DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Modifiche alla versione PRELIMINARE di cui allo schema di Decreto di modifica pubblicato il 12/02/2016 sul sito del D.f.p. apportate dalla versione DEFINITIVA pubblicato il 20/05/2016 sempre sul sito prima citato
(FOIA e Trasparenza secondo la Riforma Madia)
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Capo I
Principi generali
Art. 1 Principio generale di trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare idiritti fondamentalie 'dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e ' Art. 2-bis Ambito soggettivo di applicazione 1.Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese ' le autorità portuali, nonché le autorità ' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione .. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici, alle autorità portualie agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico di cui all’articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 diviene b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 Sono escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre; diviene Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, ' con bilancio superiore a cinquecentomila euro, ' la cui attività sia finanziata in modo maggioritario ' per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio ' da pubbliche amministrazioni 'e' (anzichè 'o') in cui la totalitào la maggioranzadei titolari ' o dei componenti' dell’organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica ' come definite'di cui all’articolo 2dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica ' con bilancio superiore a cinquecentomila euro, ', che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblicio nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo.Art. 3 Pubblicita' e diritto alla conoscibilita' 1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico ' ivi compresi quelli oggetto ' di pubblicazione obbligatoria 1-bis L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, ' e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, ' può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ..Dopo l’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal comma 1, è inserito il seguente Capo: “CAPO I-BIS–DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI”. ' CAPO I-BIS–DATI PUBBLICI APERTI ' Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione 2.Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessipubblici e privatigiuridicamente rilevanti ' secondo quanto previsto dall'art. 5-bis'. 3. L’esercizio del diritto di cui ai comma 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identificachiaramentei dati, le informazioni o i documenti richiesti,enon richiede motivazioneed è trasmessa all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l’istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ' ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. ' 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo èsubordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione'gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali." 5. 'Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria', l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2,della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. ' A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. ' Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 6. 'Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,' l'amministrazionecompetenteprovvede 'a trasmettere' tempestivamente,e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, a trasmettereal richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanzaabbia a oggetto'riguardi' dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sitoil dato'i dati',l’informazione'le informazioni' oil documento richiesto'i documenti richiesti' e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando'gli' il relativo collegamento ipertestuale.Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.' In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.' Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze. 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma5'6', il richiedente può presentare 'richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre'ricorso al tribunale amministrativo regionalecompetenteai sensi del 'dell’articolo 116 del ' Codice del processo amministrativo ' cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.'.7. Le controversie relative all'accesso di cui al presente articolo sono disciplinate dal Codice del processo amministrativo.' 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso ' si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. ' 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.' 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 11.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 5-bis il titolo (Limiti all’accesso civico) diviene (Esclusioni e limiti all’accesso civico)1.Salvo che si tratti di dati soggetti a obbligo di pubblicazione,l’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 'concreto' alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica 'e l’ordine pubblico'; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive; 2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 4.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti. 5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. ' 6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, l’Autorità Nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative. ' Art. 7-bis (Limiti alla pubblicazione) diviene (Riutilizzo dei dati pubblicati) 6. Restano fermi i limiti 'all'accesso e' alla diffusionee all'accessodelle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto,la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza .. Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 3-bis L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, "anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali," i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. Art. 9-bis (Pubblicazione delle banche dati) 2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazionedel dato'dei dati',dell’informazione'delle informazioni' odel documento'dei documenti' da loro detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, 'ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati'. Art. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1 Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale ERA STATO CANCELLATO DALLA VERS PRELIMINARE ' ((1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.)) ' ERA STATO CANCELLATO DALLA VERS PRELIMINARECapo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita'delle pubbliche amministrazioni Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i (DA TEST VIG)componenti degli organi di indirizzo politicotitolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali diviene Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, 'di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari ' di incarichi dirigenziali 1- bis Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1ancheper i titolari di incarichi ' o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi ' dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sonoindicati' riportati ' gli obiettivi di trasparenza, ' 1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.”; ' Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari dicariche di governo e diincarichi di collaborazione o consulenza diviene Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza; 1.., le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari dicariche di governo e di incarichi'amministrativi di vertice ' e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti nonche' diincarichi dicollaborazione o consulenza: .. d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapportodi lavoro,di consulenza o di collaborazione, ..1-bis. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. Art. 15-ter Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi 3. Nel registro di cui all’articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28,comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. ' 3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.”'. Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati 'e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero' 'o finanziati dall’amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, .. d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; d-bis) i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. diviene d-bis) i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 'd-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.' Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionalidegli enti'dei soggetti' di cui al comma 1, 'nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico dirigenziale', in applicazione degli articoli 14 e 15. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche,quotate in mercati regolamentaticon azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea e loro controllate. Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163'18 aprile 2016, n. 50' Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili possedutio detenuti, 'e di quelli detenuti' nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo ' all’indicazione in forma anonima'alla anonimizzazionedei dati personali eventualmente presenti. .. Art- 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione ..... le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi 'prestazioni professionali ' e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' ' nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici '. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ' nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici '. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata)). Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;b) i provvedimenti di adozione delle varianti; c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223; d) i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l’indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti; e) le delibere a contrarre; f) l’elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e dell’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.è sostituita da ' b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ' Art. 38 Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 2.Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cuiall'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163' all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ' , le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, .... Art. 46Violazione degli obblighi di trasparenza - SanzioniResponsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civicoArt. 51 (art. 44 del D.lgs. di modifica versione definitiva) Invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti 'di cui al presente decreto' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Art.43 (Abrogazioni) 1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati: ..b) l’articolo 10;d) il comma 3 dell’articolo 20;(ripetizione dell'abrograzione del Benessere organizzativo già abrogato dall'art. 19 lett b del decreto di modifica definitivo CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art.42 (Disposizioni transitorie) 1. I soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l’effettivo esercizio del diritto di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall’articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. e forme di pubblicità di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall’articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilità di cui all’articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 L'ALLEGATO B è rimasto quello dello schema di decreto di modifica preliminare Lo schema di cui all'Allegato A non segue le modifiche riportate stabilite dalla nuova vigenza perchè vi provvederà l'ANAC con un suo atto deliberativo come sancito dallo stesso schema di decreto di modifica definitivo