In attuazione ai principi delega di cui all'art. 7 della LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124
D.lgs. approvato in via preliminare con il C.d.M. n. 101 del 21/01/2016 (*)
Nuovo D.lgs.33/2013
- Art.1 Principio generale di trasparenza: si passa da "informazioni" a "dati", da "organizzazione e attivita' a "dati e documenti" delle P.A. Tra le finalità della trasparenza si aggiunge anche la "tutela dei diritti fondamentali".
- Art.2 Oggetto: viene contestualizzato il concetto di trasparenza ma senza tuttavia enunciarlo. Da un lato si estende l'oggetto del decreto prevedendo espressamente "la libertà di accesso di chiunque" (nella versione vigente del 33/2013 lo si esplicita solo quando si parla di accesso civico) e indicando nei confronti di "chi" esattamente è possibile esercitare tale diritto, dall'altro lo si limita facendo riferimento alla "tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti". Si indica espressamente che la modalità per far valere tale disposizione è non solo l'"accesso civico" ma anche la "pubblicazione di documenti, dati (si aggiunge anche l'indicazione di "informazioni" che all'art. 1 era stato estromesso) e delle "modalità per la loro realizzazione".
- Art. 2-bis Ambito soggettivo di applicazione: nel sostituire il precedente art. 11, l'ambito si estende, "in quanto compatibile" agli "enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali". Si precisa meglio la qualità di "associazioni, fondazioni" e di "enti di diritto privato comunque denominati", "anche privi di personalità giuridica", se a partecipazione maggioritaria pubblica o i cui componenti degli organi di governo siano designati o nominati da P.A. e facendo esplicito riferimento a "funzioni amministrative" e ad "attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche". Per una maggiore definizione delle partecipazioni societarie e "limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" si rimanda al riordino della disciplina previsto dall'art. 18 della Legge Delega ma escludendo sin da ora quelle "società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati", o che negli stessi hanno "emesso strumenti finanziari prima del 31 dicembre 2015".
- Art.3 Pubblicita' e diritto alla conoscibilita': si estende l'oggetto di "documenti, informazioni e dati" anche all'"accesso civico" attribuendo all'ANAC, "nel caso in cui siano coinvolti dati personali", l'autorità di "identificare" quelli che dovranno essere "pubblicati obbligatoriamente", quelli per i quali "la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione" anche se sempre soggetta in "versione integrale" alla disciplina di accesso civico e dei dati aperti, e ancora, l'autorità, con il PNA, di "precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione" in relazione alla "natura", "dimensione organizzativa" e "attività svolte" dei "soggetti" interessati, "prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali".
- Art.4 Limiti alla trasparenza: L'art. 4 vigente viene difatto abrogato perchè i suoi contenuti sono stati trasferiti al nuovo art. 7-bis e in maggior dettaglio per ciò che concerne le finalità statistiche al nuovo art. 5-ter.
- Art.4-bis Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche: si sancisce l'ufficialità del sito "soldipubblici.gov.it" al fine di "promuovere" "la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche" e quindi consentire l'"accesso" e la "consultazione" "ai dati dei pagamenti" delle P.A. in relazione a: "tipologia di spesa sostenuta", p.a. "che l'anno effettuata" e "ambito temporale di riferimento". Le stesse informazioni e modalità, in riferimento ai propri pagamenti, (in aggiunta all'indicazione dei beneficiari) dovranno essere pubblicate dalle P.A. . Per le spese in materia di personale si fa riferimento a quanto disposto dagli articoli da 15 a 20 (conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza, o conferiti ai dipendenti pubblici, costo del personale e distribuzione dei premi, Bandi di concorso)
- Art.5 Accesso civico a dati e documenti: si sancisce "il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati" in virtù dell' "obbligo di pubblicazione" posto in capo alle P.A. Nel ribadire (come già fatto all'art. 2) la "libertà di accesso di chiunque" e i "limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti" si estende l'accesso a dati "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto" prevedendo per l''ultima ipotesi "il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" quale destinatario dell'istanza, mentre per i dati ulteriori l'URP o "altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione 'Amministrazione trasparente'" (anche se in alternativa si indica in genere l'"ufficio che detiene i dati"). Pur prevedendo due modalità differenti di trasmissione dell'istanza, il "rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo" non è più gratuito (anche per la modalità telematica che di per se è gratuita) ma è subordinato "soltanto al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione". Viene introdotto l'obbligo di comunicazione da parte della P.A. ai "soggetti controinteressati", se individuati dalla stessa, e di provvedere sulla richiesta decorsi dieci giorni da una loro eventuale e motivata opposizione. Se da un lato viene sancito un termine "tempestivo" e comunque massimo di "trenta giorni dalla presentazione dell’istanza" dall'altro si introduce un silenzio diniego (o espresso in modo totale o parziale) con la facoltà da parte del richiedente di ricorrere, in tale circostanza, al TAR. Inoltre, si integra la disposizione sancendo che "restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241". Non si fa più cenno alla facoltà di ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Art.5-bis Limiti all’accesso civico: diversamente da quanto previsto per i dati "soggetti ad obbligo di pubblicazione", (e tranne nel caso in cui per la loro tutela "sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento"), vengono espressamente indicati gli "interessi pubblici" (sicurezza pubblica, nazionale, segreto di Stato, ecc, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990) e "privati" (protezione dei dati personali, libertà e la segretezza della corrispondenza, ecc) che se violati potrebbero procurare rilevante pregiudizio alla tutela degli stessi e per i quali conseguentemente si giustifica il diniego all'accesso civico richiesto, anche solo a dati parziali e in riferimento "unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato"
- Art.5-ter Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche: viene sancita la possibilità di "consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento, che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche" al verificarsi di determinate condizioni quali, ad esempio, il possesso di specifici requisiti da parte dei ricercatori che richiedono l'accesso, la sottoscrizione di un impegno di riservatezza specificante una serie di obblighi di utilizzo dei dati, che sia presentata una proposta di ricerca adeguata con una serie di indicazioni tra cui lo scopo e i metodi della ricerca. Viene richiesta una specifica modalità al fine di non permettere l’identificazione dell’unità statistica e sancito l'obbligo di adottare delle linee guida per l’attuazione della disciplina con cui dovranno essere stabiliti i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca, quelli per l’accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, le modalità di organizzazione e funzionamento degli stessi e le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti.
- Art.7-bis Limiti alla pubblicazione: aggiunto al nuovo "CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI" In particolare, riprendendo quasi integralmente i contenuti del vigente art.4 che sarà abrogato in merito alla "pubblicazione dei dati personali diversi da quelli sensibili e dai dati giudiziari" e confermando l'esclusione "dall'ambito di applicazione del presente decreto dei servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web" si ribadiscono le disposizioni vigenti circa la loro diffusione, indicizzazione e rintracciabilità su internet in quanto "lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione" ("ad eccezione di notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro") sono rispondenti ad una "finalità" di "interesse pubblico" che per tale motivo deve ottemperare ai relativi obblighi di trasparenza. Si ribadisce anche l'obbligo da parte delle P.A. che intendano "disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento", di "anonimizzazione i dati personali eventualmente presenti" o "rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".
- Art.8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione: si sancisce l'accesso civico ai dati, per i quali la vigente disposizione prescrive un periodo di pubblicazione di cinque anni, oltre tale termine, prevedendo la possibilità di ridurlo ad opera dell'ANAC "sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle
richieste di accesso."
- Art.9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti: "al fine di evitare eventuali duplicazioni" si introduce la facoltà (e non secondo questo articolo l'obbligo) di sostituire la pubblicazione di dati, informazioni e documenti
obbligatoria ai sensi della normativa vigente con un "collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui" le stesse informazioni "sono presenti" assicurandone la qualità di cui all'art. 6 (integrita', costante aggiornamento, completezza, tempestivita', semplicita' di consultazione, comprensibilita', omogeneita', facile accessibilita', ecc.). Viene abrogata la disposizione che la vigente disciplina stabilisce circa la conservazione e disponibilità dei dati "all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» " sia "alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3" (i cinque anni) che prima.
- Art.9-bis Pubblicazione delle banche dati: si introduce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni richieste per adempiere alla trasparenza ("nei limiti dei dati effettivamente contenuti" ?) in Banche Dati centralizzate, di cui al nuovo Allegato B, che dovranno essere alimentate dalle P.A. detentrici dei dati tramite la trasmissione degli stessi ai titolari di dette Banche Dati. Il dato, l’informazione o il documento delle P.A. che secondo le disposizioni vigenti deve essere collocato nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale sarà sostituito dal corrispondente collegamento ipertestuale alla Banca Dati di riferimento. Risponderà il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di competenza alla richiesta di accesso civico se l'omissione della pubblicazione dipenderà dall’amministrazione titolare della Banca Dati o invece dalla P.A. detentrice dei dati che non ha effettuato la trasmissione.
- Art.10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione: viene abrogato l'obbligo di redigere da parte delle P.A. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (P.T.T.I.) ( e le sue finalità) che viene sostituito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) prescrivendo una sezione di quest'ultimo in cui dovranno essere indicati "i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei
dati ai sensi del presente decreto" (tale novazione può ritenersi una semplificazione dato che secondo le disposizioni vigenti di cui al comma 2 il P.T.T.I. è infatti una sezione e quindi una parte del P.T.P.C.). In questo articolo vengono abrogate le disposizioni vigenti che impongono alle P.A. di indicare nel P.T.T.I. le "misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione", il "collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance". Viene riscritta la disposizione che prevede il principio secondo cui "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce" un "obiettivo" (anzichè un'"area" come stabilisce la vigente disposizione) "strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali". Il riferimento al P.T.T.I. viene abrograto alla lettera "a)" del vigente comma 8 ma non al comma 7. Viene abrogata la disposizione vigente che pone l'obbligo di "pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1" (ossia dei "titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali") , "nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative".(per quest'ultimi la disposizione viene ripresa e confermata all'art.15). Il comma "b" dell'art. 43 del D.lgs. (preliminare) che modifica il vigente D.lgs.33/2013 sembra abrogare integralmente questo articolo. Perchè dovrebbe abrogarlo se l'art. 10 del D.lgs. (preliminare) sancisce solo delle modifiche dell'art. 10 del vigente D.lgs.33/2013 ? Si tratta solo di abrograzioni parziali o invece di un'abrogazione totale ?
- Art.11 Ambito soggettivo di applicazione: viene abrogato questo articolo perchè sostituito con maggiori dettagli dal costituendo art. 2-bis. Il comma 5 dell'art. 43 del D.lgs. di modifica stabilisce che i richiami effettuati all’articolo 11 del vigente D.lgs. n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all’articolo 2-bis del D.lgs. n. 33 modificato, riferimenti che nelle disposizioni vigenti sembrano non esserci, oltre il comma 5 dell'art. 48 e ovviamente allo stesso art. 11.
- Art.12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale: alla disposizione che prevede la pubblicazione sui siti delle P.A. di "ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni", ecc. si precisa che s'intende di un atto "previsto dalla legge o
comunque adottato" e si aggiungono "alle disposizioni per l'applicazione di norme giuridiche" che riguardano sempre l'organizzazione, "le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (perdita di efficacia delle misure interdittive decorsi sei mesi, a meno che non sia disposte per esigenze probatorie, dall'inizio della loro esecuzione per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale), "i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione". (VEDERE ART. 31) Viene abrogata la disposizione che poneva l'obbligo di "pubblicare lo scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti" ad opera del "responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti", la "tramissione al Dipartimento della funzione pubblica" e "l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46" per l'inosservanza di tale adempimento.
- Art.13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni: in riferimento "ai dati relativi all'articolazione degli uffici" e alle loro "competenze" viene abrogata la disposizione vigente che prevede la pubblicazione anche delle "risorse" a loro "disposizione".
- Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali: come riferisce la nuova rubricazione dell'articolo in questione gli obblighi di pubblicazione relativi ai "componenti" degli organi di indirizzo politico previsti dalla disposizione vigente vengono (probabilmente) spostati al successivo art.15 dove sono trattate le "cariche di governo". In questo modo viene focalizzata l'attenzione solo sui "titolari di incarichi politici" (oltre che dirigenziali) i cui adempimenti riguarderanno anche i soggetti "non di carattere elettivo". "Stato, regioni ed enti locali" sostituiranno il riferimento alle "pubbliche amministrazioni".
La novella riprende quanto originariamente è riportato dalle norme vigenti al successivo articolo in merito agli obblighi di pubblicazione del comma 1 relativo ai "titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti" estendolo anche a "quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"
Aggiunge l'obbligo per ciascun dirigente di comunicare "gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica" (anche in relazione al "limite massimo retributivo stabilito in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente" di cui all'’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che saranno pubblicati anche sul sito istituzionale della P.A. di appartenenza.
Aggiunge anche l'obbligo di indicare "negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti gli obiettivi di trasparenza" "con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale", inoltre si prevede che "il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale" e condizioni il "conferimento di successivi incarichi".
Rispetto alla norma vigente, la novella estende l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui ai comma 1 e 1 bis (atto di nomina, compensi anche di missioni, cv, assunzione di altre cariche, patrimonio e dichiarazione dei redditi anche del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado a meno di una loro dichiarazione di mancato consenso) previsto originariamente solo ai titolari di incarichi politici (entro tre mesi dall'incarico e per i 3 anni successivi dalla cessazione) anche a quelli di incarichi dirigenziali e l'obbligo di rendere disponibili tali dati e documenti all'accesso civico dell'art. 5 anche decorsi i termini e non più il loro trasferimento nelle sezioni di archivio.
- Art.15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche di governo e di incarichi di collaborazione o consulenza: trattando "i titolari di cariche di governo", l'"obbligo di pubblicazione" completa (e probabilmente riprende il riferimento che allo stato attuale viene definito per "i componenti degli organi di indirizzo politico") le disposizioni indicate dall'art. 14.
Aggiungendo la precisazione "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banche dati) si riprende il riferimento "ai
titolari di cariche di governo" e si abroga quello relativo agli "incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti" che è stato spostato al precedente articolo. Si distinguono i titolari di posizioni organizzative rispetto a quelli a cui sono formalmente conferiti anche funzioni dirigenziali (sebbene in alcune realtà ristrette possa essere consentito per straordinarie e motivate esigenze quali carenza di figure apicali in un periodo temporale provvisorio, come può un responsabile di P.O. essere anche dirigente ? O divenire dirigente senza aver superato un concorso pubblico ?) prevedendo per i primi la sola pubblicazione dei curriculum vitae rispetto ai secondi per i quali sono invece confermate le disposizioni vigenti (in aggiunta ai cv, anche l'indicazione dei compensi, lo svolgimento di attività professionali, ecc). Con la novella vengono abrogati, come avviene al comma 5, 1) la disposizione vigente che obbliga alla "pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione", 2) gli obblighi di pubblicazione relativi allo stesso tipo di incarichi, "integrato dai relativi titoli e curricula attribuite a persone" "individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (quest'ultima disposizione, forse con modifiche, spostata all'art. 14)
- Art.15-bis Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banche dati) si pongono obblighi specifici relativi al "conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali" indicando prima i destinatari dell'adempimento: "società a controllo pubblico" anche "in regime di amministrazione straordinaria" escluse quelle "emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate" e poi i termini temporali per la pubblicazione: "entro trenta giorni dal conferimento" e "per i due anni successivi alla loro cessazione" con le relative informazioni: "gli estremi dell'atto di conferimento, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;" "il curriculum vitae;" "i compensi," "il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura". Inoltre si ribadisce quanto già stabilito in vigenza in linea generale, ossia il fatto che la pubblicazione di tali informazioni è "condizione di efficacia per il pagamento stesso" e si innova introducendo una sanzione "pari alla somma corrisposta" non solo per il soggetto responsabile della pubblicazione [nella vigente disposizione viene indicato il dirigente responsabile e in alcune ipotesi indicate nell'allegato della circolare del Dfp del D.lgs. 33/2013 anche il funzionario (probabilmente responsabile del procedimento). Infatti, l'art. 43, c. 3 stabilisce che: "i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge" come confermato dalla delibera ex Civit n.50/2013 che nel riportare al par. 2.2. "In particolare, nella amministrazioni con un’organizzazione complessa, è opportuno che le stesse formalizzino in un atto organizzativo interno e, quando verrà adottato, nel Programma triennale, se vi siano e quali siano i soggetti responsabili, oltre che dell’elaborazione dei dati, della loro trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale, laddove non coincidano con il Responsabile della trasparenza" precisa subito dopo "E’ necessario sottolineare che l’individuazione di tali dirigenti..." La stessa Delibera precisa inoltre che "al riguardo che per trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l’immissione dei dati nell’archivio sia la confluenza degli stessi dall’archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul sito". Con la novella che s'intende introdurre, tale soggetto può anche essere un semplice dipendente non funzionario ? In questa ipotesi (che se confermata con questa intepretazione contrasterebbe con il neo comma 4 dell'art. 43 secondo cui solo ai dirigenti è deputato il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico), come fa quest'ultimo ad essere responsabile della pubblicazione se, non avendo potere di spesa o l'assegnazione di un budget, non è messo nelle condizioni di poter decidere il relativo conferimento ? Se si lasciasse questa disposizione generica si corre il rischio di uno scarico di competenze dall'alto all'ultimo anello della catena, quello meno importante che difronte ad un'imputazione di colpa avrebbe l'onere della prova nel dimostrare di non aver ricevuto le informazioni da pubblicare tramite un ipotetico sistema di tracciatura tra dirigente e funzionario. In merito a tale questione si vedano anche gli art. 45 e 47 novellati in riferimento all'introduzione della figura del "Responsabile della pubblicazione"] ma anche per il soggetto "che ha effettuato il pagamento" (il dirigente che ha firmato il mandato o il funzionario responsabile dell'ufficio contabile che lo ha predisposto ?), "in caso di omessa o parziale pubblicazione". (Si vedano anche gli Art.1 Comma 7 e 14 dell'Art. 1 della L. 190/2012)
- Art.15-ter Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi: tale novella si riferisce alla gestione con "modalità informatiche dell'albo tenuto
in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia" e alle informazioni che dovranno essere pubblicate "a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento per ciascuno degli amministratori ed esperti: incarichi, autorità conferente, data di attribuzione e cessazione, acconti e compenso finale liquidati". Allo stesso modo dovrà adempiervi "l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata". Regimi di pubblicazione saranno disposti per il "registro di cui all’articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", e, a cura delle prefetture, per i soggetti da essa nominati "ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90".
- Art.16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto vigente in rifermento "al conto annuale del personale e delle relative spese sostenute", e all'evidenziazione dei "dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato" e relative precisazioni.
- Art.17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banche dati)" per il personale non a tempo indeterminato viene abrogata l'"indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali e l'elenco dei titolari".
- Art.18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banche dati)" rimangono in vigore le vigenti disposizioni (elenco incarichi con durata e compenso).
- Art.19 Bandi di concorso: con la novella si aggiungono gli obblighi di pubblicazione anche dei "criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte" mentre viene abrogata la disposizione vigente che prescrive tale adempimento per l'elenco "dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio assieme al numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate"
- Art.20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale: eliminando "i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile" la novella introduce l'obbligo di rendere evidenti "i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio". Viene abrogata la disposizione vigente che pone l'obbligo di pubblicare "i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo". Il Comma 3 dell'art. 20 del vigente D.lgs. 33/2013 viene ad essere abrogato 2 volte dal D.lgs. (preliminare) di modifica: la 1° con il comma "b" dell'art.19, la 2° con il comma "d" dell'art.43.(?)
- Art.21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella (secondo il comma d-bis) ribadisce quanto vigente.
- Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto vigente e introduce l'obbligo di aggiornare annualmente "i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124"
I provvedimenti di cui agli articoli 5 (Oneri di motivazione analitica e obblighi di dismissione), 7 (Costituzione di società a partecipazione pubblica), 8 (Acquisto di partecipazioni in società già costituite), 9 (Gestione delle partecipazioni pubbliche), comma 6 (*), 10, 18 e 20 dello schema decreto legislativo (Esame preminare del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 sono stati pubblicati tra i provvedimenti del Governo solo nella settimana di metà settembre. Pertanto lo schema di decreto di cui all’articolo 18 di riferimento, in fase preliminare, non è stato pubblicato al momento della pubblicazione dello schema di decreto che novellerà il D.lgs 33/2013.
Sulla base di quale normativa gli organi competenti (consiglio di Stato, Commissioni Parlamentari, Conferenza Unificata Stato Regioni) che devono rilasciare un parere possono farlo ?
(*) Art. 9 Comma 6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 (Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti dell’azionista sono esercitati dal MEF..), 2(Per le partecipazioni regionali i diritti dell’azionista sono esercitati dalla Presidenza della regione..), 3 (Per le partecipazioni di enti locali i diritti dell’azionista sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato), 4 (In tutti gli altri casi i diritti dell’azionista sono esercitati dall’organo amministrativo dell’ente) e 5 (La conclusione o lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell’articolo 7, comma 1: L’atto deliberativo di partecipazione di un’amministrazion e pubblica alla costituzione di una società è adottato con delibere, decreti. ..) e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l’invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l’esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
I commi 10, 18 e 20 non esistono se si riferiscono all'art. 9 (??)
Si precisa che il collegamento con i siti istituzionali di cui all'articolo in questione si riferisce ai soggetti titolari di incarico "dirigenziale" oltre che, come prevede la normativa vigente, ai componenti degli organi di indirizzo. "In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati" è vietata "l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo" ad eccezione dei "pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore". Si definiscono meglio le partecipate "quotate in mercati regolamentati" precisando che devono intendersi "societa con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea e loro controllate"
- Art.23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi: si escludono dall'obbligo di pubblicazione "i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, e i "concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera". "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto vigente. Per gli "accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche" si precisano che s'intendono ai sensi degli articoli 11 (disposizioni conseguenti ad accordi con i partecipanti al procedimento) e 15 (disposizioni relative ad accordi tra amministrazioni pubbliche) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si abroga la disposizione vigente che pone l'obbligo di pubblicare "per ciascuno dei provvedimenti", "in forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto": "il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento."
- Art.24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita' amministrativa Abrogato ("per settori di attivita' e competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti" e "monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali")
- Art.25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese Abrogato ( "criteri e relative modalita' di svolgimento sul sito impresainungiorno.gov.it" in riferimento all'"elenco delle tipologie di controllo per dimensione e settore di attivita'")
- Art.26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.: viene abrogata la rilevazione "d'ufficio degli organi dirigenziali per eventuale omissione o incompletezza della pubblicazione e la conseguente responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico"
- Art.28 Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto vigente.
- Art.29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche'dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto vigente.
- Art.30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto vigente introducendo la detenzione in alternativa al possesso degli immobili per le quali le P.A. devono pubblicare le informazioni identificative.
- Art.31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione: la novella introduce l'obbligo di pubblicazione "degli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione" (VEDERE ART. 12) specificando meglio le disposizioni vigenti in riferimento alla "relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio".
- Art.32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati: la novella aggiunge alle P.A. "i gestori di pubblici servizi" tra i destinatari degli obblighi di pubblicazione in merito alla "carta dei servizi o al documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici", "ai costi contabilizzati" e "al relativo andamento nel tempo", mentre abroga l'evidenziazione di "quelli effettivamente sostenuti, quelli imputati al personale per ogni servizio erogato" dei "tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente".
- Art.33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto vigente ('indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' e 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti')
- Art.34 Trasparenza degli oneri informativi: la novella abroga la disposizione vigente che prevede la pubblicazione degli "oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati" per effetto della emanazione di "regolamenti ministeriali o interministeriali", "provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici".
- Art.35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati: la novella abroga l'obbligo vigente di indicare, in riferimento a ciascuna "tipologia di procedimento", il "nome del responsabile del procedimento" in sostituizione del quale prevede invece l' "ufficio del procedimento". Abroga inoltre il vigente obbligo di pubblicare "i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento", l'indicazione delle "convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del CAD" (ossia, la disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati delle P.A. alle altre P.A. mediante la cooperazione applicativa), l'indicazione delle "ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti".
- Art.37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: nel confermare il titolo del capo V, la novella ribadisce che tali obblighi si riferiscono ai "settori speciali" (??) e non a quelli ordinari come invece,forse, vorrebbe la disciplina nelle intenzioni già dall'origine. (Secondo l'allegato VII del Dlgs. 163/2006 Elenco della legislazione comunitaria di cui all'articolo 219, i settori speciali si riferiscono alle seguenti attività: "trasporto o distribuzione di gas o di energia termica, di elettricita, produzione, di acqua potabile, servizi ferroviari, servizi tramviari, filoviari e di autobus, servizi postali, ricerca ed estrazione di petrolio o di gas, prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, impianti portuali marittimi o interni o altri terminali, impianti aeroportuali.) "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto vigente (pubblicazione di bandi, esiti di gara, avvisi di preinformazione, ecc) e introduce l'obbligo di pubblicazione de "i provvedimenti di adozione delle varianti", "i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l’indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti", tutte le "le delibere a contrarre" (e non solo quelle che, secondo le disposizioni vigenti, ricadono "nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del D.lgs.163/2006"), "l’elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e dell’ufficio presso il quale è possibile prendere
visione degli atti". Inoltre si stabilisce che "i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della L.190/2012 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla" BDAP "di cui all'art. 2 del D.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 , limitatamente alla parte lavori "[perchè limitare solo ai lavori se l'oggetto di trasmissione al BDAP sono i progetti d’investimento pubblico che per definizione (anche se non molto chiara) riguardano anche i servizi ? Non tutti i servizi lo sono, come non tutti i lavori sono progetti di investimento pubblico, ad esempio i lavori di manutenzione ordinaria. (la delibera CIPE n. 143/2002 (G.U.R.I. n. 87/2003) al punto A.1.1 definisce un progetto d’investimento pubblico “ogni complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate da enti pubblici, risorse destinate al finanziamento di lavori pubblici ed all’agevolazione di servizi ed attività produttive, e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo e per l’occupazione”). Inoltre, varianti (i relativi provvedimenti sono già pubblicati nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente) e accordi bonari sono già trasmessi all'ANAC dai RUP, per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie che gli stessi devono effettuare, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici, all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza e quindi rendendole disponibili al cittadino. Non è una inutile duplicazione di dati ?].
- Art.38 Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis" (banca dati) la novella ribadisce quanto vigente ad eccezione delle valutazioni "ex ante" in riferimento a "gli esiti delle valutazioni ex post" dalle quali potrebbero discostarsi e riformulando meglio gli obblighi di pubblicazione in merito a "gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate" sulla base di uno schema tipo redatto dal MEF d’intesa con l'ANAC e distinguendo quelli che sono di competenza dei Ministeri.
- Art.39 Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio: in riferimento a "gli atti di governo del territorio, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti" la novella abroga la disposizione vigente che prevede l'obbligo di pubblicazione tempestiva degli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; delle delibere di adozione approvazione e dei relativi allegati tecnici".
- Art.41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale: la novella introduce l'obbligo di pubblicazione dei "dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio", in modo che sia permessa "la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari", oltre che dei "criteri di formazione delle liste di attesa che gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa»". Inoltre, abroga "per i responsabili di strutture semplici" gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15 (titolari di cariche di governo e di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza).
- Art.42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente: la novella esclude dagli obblighi di pubblicazione: "le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari" prescrivendo che "i Commissari delegati svolgano direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e di responsabili per la trasparenza."
- Art.43 Responsabile per la trasparenza: avendo abrogato all'art. 10 il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita', nel rivedere le funzioni del Responsabile per la trasparenza, la novella elimina anche in questo articolo tutti i riferimenti dello stesso assieme alle attività ("specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.") che con esso allo stato vigente occorre indicare ( e che forse in parte sono stabilite tra le modifiche che la novella intende apportare alla L.190/2012). Inoltre, viene esteso il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico anche ai "dirigenti responsabili dell’amministrazione" e non solo al responsabile della trasparenza.
- Art.44 Compiti degli organismi indipendenti di valutazione: avendo abrogato all'art. 10 il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita', nel rivedere le funzioni dell'OIV, la novella elimina anche in questo articolo tutti i riferimenti dello stesso.
- Art.45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrita' e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Autorità nazionale anticorruzione): La novella sostituisce "CiVIT" con "Autorità nazionale anticorruzione" in tutte quelle disposizioni in cui la prima denominazione è presente nella normativa vigente. Inoltre, introduce "un termine non superiore a trenta giorni" che l'ANAC può ordinare alle P.A. inadempienti per la pubblicazione di "dati, documenti e informazioni" (nelle disposizioni vigenti il potere ispettivo dell'Autorità si limita solo ad ordinare "l'adozione di atti o provvedimenti" ovvero "la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza"). In conformità a quanto prevede l'art. 16 del D.p.r. del 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del T.U. del Pubblico Impiego" che sancisce "fonte di responsabilita' disciplinare" la "violazione delle disposizioni contenute" in tale D.p.r., come quelle indicate al comma 1 dell'art.9 dello stesso decreto, ("il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la MASSIMA COLLABORAZIONE nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale"), il D.lgs. di modifica, rispetto alla normativa vigente, sancisce il principio per il quale "il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione" "costituisce illecito disciplinare" demandando il dettaglio in cui vengono disciplinate le "forme e i termini del procedimento disciplinare" (oggi lo si rileva semplicemente "in relazione alla loro gravita'") all'articolo 55-bis, comma 4 del T.U. del Pubblico impiego. (vale lo stesso per la violazione delle misure di prevenzione stabilite dal Piano Anticorruzione come previsto al neo comma 14 della L.190/2012 novellata). La novella, rispetto alla norma vigente che fa riferimento al "responsabile (o "dirigente") tenuto alla trasmissione delle informazioni", sancisce, quale destinatario dell’attivazione del procedimento disciplinare, il "responsabile della pubblicazione" (o "dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni"). Valgono le considerazioni illustrate all'art. Art.15-bis (e Art.47) novellato in merito alla responsabilità del semplice dipendente, rispetto al funzionario o al dirigente.
- Art.46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico: la novella, rispetto alla sola "violazione degli obblighi di trasparenza" prevista dalle disposizioni vigenti, introduce, nel titolare l'articolo in questione, la "responsabilità derivante dalla violazione" e anche in riferimento all'"accesso civico", comprendendo tra "gli elementi di valutazione della responsabilita' dirigenziale" il " rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico" ("al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis".). Inoltre, avendo abrogato all'art. 10 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', nel rivedere i contenuti dell'articolo in questione, la novella elimina i suoi riferimenti.
- Art.47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici.La novella estende l'applicazione della sanzione che le disposizioni vigenti prevedono solo per "la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica" anche nei confronti del 1) "dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica", nei confronti del 2) "responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo", nonché nei confronti del 3) "responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2" (pagamenti della P.A. in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari). Per quanto concerne il "responsabile della mancata pubblicazione" valgono le considerazioni illustrate agli art. Art.15-bis e 45 novellati in merito alla responsabilità del semplice dipendente rispetto al funzionario o al dirigente. Inoltre, recependo le segnalazioni dell'ANAC al Governo e Parlamento, la novella definisce compiutamente l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni: trattasi della stessa Autorità nazionale
anticorruzione che potrà provvedervi "con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689" (Modifiche al sistema penale).
- Art.48 Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza: la novella sostituisce l’ "Autorità nazionale anticorruzione" al"Dipartimento della funzione pubblica" e i conseguenti atti, quale organo deputato a definire "criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente»"
- Art.43 del D.lgs di modifica Disposizioni transitorie: la novella stabilisce che "gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9-bis (banca dati) acquistano efficacia decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto di modifica", entro il quale, le P.A. 1) "verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati
alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’ALLEGATO B, e, ove necessario trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati, inoltre, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 12" (razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti) 2) "possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione".
- Art.52 comma 4-bis Modifiche alla legislazione vigente. Adempimenti BDAP del RGS MEF. Estensione ai soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs.33/2013 novellato: La novella con l'introduzione di tale comma al D.lgs 33/2013 vigente estende gli adempimenti previsti dall'art.1 c.1 (detenere ed alimentare 1) informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, 2) un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione, ecc) per le "Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" (enti e i soggetti indicati a fini statistici
nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici
regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche" ai "soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
- Allegato A Struttura della sezione Amministrazione Trasparente: le modifiche prescritte dalla novella non sono state riportate nell'allegato A (vedi ad esempio i dati relativi ai conferimento degli incarichi dirigenziali). Probabilmente perchè si lascierà all'ANAC il compito di definirne i dettagli come prescritto dalla stessa novella
- Allegato B Elenco delle Banche Dati centralizzate: per molto di loro non vi è certezza del dato che dovranno centralizzare (vedi ad esempio i "Rendiconti dei gruppi consiliari
regionali" per i quali lo stesso allegato dichiara che non è una vera e propria banca dati).
Nuova L.190/2012
- Art.1.comma 2b Organo deputato all'adozione del Piano nazionale anticorruzione: la novella ne attribuisce l'adozione all'ANAC (la cui denominazione è rimasta, anche nel testo novellato, così come in quello originario, "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche" sebbene sia indicato che la stessa opera quale "Autorita' nazionale anticorruzione") mentre nel testo vigente la stessa Autorità approva la versione predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica
- Art.1.comma 2-bis Piano nazionale anticorruzione: la novella introduce l'obbligo di ricevere i pareri (probabilmente vincolanti) del "Comitato interministeriale di cui al comma 4" e della Conferenza Unificata Stato - Citta' ed Autonomie Locali, stabilisce che abbia "durata triennale" e un "aggiornamento annuale", che "costituisce atto di indirizzo" per le P.A. (di cui si è ampliato l'ambito di applicazione attraverso l'introduzione dell'art 2bis e in particolare del comma 2: enti pubblici economici, autorità portuali, ordini professionali, società in controllo pubblico per le quali si sancisce una definizione più dettagliata) "ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione", "integrativi di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" (responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica in relazione al compimento di determinati reati, attuativo dell'articolo 11 della LEGGE 29 settembre 2000, n. 300), che "individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi" ("anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti"), "tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione".
- Art.1.comma 3 ANAC. Esercizio dei poteri ispettivi: la novella ribadisce quanto disposto dalle norme vigenti e dall'art. 45 del D.lgs. 3/2013 attuale e novellato in merito all'autorità dell'ANAC di chiedere alle P.A. "notizie, informazioni, atti e documenti", "ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani" e "dalle regole
sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti" mentre sembra abrogare l'obbligo di pubblicazione da parte dell'ANAC e delle P.A. interessate dei relativi
provvedimenti adottati dalla stessa ANAC nei confronti di dette Amministrazioni (eppure non è stato modificato l'art. 47 c.1 del D.lgs. 33/2013 vigente che, in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica e altre informazioni, prevede "la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato" del provvedimento sanzionatorio subito), oltre che la "tempestiva comunicazione" di tale pubblicazione al "Dipartimento della funzione pubblica".
- Art.1.comma 4 Il PNA non lo predispone piu' il Dfp In conformità a quanto riferito dall'art.1 comma 2b) viene abrogata la disposizione vigente che affida al Dipartimento della funzione pubblica la funzione di predisporre il Piano nazionale anticorruzione.
- Art.1.comma 6 P.T.P.C. Aggregazione da parte delle P.A.: la novella introduce la facoltà di aggregazione da parte di amministrazioni di piccole dimensioni per la definizione in comune del piano triennale per la prevenzione della corruzione, ribadendo il supporto tecnico e informativo del Prefetto agli enti locali che ne fanno richiesta (anche qui si riprende la denominazione Commissione, ossia la CiVIT, che ormai è stata sostituita dall'ANAC).
- Art.1 Comma 7 Individuazione del RPC e RT e relativa organizzazione Alla luce di quanto già predisposto dal D.L. 90/2014 e dell'imminente riforma della dirigenza, la novella stabilisce che "il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (RPC) (e non solo della corruzione così come prevede la norma vigente) è individuato "tra i dirigenti in servizio" (e "non tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio" così come prevede la norma vigente). "Negli enti locali" "è individuato, di norma, nel segretario" "o nel dirigente apicale" (e non solo nel segretario così come prevede la norma vigente). Inoltre, viene introdotto l'attività da parte dell'organo di indirizzo di disporre "le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare" che l'RPC svolga "funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività". Si sanciscono 1) l'autorità del RPC di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. (si veda al riguardo le riflessioni in merito agli art. 15-bis, 45 e 47 novellati del D.lgs. 33/2013 in riferimento all'introduzione della figura del "Responsabile della pubblicazione"), 2) il dovere di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV "le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza", 3) la tutela del RPC attraverso la segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie nei suoi confronti "per motivi collegati allo svolgimento delle sue funzioni" (se si ravvede tale circostanza il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito e' comunicato all'ANAC che, entro trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia
effettivamente correlata alle attivita' svolte dal RPC)
- Art.1.comma 8 Gli obiettivi di Trasparenza divengono strategici. Destinatario e Organo dell'E.L. che approva il P.T.P.C.: La novella introduce 1) l'obbligo da parte dell'organo di indirizzo di definire gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza", 2) la rilevanza degli stessi nel costituire "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione" (P.T.P.C.), 3) il diverso destinatario del P.T.P.C. che non e più il Dipartimento della Funzione Pubblica (eppure allo stesso art. 1 comma 5 vigente e non novellato stabilisce per le P.A. centrali che il destinatario del piano di prevenzione della corruzione sia ancora il D.f.p.) ma è l'ANAC (perchè la "trasmissione" se le delibere ANAC in argomento dal 2013 hanno previsto solo la "pubblicazione" del piano che ciascuna P.A. deve rendere disponibile nell'apposita sezione "altri contenuti" in "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web ?), 4) come recepito da riscontri forniti dall'ANAC ai soggetti interessati degli Enti Locali per parti non definite dalla normativa vigente, l'attribuzione delle funzioni di approvazione del piano alla "giunta".
- Art.1.comma 8-bis Compiti degli OIV: La novella attribuisce a tali organismi il compito di verificare: 1) "anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance" la coerenza dei P.T.P.C "con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale", 2) che si siano considerati gli "obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti" "nella misurazione e valutazione delle performance", 3) "i contenuti della Relazione di cui al comma 14 (recante i risultati dell'attività svolta del RPC/RT) in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza" potendo, "a tal fine" chiedere al RPC e RT "le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo" ed "effettuare audizioni di dipendenti", 4) il compito riferire all'ANAC lo "stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza".
- Art.1.comma 9 Ulteriori misure che devono contenere i Piani delle P.A. centrali: la novella prevede in particolare per il piano di cui al comma 5 l'obbligo di: 1) "individuare le attivita' anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione", 2) "le relative misure di contrasto", 3) "definire le modalità di monitoraggio" (e non solo il "monitoraggio" come prevede la normativa vigente) "del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti" e "dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere".
- Art.1 Comma 14 Relazione sull'attività svolta ed esclusione di responsabilità del RPC: La novella prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità (per omesso controllo, sul piano disciplinare) del RPC/RT nel caso in cui lo stesso possa provare "di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano". 2) Si ribadisce quanto già riportato con il D.lgs.33/2013 novellato: la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare 3) s'introduce l'obbligo da parte del RPC/RT di trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno, all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una "relazione recante i risultati dell'attività svolta" che sarà anche pubblicata sul sito web istituzionale
Altri articoli vigenti abrogati dall'art 43 del D.lgs. di modifica
- Art. 1 del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118: la novella abroga gli "Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica" consultabili dal cittadino ("contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura
economica")
- Lettera f), del comma 611 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014): la novella abroga la disposizione vigente che limita l'applicazione del D.lgs. 33/2013 alle P.A. che svolgono attività in materia tributaria e doganale (art. 66 del Codice in materia di protezione dei dati personali) relativamente "ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attivita".
- Commi 675 e 676 dell’articolo 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita' 2016): dalla legge di stabilità 2016, la novella abroga, in quanto assorbite dall'art. 15-bis novellato, gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti nelle società controllate e la disposizione che prevede, "relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso" il principio secondo cui la pubblicazione dell'informazione costituisce "condizione di efficacia per il pagamento" e una sanzione "pari alla somma corrisposta" per il soggetto "responsabile della pubblicazione" e il "soggetto che ha effettuato il pagamento", "in caso di omessa o parziale pubblicazione".
(*) Schema di Decreto Preliminare, Relazione illustrativa e ALLEGATO B (articolo 9-bis) del D.lgs. di modifica stabilite nel C.d.M. n. 101 del 21/01/2016.
NOTA BENE: Dopo qualche giorno dalla pubblicazione della prima versione, sul sito governo.it hanno sostituito il file originario "testo_21.pdf" con "testo_21 (1) (1).pdf"
L'analisi della presente relazione è stata realizzata sulla base della versione originaria