DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Modifiche alla versione PRELIMINARE di cui allo schema di Decreto di modifica pubblicato il 12/02/2016 sul sito del D.f.p. apportate dalla versione DEFINITIVA pubblicato il 20/05/2016 sempre sul sito prima citato
(FOIA e Trasparenza secondo la Riforma Madia)

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA CORRETTIVO
DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO
2013, N. 33, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, 
IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e  
gli  obblighi  di  pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  
da  parte  delle  pubbliche amministrazioni. 
 
 Modificato al: 21-05-2016
(Consiglio dei Ministri n. 117 del 16/05/2016)  
 

Capo I

Principi generali

 


Art. 1 
                    Principio generale di trasparenza 

dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e 'dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e '


 Art. 2-bis 
                   Ambito soggettivo di applicazione

1.Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si 
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, ivi comprese ' le autorità portuali, nonché le autorità ' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ..

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni 
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici , alle autorità portuali e agli ordini 
professionali;


b) alle società in controllo pubblico di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto  2015, n. 124

diviene

b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto 
legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto  2015, n. 124



Sono escluse le società che emettono azioni quotate in 
mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno 
emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le
società partecipate dalle une o dalle altre;

diviene

Sono escluse le società quotate
come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della
legge 7 agosto 2015, n. 124;


c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato 
comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, ' con bilancio superiore a cinquecentomila euro, ' la cui 
attività sia finanziata in modo maggioritario ' per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio ' da pubbliche amministrazioni 
'e' (anzichè 'o') in cui la totalità o la maggioranza  dei titolari ' o dei componenti' dell’organo d'amministrazione 
o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.


3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui 
al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai 
documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione 
pubblica ' come definite' di cui all’articolo 2  dal decreto legislativo emanato in attuazione
dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni, 
alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità 
giuridica ' con bilancio superiore a cinquecentomila euro, ', che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione 
di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione 
di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo. 


Art. 3 
 
 
              Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'
1.  Tutti  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  oggetto 
di accesso civico ' ivi compresi quelli oggetto ' di pubblicazione obbligatoria

1-bis L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei 
dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati
personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità
con i principi di proporzionalità e di semplificazione, ' e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri 
gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, '
può identificare   i dati, le informazioni e i documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ..

 Dopo l’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal comma 1, è
inserito il seguente Capo: “CAPO I-BIS–DIRITTO DI ACCESSO A DATI E
DOCUMENTI”. 

' CAPO I-BIS–DATI PUBBLICI APERTI '


    Art. 5 
 
 
                 (Accesso civico a dati e documenti)
 
 
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere 
i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
2.Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati  e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati  
giuridicamente rilevanti 
' secondo quanto previsto dall'art. 5-bis'.
3. L’esercizio del diritto di cui ai comma 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica
chiaramente  i dati, le informazioni o i documenti richiesti, e  non richiede motivazione 
ed è trasmessa all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa 
all’Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto 
di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l’istanza può essere altresì 
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ' ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti
uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza
abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
ai sensi del presente decreto. '

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato
soltanto al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione  
'gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente 
sostenuto e documentato dall’amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali."


5. 'Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria', l’amministrazione
cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti
controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge , è tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso. ' A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale opposizione dei
controinteressati. ' 
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. 'Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento 
espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,'
l'amministrazione competente provvede 'a trasmettere' tempestivamente, 
 e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, a trasmettere  al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero,
nel caso in cui l’istanza abbia a oggetto  'riguardi' dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del presente decreto, a pubblicare sul sito il dato  'i dati', l’informazione  'le informazioni' 
o il documento richiesto  'i documenti richiesti' e a comunicare al richiedente
l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando'gli' il relativo collegamento ipertestuale.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa
amministrazione informazioni sull’esito delle istanze. 
' In caso di accoglimento della richiesta di
accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata
indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla
ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento
e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall'articolo 5-bis.' 
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici 
della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine
indicato al comma 5  '6', il richiedente può presentare 'richiesta di riesame al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o
differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto
responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al
Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso,
fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai
predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di
richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il richiedente può proporre'ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente  ai sensi del 'dell’articolo 116 del ' Codice del processo amministrativo  ' cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.'.
7. Le controversie relative all'accesso di cui al presente articolo sono disciplinate dal Codice del processo amministrativo. 
' 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti
locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico 
competente per ambito
territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, 
la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. 
Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. 
Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. 
Qualora il richiedente l’accesso ' si sia rivolto al difensore civico, 
il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del
processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela
degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di
dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la
pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per
un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
' 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare
richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del
comma 8.'
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello
di tutela degli interessati previsto dal Capo V della  legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 5-bis 
 
 
 il titolo               (Limiti all’accesso civico) 

diviene (Esclusioni e limiti all’accesso civico)



 1.Salvo che si tratti di dati soggetti a obbligo di pubblicazione,  l’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è
rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 'concreto'
alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica 'e l’ordine pubblico';
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela
di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e 
negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi 
i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche 
condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del
1990.
4.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di
cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto,
deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la
protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere
negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al
potere di differimento.	 
' 6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente
articolo, l’Autorità Nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei
dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative. '

Art. 7-bis 


                      (Limiti alla pubblicazione)
diviene (Riutilizzo dei dati pubblicati)

6. Restano fermi i limiti 'all'accesso e' alla diffusione e all'accesso  delle informazioni di cui all'articolo 24,
commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,

Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di
pubblicità previsti dal presente decreto,  
 la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza ..

Art. 8 
 
 
          Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 

3-bis L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione 
del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle 
richieste di accesso, determina, "anche su proposta del Garante per la protezione dei dati
personali," i casi in cui la durata della 
pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Art. 9-bis 


                    (Pubblicazione delle banche dati)

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di
cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la
comunicazione del dato 'dei dati', dell’informazione 'delle informazioni' o del documento 'dei documenti' da loro detenuti
all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul
proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o
documenti, 'ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare
sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati'.


Art. 10 
 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
 7.  Nell'ambito  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti  di  verifica  dell'efficacia  delle
iniziative di cui al comma 1 


Art. 12 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
                      e amministrativo generale 

ERA STATO CANCELLATO DALLA VERS PRELIMINARE  
' ((1-bis. Il responsabile della  trasparenza  delle  amministrazioni 
competenti  pubblica  sul  sito  istituzionale  uno  scadenzario  con
l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi  introdotti   e   lo   comunica   tempestivamente   al
Dipartimento   della   funzione   pubblica   per   la   pubblicazione
riepilogativa su base  temporale  in  un'apposita  sezione  del  sito
istituzionale.   L'inosservanza   del   presente    comma    comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.)) ' 
ERA STATO CANCELLATO DALLA VERS PRELIMINARE


Capo II
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita'delle pubbliche amministrazioni


Art. 14 

 Obblighi di pubblicazione concernenti i (DA TEST VIG) componenti  degli  organi  di 
indirizzo politico titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali 

diviene
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, 
'di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari ' 
di incarichi dirigenziali

1- bis Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 
anche  per i titolari di incarichi ' o cariche di amministrazione, 
di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e 
per i titolari di incarichi ' dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti,  ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo 
politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei 
relativi contratti sono indicati  ' riportati ' gli obiettivi di trasparenza,

' 1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di
posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni
dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum
vitae.”; '

 Art. 15 
 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  cariche di  
governo e di  incarichi di collaborazione o consulenza

diviene 

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;

  1..,  le  pubbliche amministrazioni 
pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai 
titolari di cariche di governo e di incarichi 'amministrativi  di  vertice '  
e  di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti  nonche' di 
incarichi di collaborazione  o consulenza:
..
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, 
di consulenza o  di  collaborazione, ..

1-bis. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano 
anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente
conferite funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni 
organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.


Art. 15-ter
 Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti
nominati da organi giurisdizionali o amministrativi


3. Nel registro di cui all’articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso
finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, comma 4, del regio
decreto n. 267 del 1942 , quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del
concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse



Art. 16 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il
  costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.



' 3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di
mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione
di dati identificativi dei soggetti interessati.”'.

Art. 22 
 
Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici
  vigilati, e agli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico,
  nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.

 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis,  
ciascuna amministrazione pubblica aggiorna annualmente: 
  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati, istituiti,
vigilati 'e finanziati dalla amministrazione  medesima ovvero' 
'o finanziati dall’amministrazione medesima
nonché di quelli per  i
quali l'amministrazione   abbia   il   potere   di   nomina   degli
amministratori dell'ente, ..


 d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; 
  d-bis) i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e
 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18
 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

diviene


  d-bis) i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e
 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18
 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

 
 'd-bis) i provvedimenti in materia di
costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati
regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche,
previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18
 della legge 7 agosto 2015, n. 124.'


 Art. 22 
 
Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici
  vigilati, e agli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico,
  nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 

 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali degli enti 'dei soggetti' di cui  al  comma  1,  'nei  quali  sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e
ai soggetti titolari di incarico dirigenziale' , in applicazione degli articoli 14 e 15 .


 6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione  nei confronti delle societa',  partecipate  da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati
con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell’Unione europea e loro controllate. 


 Art. 23 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture  e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163  '18 aprile 2016, n. 50'


 Art. 30 
 
 
        Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili 
                    e la gestione del patrimonio.


 
  1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, 
le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   le   informazioni
identificative  degli  immobili  posseduti o detenuti , 'e di quelli detenuti'
nonche'  i   canoni   di locazione o di affitto versati o percepiti. 


Art. 31 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli
  sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 

 


1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, 
procedendo ' all’indicazione in forma anonima' 
alla anonimizzazione  dei dati personali eventualmente presenti. ..


Art- 33
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i   tempi   di   pagamento
                        dell'amministrazione 
 
  .....
le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza  annuale,
un indicatore dei  propri  tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli
acquisti di beni, servizi 'prestazioni professionali ' e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' ' 
 nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici '.  A  decorrere  dall'anno  2015,  con
cadenza  trimestrale,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un
indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   'indicatore
trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ' 
 nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici '. Gli indicatori di cui al
presente comma sono  elaborati  e  pubblicati,  anche  attraverso  il
ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'
definiti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare sentita la Conferenza unificata)). 




  Art. 37 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
                         servizi e forniture 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità
legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) i provvedimenti di adozione delle varianti;
c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163,
e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;
d) i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con
l’indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti;
e) le delibere a contrarre;
f) l’elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e dell’ufficio presso il quale è possibile prendere
visione degli atti. 

è sostituita da 

' b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. '


 Art. 38 
 
       Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione 
                 e valutazione delle opere pubbliche 

2.Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  ' 
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ' , le pubbliche
amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere
pubbliche, ....


Art. 46 
 
 
         Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
         
         Responsabilità derivante dalla violazione delle
         disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione 
         e di accesso civico



                               Art. 51  (art. 44 del D.lgs. di modifica versione definitiva)
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti 'di cui al
presente decreto'  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art.43 (Abrogazioni) 1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati: .. b) l’articolo 10; d) il comma 3 dell’articolo 20; (ripetizione dell'abrograzione del Benessere organizzativo già abrogato dall'art. 19 lett b del decreto di modifica definitivo CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art.42 (Disposizioni transitorie) 1. I soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l’effettivo esercizio del diritto di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall’articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. e forme di pubblicità di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall’articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilità di cui all’articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 L'ALLEGATO B è rimasto quello dello schema di decreto di modifica preliminare Lo schema di cui all'Allegato A non segue le modifiche riportate stabilite dalla nuova vigenza perchè vi provvederà l'ANAC con un suo atto deliberativo come sancito dallo stesso schema di decreto di modifica definitivo