale 
 
  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita' di  programmazione  e  fornitura  dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, 
nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte  le spese e a 
tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 
bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica 
e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito 
temporale di riferimento e ai beneficiari
  2  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano   tutte   le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo,  nonche'   degli   incarichi   di   responsabile   di
dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i
bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative
procedure, gli atti di conferimento. 
  3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i
responsabili di strutture semplici,  si  applicano  gli  obblighi  di
pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai
sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario. 
  4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco  delle  strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati  gli  accordi
con esse intercorsi. 
  5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicita'
previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie. 
  6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste
di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa,  il tempi 
di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di attesa per ciascuna 
tipologia di prestazione erogata. 
                               Art. 42 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti
contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite
in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano: 
    a) i provvedimenti adottati, con la  indicazione  espressa  delle
norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga,
nonche'   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o
giurisdizionali intervenuti; 
    b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio  dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; 
    c) il costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo
sostenuto dall'amministrazione; 
    d) le particolari forme di partecipazione  degli  interessati  ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 
  ((1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5,  della  legge
24 febbraio 1992,  n.  225,  svolgono  direttamente  le  funzioni  di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.)) 

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

                               Art. 43 
 
 
                   Responsabile per la trasparenza 
 
  1. All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo
nominativo e' indicato nel Programma triennale per la  trasparenza  e
l'integrita' Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 
Il  responsabile  svolge  stabilmente  un'attivita'  di
controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli
obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente,
assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo  di  indirizzo
politico,   all'Organismo   indipendente   di   valutazione    (OIV),
all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  piu'  gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento
degli obblighi di pubblicazione. 
  2.  Il  responsabile  provvede  all'aggiornamento   del   Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita',  all'interno  del  quale
sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 
  3.  I  dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
  4. Il responsabile controlla  e  assicura  la  regolare  attuazione
dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto. 
  4. I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile 
della trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione 
dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente 
decreto.
  5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i  casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in  materia
di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di
disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli  inadempimenti  al
vertice    politico    dell'amministrazione,    all'OIV    ai    fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. 
                               Art. 44 
 
 
         Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 
 
  1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la  trasparenza  e
l'integrita' di cui all'articolo 10 Piano triennale per la prevenzione  
della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance,
valutando   altresi'   l'adeguatezza   dei    relativi indicatori.
 I soggetti deputati alla misurazione e valutazione  delle
performance, nonche' l'OIV,  utilizzano  le  informazioni  e  i  dati
relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai  fini  della
misurazione e valutazione delle performance  sia  organizzativa,  sia
individuale del responsabile  e  dei  dirigenti  dei  singoli  uffici
responsabili della trasmissione dei dati. 
                               Art. 45 
 
Compiti della Commissione  per  la  valutazione,  l'integrita'  e  la
  trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT Autorità nazionale
anticorruzione). 
 
  1.   La CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale
anticorruzione L'Autorità nazionale anticorruzione controlla  l'esatto  
adempimento  degli  obblighi  di pubblicazione previsti dalla normativa  vigente,  
esercitando  poteri ispettivi  mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  
atti   e documenti alle amministrazioni pubbliche e  ordinando  l'adozione  di
atti o provvedimenti richiesti dalla  normativa  vigente,  ovvero  la
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza di procedere, entro un termine non superiore a
trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente
decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 
  2.  La  CIVIT, anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale
anticorruzione,  autorità nazionale anticorruzione   controlla  l'operato   
dei   responsabili   per   la trasparenza a cui puo'  chiedere  
il  rendiconto  sui  risultati  del controllo svolto all'interno 
delle  amministrazioni.  La  CIVIT autorità nazionale anticorruzione puo'
inoltre chiedere  all'organismo  indipendente  di  valutazione  (OIV)
ulteriori informazioni sul controllo  dell'esatto  adempimento  degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 
  3. La CIVIT L'Autorità nazionale anticorruzione puo' inoltre  avvalersi  
delle  banche  dati  istituite presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della funzione  pubblica  per  
il  monitoraggio  degli  adempimenti   degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente. 
  4.In relazione alla loro gravita', la  CIVIT segnala  i  casi  di 
inadempimento  o  di  adempimento   parziale  degli   obblighi   di pubblicazione  
previsti  dalla  normativa  vigente   all'ufficio   di  disciplina 
dell'amministrazione interessata  ai  fini  dell'eventuale attivazione
del procedimento disciplinare a carico del responsabile o
del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. 
  4. Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 
costituisce illecito disciplinare.L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l’illecito 
all'ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dell'amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare 
a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto 
alla trasmissione delle informazioni.
La CIVIT L'Autorità nazionale anticorruzione segnala  altresi'  
gli  inadempimenti  ai  vertici   politici   delle amministrazioni, agli OIV e, 
se del caso, alla Corte  dei  conti,  ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. 
La CIVIT L'Autorità nazionale anticorruzione rende pubblici 
i relativi provvedimenti. La CIVIT, L'Autorità nazionale
anticorruzione inoltre, controllae  rende  noti  i  casi  di  mancata  
attuazione  degli  obblighi  dipubblicazione  di  cui  all'articolo   
14   del   presente   decreto,pubblicando i nominativi dei soggetti 
interessati per i quali non  si e' proceduto alla pubblicazione. 



                               Art. 46 
 
 
         Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
         
         Responsabilità derivante dalla violazione delle
         disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione 
         e di accesso civico
 
  1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla
normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione  del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita'  e il rifiuto, 
il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi 
previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione 
della responsabilita' dirigenziale,  eventuale  causa  di responsabilita' 
per danno all'immagine dell'amministrazione  e  sono comunque valutati ai fini 
della corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento  accessorio  
collegato  alla  performance individuale dei responsabili. 
  2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da  causa
a lui non imputabile. 
                               Art. 47 
 
 
                     Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici 
                     
  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in
carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a
carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o
organismo interessato. 
 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica
anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione 
ai sensi dell’articolo '14 comma 1-ter', relativa agli emolumenti 
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei 
confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di
cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti 
del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 
4-bis, comma 2. 

  2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della
violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
 3.Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale 
anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio 
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

                               Art. 48 
 
 
  Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza 
 
  1. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica 
L’Autorità nazionale anticorruzione
definisce  criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, 
la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni 
e dei dati oggetto di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  
normativa  vigente, nonche'  relativamente all'organizzazione  della 
sezione «Amministrazione trasparente». 
  2. L'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
normativa  vigente.  Alla  eventuale  modifica  dell'allegato  A   si
provvede con i decreti di cui al comma 3. 
  3. Gli standard, i modelli e gli schemi di  cui  al  comma  1  sono
adottati con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
dall’Autorità nazionale anticorruzione
sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   la
Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT 
autorità nazionale anticorruzione e l'ISTAT. 
  4. I decreti Gli standard, i modelli e
gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: 
    a) ad assicurare il coordinamento informativo e  informatico  dei
dati, per  la  soddisfazione  delle  esigenze  di  uniformita'  delle
modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e  dei
dati pubblici, della loro confrontabilita' e  della  loro  successiva
rielaborazione; 
    b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i
requisiti di qualita' delle informazioni  diffuse,  individuando,  in
particolare,  i   necessari   adeguamenti   da   parte   di   singole
amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di  validazione,
i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali  richieste
per  la  gestione  delle  informazioni  diffuse  attraverso  i   siti
istituzionali,  nonche'  i  meccanismi  di  garanzia   e   correzione
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. 
  5. Le amministrazioni  di  cui  all'articolo  11, 
I soggetti di cui all’articolo 2-bis,
nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla normativa  
vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di
cui al comma 1. ((4)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma  15)  che
"Le  funzioni  del  Dipartimento  della   funzione   pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in  materia  di  trasparenza  e
prevenzione della corruzione di cui [...] all'articolo 48 del decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  sono  trasferite  all'Autorita'
nazionale anticorruzione." 
                               Art. 49 
 
 
                     Norme transitorie e finali  (PRECEDENTE)
 
1. L'obbligo di pubblicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni  del
presente decreto alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento  ai  sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione. 
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si  applicano,  per  ciascuna
amministrazione,  a  partire  dalla  data  di  adozione   del   primo
aggiornamento  annuale  del  Piano  triennale  della  trasparenza   e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono individuare forme e  modalita'  di  applicazione  del
presente  decreto  in   ragione   della   peculiarita'   dei   propri
ordinamenti.



                        Art.'42' (Disposizioni transitorie) del D.lgs (definitivo) 
                         che modifica il vigente D.lgs. 33/2013 (SUCCESSIVO)



'1. I soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle
modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano
l’effettivo esercizio del diritto di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, 
come modificato dall’articolo 6 del presente decreto, 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.'
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, 
introdotto dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno  
dall’entrata in vigore  del presente decreto. 
Ai fini dell’applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di 
cui all’articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dall’entrata 
in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati 
alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’ALLEGATO B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario 
trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima 
data, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 17, comma 1,
lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124 i soggetti di cui all’articolo 9-bis possono
adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le
modalità di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
' 3 . Le forme di pubblicità di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del
2013, inserito dall’articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di
mobilità di cui all’articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190'

                               Art. 50 
 
 
                       Tutela giurisdizionale 
 
  1. Le controversie relative agli obblighi di  trasparenza  previsti
dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104. 
                               Art. 51  (art. 44 del D.lgs. di modifica versione definitiva)
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti 'di cui al
presente decreto'  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 52 
 
 
                 Modifiche alla legislazione vigente 
 
  1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 1, primo comma: 
  1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,»  sono  inserite  le
seguenti: «ai Vice Ministri,»; 
  2) al numero 3), dopo le parole: «ai  consiglieri  regionali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 
  3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 
  4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri  di  comuni  capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; 
    b) all'articolo 2, secondo comma, le  parole:  «del  coniuge  non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi  vi  consentono»  sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge  non  separato,  nonche'  dei
figli e dei parenti entro il  secondo  grado  di  parentela,  se  gli
stessi vi consentono». 
  2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  le
parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse. 
  3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  54.  (Contenuto  dei  siti   delle
pubbliche   amministrazioni).   -   1.   I   siti   delle   pubbliche
amministrazioni contengono i  dati  di  cui  al  decreto  legislativo
recante il riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190». 
  4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  23,  comma  1,  dopo  la  parola:  «accesso»  sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; 
  b)  all'articolo  87,  comma  2,  lettera  c),  dopo   la   parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e  di  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa»; 
  c)  all'articolo  116,  comma  1,  dopo   le   parole:   «documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per  la  tutela
del  diritto  di  accesso  civico  connessa  all'inadempimento  degli
obblighi di trasparenza»; 
  d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole:  «l'esibizione»  sono
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»; 
  e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6),  dopo  la  parola:
«amministrativi» sono  inserite  le  seguenti:  «e  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa». 
  4-bis) All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
le parole da “e i soggetti” fino a “attività istituzionale” sono sostituite dalle seguenti: 
“nonché gli ulteriori soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
che realizzano opere pubbliche”.
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
si intende riferito all'articolo 10. 
                               Art. 53 
 
 
               Abrogazione espressa di norme primarie  
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e
successive modificazioni; 
  c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni; 
  e) articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196; 
  f) articolo 57 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni; 
  g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  l) articolo 6, comma 1, lettera b), e  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91; 
  p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; 
  q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228; 
  s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

 Le modifiche prescritte dalla novella non sono state riportate nell'allegato 
(vedi ad esempio i dati relativi ai conferimento degli incarichi dirigenziali)
                                                             Allegato 
 
 
1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali. 
    

    La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione
  trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno
   delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni
  e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo
    e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella
        Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate
              esattamente come indicato in Tabella 1.

|=======================|============================|==============|
|     Denominazione     |       Denominazione        |   Contenuti  |
|     sotto-sezione     |       sotto-sezione        | (riferimento |
|       1 livello       |         2 livello          |  al decreto) |
|=======================|============================|==============|
|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
|                       |e l'Integrita'              |lett. a       |
| Disposizioni generali |----------------------------|--------------|
|                       |Atti generali               |Art. 12,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,      |
|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,|
|                       |politico-amministrativo     |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 14       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Sanzioni per mancata        |Art. 47       |
|                       |comunicazione dei dati      |              |
|     Organizzazione    |----------------------------|--------------|
|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|                       |regionali/provinciali       |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Articolazione degli uffici  |Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. b, c    |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|       Consulenti      |                            |Art. 15,      |
|    e collaboratori    |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi amministrativi    |Art. 15,      |
|                       |di vertice                  |c. 1,2        |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 15,      |
|                       |                            |c. 1,2,5      |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dotazione organica          |Art. 16,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|       Personale       |----------------------------|--------------|
|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,      |
|                       |indeterminato               |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tassi di assenza            |Art. 16, c. 3 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 |
|                       |autorizzati ai dipendenti   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione integrativa  |Art. 21, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. c       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|   Bandi di concorso   |                            |Art. 19       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|      Performance      |----------------------------|--------------|
|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 |
|                       |dei premi                   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dati relativi ai premi      |Art. 20, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Enti pubblici vigilati      |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Societa' partecipate        |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|    Enti controllati   |----------------------------|--------------|
|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,|
|                       |controllati                 |lett. c       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Rappresentazione grafica    |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Dati aggregati attivita'    |Art. 24, c. 1 |
|                       |amministrativa              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tipologie di procedimento   |Art. 35,      |
|      Attivita' e      |                            |c. 1,2        |
|     procedimenti      |----------------------------|--------------|
|                       |Monitoraggio tempi          |Art. 24, c. 2 |
|                       |procedimentali              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 |
|                       |e acquisizione d'ufficio    |              |
|                       |dei dati                    |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti organi        |Art. 23       |
|                       |indirizzo-politico          |              |
|     Provvedimenti     |----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle imprese|                            |Art. 25       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|     Bandi di gara     |                            |Art. 37,      |
|      e contratti      |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Criteri e modalita'         |Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,|                            |              |
|   sussidi,vantaggi    |                            |              |
|       economici       |----------------------------|--------------|
|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 27       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 |
|                       |e consuntivo                |              |
|        Bilanci        |----------------------------|--------------|
|                       |Piano degli indicatori      |Art. 29, c. 2 |
|                       |e risultati attesi          |              |
|                       |di bilancio                 |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Patrimonio immobiliare      |Art. 30       |
|      Beni immobili    |                            |              |
| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------|
|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       |
|                       |o affitto                   |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Controlli e rilievi  |                            |Art. 31, c. 1 |
|  sull'amministrazione |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 |
|                       |e standard di qualita'      |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Costi contabilizzati        |Art. 32, c. 2,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|    Servizi erogati    |                            |Art. 10, c. 5 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tempi medi di erogazione    |Art. 32, c. 2,|
|                       |dei servizi                 |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Indicatore di tempestivita' |Art. 33       |
|       Pagamenti       |dei pagamenti               |              |
|  dell'amministrazione |----------------------------|--------------|
|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Opere pubbliche    |                            |Art. 38       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Pianificazione e   |                            |Art. 39       |
|governo del territorio |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni ambientali|                            |Art. 40       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Strutture sanitarie  |                            |Art. 41, c. 4 |
|  private accreditate  |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi straordinari|                            |Art. 42       |
|    e di emergenza     |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Altri contenuti    |                            |              |
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Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"
e relativi contenuti.

    
  La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in
modo che  cliccando  sull'identificativo  di  una  sotto-sezione  sia
possibile  accedere  ai  contenuti  della  sotto-sezione  stessa,   o
all'interno della stessa pagina "Amministrazione  trasparente"  o  in
una pagina specifica  relativa  alla  sotto-sezione.  L'obiettivo  di
questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione
e uno specifico in modo che sia  possibile  raggiungere  direttamente
dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e'  necessario
che i collegamenti ipertestuali associati alle singole  sotto-sezioni
siano mantenute  invariate  nel  tempo,  per  evitare  situazioni  di
"collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni. 
 
  L'elenco dei contenuti indicati  per  ogni  sotto-sezione  sono  da
considerarsi i contenuti minimi  che  devono  essere  presenti  nella
sotto-sezione  stessa,  ai  sensi  del  presente  decreto.  In   ogni
sotto-sezione  possono  essere  comunque  inseriti  altri  contenuti,
riconducibili all'argomento  a  cui  si  riferisce  la  sotto-sezione
stessa,  ritenuti  utili  per  garantire  un   maggior   livello   di
trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai  fini  di
trasparenza  e  non  riconducibili  a  nessuna  delle   sotto-sezioni
indicate  devono  essere  pubblicati   nella   sotto-sezione   "Altri
contenuti". 
 
  Nel  caso  in  cui  sia   necessario   pubblicare   nella   sezione
"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono
gia' pubblicati in altre  parti  del  sito,  e'  possibile  inserire,
all'interno   della   sezione   "Amministrazione   trasparente",   un
collegamento ipertestuale ai contenuti stessi,  in  modo  da  evitare
duplicazione     di     informazioni     all'interno     del     sito
dell'amministrazione.  L'utente  deve  comunque  poter  accedere   ai
contenuti di interesse dalla  sezione  "Amministrazione  trasparente"
senza dover effettuare operazioni aggiuntive.