Addante Francesco
Facebook: https://www.facebook.com/francesco.addante.52
Twitter: https://twitter.com/addantefrancsco

Sito Web: http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html

	
									

									ALLA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
									della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                                	                                          
									Cons. Anna Lucia Esposito
									uci@pec.governo.it

									Al Ministro del Dipartimento della Funzione Pubblica
									Marianna Madia
									protocollo_dfp@mailbox.governo.it

									Al Presidente del Consiglio
									Matteo Renzi
									presidente@pec.governo.it
																

Oggetto: ISTANZA DI ACCESSO CIVICO ex art. 5, Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto Trasparenza) relativamente alla sezione del Dipartimento della Funzione Pubblica e altre sottosezioni collegate della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Amministrazione Trasparente del Sito Web Istituzionale (Periodo di Osservazione: dal 15 al 30 Aprile 2016) Raggiungibile anche all'indirizzo http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/dfp/dipartimento_funzione_pubblica.html

Il sottoscritto Addante Francesco, nato a ..., il gg/mm/aaaaa, C.F. ........., cell......., email: ....@......, residente a ..., Provincia di .. in Italia, con la presente richiesta di accesso civico, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, chiede la pubblicazione nelle sottosezioni dei sottoindicati documenti/informazioni/dati di cui è stata presumibilmente omessa la pubblicazione obbligatoria.

A tale fine dichiara di voler ricevere la comunicazione del collegamento ipertestuale a dimostrazione dell'avvenuto adempimento/aggiornamento al seguente indirizzo di posta elettronica: .........

Dato il limite di 140 caratteri massimo consentito per la compilazione online tramite il sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un maggior dettaglio e completezza la presente istanza inviata via PEC riepiloga tutte le richieste (ridotte in estrema sintesi) già effettuate il 30 Aprile c.a. per mezzo del modulo online raggiungibile all'indirizzo http://presidenza.governo.it/accessocivico/formac così come indicato in AccessoCivico.

Modulo online che, come si può riscontrare dal dettaglio delle richieste riportate per ogni singola sotto sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web in questione, non può assolutamente consentire al cittadino di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

A seguito di mancato riscontro alla email inviata il 16 Aprile scorso si sollecita il riscontro della corretta PEC a cui indirizzare la presente istanza nel caso in cui quella a cui la si sta inviando non fosse corretta.

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003.

In allegato si trasmettono l'email del 16 Aprile scorso, il riscontro di rifiuto per casella piena dell'email dell'URP, gli screenshot catturati a video del contributo fornito il 28 Aprile scorso per l'indagine che codesta Amministrazione ha indetto dal 13 al 30 aprile c.a. per ricevere informazioni dai cittadini circa il grado di completezza, chiarezza e utilità delle informazioni pubblicate sul proprio sito web e di quelle inviate il 30 Aprile c.a. in merito alle singole istanze di accesso civico trasmesse che si ribadiscono essere assai esigue rispetto a quanto invece dettagliatamente documentato e richiesto con la presente istanza di accesso civico complessiva.

RELAZIONE GLOBALE


Sottosezioni interessate in Amministrazione Trasparente

Disposizioni generali

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
Programma per la Trasparenza e l'Integrità Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2016/2018
  • Formato non aperto in quanto proprietario
Riferimenti normativi su organizzazione e attività
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
DPCM di organizzazione interna Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
DPCM di istituzione delle Strutture di missione Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
DPCM di istituzione di organismi collegiali Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
Atti amministrativi generali Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
Codice disciplinare e codice di condotta Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
Disciplina dello svolgimento dei procedimenti disciplinari nell'ambito PCM Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
Attestazioni OIV o struttura analoga Attestazione OIV 2016

Organizzazione

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
Organi di indirizzo politico-amministrativo del Governo Renzi Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia
  • Nella Delega di funzioni manca l'indicazione della durata dell'incarico
  • Tutti i documenti sono in formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
Dipartimento della Funzione Pubblica - Articolazione degli Uffici
  • La struttura degli Uffici indicata dal sito pur segnalando "Ultimo Aggiornamento del 3 Marzo 2016" (ORGANIGRAMMA di cui Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 7 novembre 2012) al momento non è stata aggiornata con quella indicata dal DM 17 novembre 2015 (ORGANIGRAMMA)
  • Per ciascun servizio manca l'indicazione delle entità finanziarie gestite come richiesto dalla Mappatura degli obblighi di pubblicità della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla Circolare del Segretario Generale del 20 maggio 2015 (pag.7)
  • Anche della vecchia struttura mancano i nominativi dei seguenti servizi: 1) Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale, 2) Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico 3) Servizio per lo sviluppo dell'innovazione 4) Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale 5) Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico 6) Servizio per lo sviluppo dell'innovazione
  • Manca la tabella dei nominativi degli incarichi di cui all'art. 9 del D.p.c.m. del 20/12/2013 (con particolare riferimento al personale non dirigenziale assegnato all'Ufficio)
  • I dati richiesti (telefono ed email) sono presenti ma si riferiscono alla vecchia struttura (e solo per i dirigenti).
    Tale aggiornamento poteva essere oggetto di trattazione dell'ultimo P.T.T.I. dato che il DM 17 novembre 2015 che ha sancito la riorganizzazione è (come stabilito al comma 1 dell'art. 13) entrato in vigore il 17 dicembre 2015, data di registrazione alla Corte dei Conti

Consulenti e collaboratori

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
Elenco dei consulenti e dei collaboratori
  • Mancano i CV di Francesca Bartoli (x 2), Barbara Balzano (x 3), Bruno Oscar Dente (x 4) e Silvia Sanità di Toppi
  • Mancano per tutti i consulenti/collaboratori l'evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
  • Mancano i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali di Angelo Vitale (x 2), Perini Francesca (x 3), Bartoli Francesca (x 4), Silvia Sanità di Toppi (x 3), Barbara Balzano (x 4), Bruno Oscar Dente (x 4), Mastrojeni Marcello, De Sario Francesco Paolo Amatore (x 3), Martire Vincenzo (x 3), Rizzo Benedetta, Morello emanuele, Nicolaj Michele, Riella Giuseppe, Mesisca Luigia, Benintende Valeria, Terenzi Giancarlo, Lovergine Saverio, Lipizzi Irene, Muschio Schiavone Antonia, Mancinelli Cristina, D'alterio Elisa, Perniciaro Giovanna, Mainolfi Mariella, Tomassetti Marco e Polito Vanessa.
  • Mancano le attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di De Sario Francesco Paolo Amatore (x 3) anche se linkata, Martire Vincenzo (x 3), Rizzo Benedetta e Coraggio Noemi
  • Formato non aperto in quanto proprietario

Personale

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • Mancano gli estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. (Se effettivamente tali dati mancano si ritiene necessario darne evidenza sul sito: "Non sono stati conferiti incarichi di vertice a soggetti esterni")
  • Del Segretario Generale, dei 4 Vice Segretari Generali e del Capo Dipartimento mancano i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi
  • Formato non aperto in quanto proprietario
  • In riferimento agli Incarichi degli Uffici Diretta di Collaborazione e agli altri dirigenti mancano gli Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione.
  • Mancano gli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione (anche individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, integrato dai relativi titoli e curricula (Se effettivamente tali dati mancano si ritiene necessario darne evidenza sul sito: "Non sono stati conferiti incarichi dirigenziali a soggetti esterni") Se effettivamente tali dati sono presenti sono di difficile individuazione.
  • Mancano i CV dei Dirigenti Ambrosini Anna Maria, Angeletti Sauro, Barbarito Anna Maria Lucia, Barila' Maria, Caliendo Antonella, Cecchi Elisabetta, Cerroni Angelo Roberto, Coppa Anna Beatrice e Santarsiero Carla Chiara.
  • Manca per tutti i dirigenti evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
  • In riferimento agli Incarichi degli Uffici di Diretta Collaborazione mancano i compensi di Caligiuri Patrizio, Cascioli Raffaella e Sasso Giovanni.
  • In riferimento agli altri dirigenti mancano i compensi di Ambrosini Anna Maria, Angeletti Sauro, Barbarito Anna Maria Lucia, Barila' Maria, Caliendo Antonella, Cecchi Elisabetta, Cerroni Angelo Roberto, Coppa Anna Beatrice, Santarsiero Carla Chiara, Di Meglio Giuseppe, Di Nardo Claudiana, Di Paolo Antonio, Gullo Elio, Massoli Laura, Migani Lorella, Morfuni Eleonora Maria Grazia, Morichetti Franchi Andrea, Notarmuzi Carlo, Paparo Silvia, Pizzicannella Stefano, Rana Francesco, Reale Gaetano Maria Giovanni, Rossi Marco, Simonetti Emilio, Talamo Valerio e Tilia Maria Antonietta.
  • In riferimento agli Incarichi degli Uffici Diretta di Collaborazione e di tutti gli altri dirigenti mancano i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali e relativi compensi
  • In riferimento agli Incarichi degli Uffici Diretta di Collaborazione mancano le dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità di Caligiuri Patrizio, Cascioli Raffaella e Sasso Giovanni. Degli altri dirigenti del D.f.p. mancano le dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità di Di Paolo Antonio, (CV inesistente) Ambrosini Anna Maria, Angeletti Sauro, Barbarito Anna Maria Lucia, Barila' Maria, Caliendo Antonella, Cecchi Elisabetta, Cerroni Angelo Roberto, Coppa Anna Beatrice e Santarsiero Carla Chiara.
  • Posizioni Organizzative
  • SEZIONE COMPLETAMENTE ASSENTE Mancano i dati delle posizioni organizzative. Così come già segnalato in "Organizzazione" per l'articolazione degli uffici del D.f.p. sono presenti solo i dirigenti. Non è presente, in particolare, come invece indica il D.p.c.m. del 20/12/2013, all'art. 9, la pubblicazione con aggiornamento tempestivo della tabella contenente i nominativi del personale non dirigenziale assegnato all'Ufficio, il numero di telefono e le caselle di posta elettronica istituzionali, nonchè i dati relativi ai compensi di cui all'art. 15 c.1. del Dlgs. 33/2013 (anche in questo caso i dati presenti si riferiscono solo ai dirigenti)
  • Formato non aperto in quanto proprietario
  • I dati del Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, del Conto annuale del personale e relative spese sostenute, anche se distinti per le diverse qualifiche, sono riferiti a tutta la Presidenza del consigli dei Ministri senza differenziazione tra struttura e struttura interna (e senza particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico), motivo per cui non si riesce a comprendere il dato di competenza del D.f.p. Inoltre i dati del Conto Annuale riportati nel sito si riferiscono al 2014 anche se rilevati il 15 Ottobre 2015.
  • Formato non aperto in quanto proprietario
  • A differenza dell'elenco dei dipendenti non a tempo indeterminato che riporta il dato per ogni struttura della P.c.d.m., il relativo costo del personale lo indica solo per categoria in riferimento ai soli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Quindi non si riescono a rilevare quelli del D.f.p.
  • Formato non aperto in quanto proprietario
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
  • Il documento inerente la Contrattazione integrativa presente sul sito è quello sottoscritto il 10 novembre 2009 (non sono stati stipulati altri C.C.D.I. dopo il 2009 ?) ed è priva della relazione tecnico-finanziaria che tutte le P.A. devono redigere secondo gli Schemi ai contratti integrativi (Art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) di cui all'ALLEGATO ALLA CIRCOLARE della Ragioneria Generale dello Stato del 19 Luglio 2012, N. 25 e di quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.
  • I costi della contrattazione integrativa pubblicati sul sito sono fermi a febbraio/ marzo 2013. Per i dirigenti riguardano solo quelli di I° e II° fascia del del ruolo speciale tecnico-amministrativo della Protezione civile
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo

Bandi di Concorso

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • In tale sezione è riportato solo il titolo "Dati relativi alle procedure selettive" ma senza link ai contenuti
  • Formato non aperto in quanto proprietario

Performance

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • Il Sistema di misurazione e valutazione che si trova nella sezione delle Performance è quello dei Dirigenti (fermo al 2004)
    Non si comprende se si possa rilevare il sistema di misurazione di tutto il personale dalle linee guida
  • MANCANO TUTTI I DOCUMENTI SULLE PERFORMANCE. Il Sistema di Misurazione e Valutazione di tutto il personale, il Piano, la Relazione, il documento dell'OIV di validazione della Relazione e la Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema non sono presenti sul sito della P.d.c.m. e nel Portale della Performance (in quest'ultimo mancano anche gli obiettivi strategici), come accade invece per tutti gli altri Ministeri e le altre P.A. (Alla P.d.c.m. si applica una disciplina specifica ?)
    Eppure è lo stesso D.f.p. che riceve e gestisce tutti i dati dalle altre P.A. in questo Portale.
  • Formato non aperto in quanto proprietario
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
  • I dati circa l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e quello dei premi effettivamente distribuiti sono disponibili solo per i dirigenti e solo per il 2014.
    Inoltre si riferiscono a tutta la P.d.c.m. senza distinzione di struttura e quindi del D.f.p.
  • L'Entità del premio mediamente conseguibile dal personale è disponibile solo per i dirigenti e solo per il 2014, di tutto la P.d.c.m. senza distinzione di struttura e quindi del D.f.p.
  • per ciò che riguarda la distribuzione del trattamento accessorio, (in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi) è evidente solo la percentuale dei dirigenti e per il 2014 (ultimo dato aggiornato) (senza distinzione di struttura, motivo per cui non è rilevabile quello del D.f.p.) con punteggio inferiore a 100/100: circa 11%
    (Forse i premi vengono attribuiti solo ai dirigenti?)
  • Il grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità è evidente solo per i dirigenti e non per i dipendenti. Si ritiene necessario dare evidenza anche della differenziazione tra chi non è dirigente anche se il personale non ha percepito premialità. In quest'ultimo caso sarebbe opportuno dichiararlo:"Il personale non dirigente non ha percepito premialità".
  • E' riportata solo una sintesi di 1 sola pagina con riferimento a Luglio 2014 e non distinta per singola struttura, motivo per cui non è rilevabile il livello di benessere organizzativo del D.f.p.
  • Non sono stati utilizzati i modelli per la realizzazione di indagini predisposti dalla ex CiVIT (ora ANAC) e non è stata seguita la Direttiva del 24 marzo 2004 che emanò lo stesso D.f.p.

Enti controllati

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • Manca Struttura vigilante e funzione. Dipende dal D.f.p. ?
  • Come confermato dallo stesso sito della P.d.c.m., secondo la sezione Amministrazione Trasparente del Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna, la CirMont è posta in regime di liquidazione a seguito della deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 22 maggio 2013. Probabilmente da tale data la CirMont è ancora in liquidazione.

Attività e procedimenti

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • Il sito dichiara che "A seguito della riorganizzazione di alcune strutture, i decreti che regolano i procedimenti indicati sono in fase di aggiornamento" ma non rende evidenti i tempi entro i quali tali disposizioni verranno effettivamente aggiornate.
Mancano per ciascun procedimento (nel caso in cui il D.f.p. sia tenuto: i dipendenti e loro P.A. nei confronti dei quali il Dipartimento svolge i suoi servizi possono essere considerati alla pari dei cittadini ? Può essere considerato un servizio al cittadino l'esito di un accesso civico o l'esito dell'impatto di una nuova norma ?)
  • il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale. Per tutti gli uffici la casella di posta elettronica istituzionale (l'email URP respinge le richieste perchè sempre piena) è sempre "protocollo_dfp@mailbox.governo.it" e non sono indicati i recapiti telefonici ma solo l'indirizzo fisico di Palazzo Vidoni,
  • ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale,
  • le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino,
  • l'indicazione dei procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione,
  • l'indicazione degli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli,
  • il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione.
    A conferma di questo nella sezione "Accessibilità" non sono cliccabili (e quindi privi di contenuto) i Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati - Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005,
  • l'indicazione delle modalità tramite le quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti eventualmente necessari e altri dati collegati,
  • l'indicazione del nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, (nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale).
    Tale informazione non è rilevabile neanche dalla sezione "Accesso Civico" che punta al link "Titolare del potere sostitutivo" in cui, come indicato dall'art. 2 del dpcm 30 gennaio 2015 di adozione del PTTI 2015-2017, è il dirigente superiore gerarchico del dirigente titolare dell'obbligo di pubblicazione. Quest'ultimo non è facilmente individuabile perchè non è visualizzata sul sito la gerarchia tra dirigente superiore e inferiore. Da P.T.T.I. par. 3.6. si evince che, se il superiore gerarchico del dirigente titolare dell’obbligo di pubblicazione è una figura apicale della struttura, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario generale della P.d.c.m. ma non si riesce a distinguere un dirigente apicale da uno che non lo è.
  • Risultati delle indagini di Customer satisfaction
  • SEZIONE COMPLETAMENTE ASSENTE. Non vi è alcuna indicazione nel sito (nè tanto meno vi è predisposto) se il D.f.p. sia tenuto effettivamente ad effettuare delle indagini di Customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati (attraverso diversi canali, con il relativo andamento).
    Probabilmente in questo settore la mancanza dei dati è dovuta al fatto che il D.f.p. non ha per i destinatari i cittadini (ma le P.A.) Eppure la P.d.c.m. ha avviato dal 13 al 30 Aprile un'indagine rivolta ai cittadini sulla rilevazione del grado di completezza, chiarezza e utilità delle informazioni pubblicate sul proprio sito web
    Forse per gli stessi motivi non è tenuta ad avere la Carta dei servizi contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici ?
    Sembrerebbe di si visto che (come indicato nelle sezioni successive) lo stesso sito della P.d. c.m. esclude a priori le intere sezioni sui "Costi contabilizzati" e i "Tempi medi di erogazione dei servizi"
  • Procedimenti ad istanza di parte
    SEZIONE COMPLETAMENTE ASSENTE
    Manca l'indicazione di (nel caso in cui il D.f.p. sia tenuto: valgono le considerazione su illustrate per i procedimenti amministrativi):
  • atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni
  • uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
    Esiste la sezione ma la STESSA E' VUOTA
    Mancano per ciascun procedimento: (nel caso in cui il D.f.p. sia tenuto: le organizzazioni nel confronto delle quali ha attribuito le concessioni potrebbero essere considerate alla pari dei cittadini)
  • contenuto,
  • oggetto,
  • eventuale spesa prevista,
  • estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento,
  • nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento,
  • indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano
  • Nella Sezione "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI" sono presenti n.3 Atti di Concessione del D.f.p. ai quali i dati su riportati potrebbero essere compilati e fare riferimento
  • Il monitoraggio 2014 è indicato per ogni ufficio (quelli del 2015 per 2 unità), ma gli uffici sono quelli della vecchia struttura motivo per cui non si può considerare come effettivo aggiornamento
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo
  • Recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
  • Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti
  • Gli uffici indicati (Dipartimento per il Coordinamento amministrativo, della gioventù e del servizio civile nazionale, ecc) responsabili dell'attività inerente alle Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati escludono il D.f.p. che quindi non si comprende se svolga o meno le attività in questione
  • Esiste il titolo "Convenzioni quadro" ma lo stesso non è cliccabile quindi privo di contenuto
  • Esiste il titolo "Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati" ma lo stesso non è cliccabile quindi privo di contenuto
  • Esiste il titolo (Ulteriori) Modalità per lo svolgimento dei controlli ma lo stesso esclude il D.f.p. Forse gli uffici preposti sono responsabili anche per conto del D.f.p. ?

Provvedimenti

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • MANCANO I PROVVEDIMENTI DELL'ORGANO POLITICO. L'ultimo provvedimento degli organi di indirizzo politico che riguarda anche il D.f.p.è il DPCM del 21 ottobre 2015 "Modifiche al DPCM 1 ottobre 2012 recante "ordinamento delle strutture genereali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" mentre non è presente il Decreto di aggiudicazione definitivo firmato dal Capo Dipartimento Pia Marconi il 24 Febbraio 2016 con cui si affidano i servizi di “Assistenza tecnica all’Organismo Intermedio - Dipartimento della funzione pubblica per l’attuazione efficace del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020” (CIG 6467258621). Mentre lo stesso contratto è presente tra le "novità" di Amministrazione Trasparente, sezione che non si comprende se possa essere definito un Albo Pretorio online dato che manca l'etichetta corrispondente che dovrebbe individuarlo con certezza. Inoltre non sono presenti i provvedimenti che vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
  • Manca l'applicazione delle regole fondamentali che disciplinano il processo di pubblicazione di un Albo Pretorio online: cosi' come sono state indicate dal Vademecum "Modalità di pubblicazione dei documento nell'Albo online" emanato a cura dello stesso D.f.p. Le pubblicazioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge 69 del 2009 devono essere effettuate nella sezione del sito web raggiungibile dalla home page e indirizzata dalla etichetta “Pubblicità legale”. Non sono applicati i criteri generali che prevedono il caricamento dei documenti in formato elettronico e la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale di tutti gli atti pubblicati da parte del responsabile del procedimento che ha generato l'atto o di quello della pubblicazione. Non è presente una numerazione in ordine cronologico in base alla data e l’ora di inserimento. Non sono indicate le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili. Non è prevista una modalità di consultazione che consenta all'utente in modo chiaro e sempre visibile di ricercare i documenti per data di pubblicazione, scadenza, oggetto, lista di allegati. Nell'individuazione dei ruoli e competenze non è reso evidente sul sito chi sia il Responsabile del procedimento di pubblicazione ai sensi di quanto previsto della Direttiva n. 8/2009 dello stesso D.f.p. I documenti pubblicati in formato immagine scansionati da copia cartacea non sono originati digitalmente in modo nativo precludendo il rispetto di norme sull'accessibilità e open data.
  • SEMBRANO MANCARE I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI. L'Ultimo provvedimento dirigenziale è in generale il Decreto del Segretario Generale del 16 dicembre 2015 del "Cons. Paola D'Avena - Delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" che non riguarda il D.f.p. Sembra che di tale dipartimento non ci siano provvedimenti dirigenziali eppure in tale unità operano dei dirigenti
  • Manca per entrambi l'indicazione degli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Sembra quindi che non ci sia un sistema informatizzato predisposto alla formazione di tale fascicolo che comunque non può definirsi informatico non essendo costituito da documenti informatici generati in formato digitale in modo nativo che non siano scansioni di documenti cartacei
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo

Controlli sulle imprese

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • Le informazioni obbligatorie sono state pubblicate solo per il "Dipartimento per l'informazione e l'editoria".
    Sarebbe opportuno segnalare per ogni dipartimento/struttura della P.d.c.m. l'inapplicabilità.
    Non indicarlo potrebbe significare omissione

Bandi di gara e contratti

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • Al momento non ci sono Avvisi di preinformazione e dati relativi ad affidamenti di tipo diverso dal servizio per l'attuazione del PON sottoindicato
  • Manca la delibera a contrarre del cottimo fiduciario affidamento dei servizi di “Assistenza tecnica all’Organismo Intermedio - Dipartimento della funzione pubblica per l’attuazione efficace del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020” CIG 6467258621 (Avviso pubblicato il 17 novembre 2015 Data scadenza presentazione offerte 21 dicembre 2015 - Ultimo aggiornamento del sito: 7/03/2016 ) se effettivamente si tratta di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
  • Il sito riferisce che si tratta di un'acquisizione in economia (cottimo fiduciario), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In realtà, dato un importo di € 7.400.000,00 la procedura di scelta del contraente dovrebbe essere quella "aperta" come invece correttamente indicato nell'oggetto dello stesso Avviso pubblico
  • Manca l'esito dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento relativo all'“Assistenza tecnica per l’attuazione del PON di che trattasi (il relativo Decreto riporta "a mano" la data del 24/02/2016. Quindi a distanza di 2 mesi non è stato ancora pubblicato)
  • Tabella riepilogativa delle procedure di lavori, beni e servizi in formato xml (Sezione pubblicata ai sensi della circolare AVPC - Art. 1 c.32 L.190/2012)
    Del CIG 6467258621 su indicato mancano:
  • in riferimento alla PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA e ANNUALE (ora forse semestrale) secondo le modalità di cui all'art. 1 c.32 della L.190/2012:
    CIG, Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate
  • Manca nel file XML, tabella riassuntiva con informazioni sui contratti relative all'anno precedente per la quale l'art. 1 c.32 della L.190/2012 prevede una cadenza annuale (forse semestrale) il CIG 6467258621 relativo all'affidamento di Assistenza tecnica per l’attuazione del PON di che trattasi (Avviso pubblicato il 17 novembre 2015 Scadenza offerte il 21 dicembre 2015)
  • Il Portale Trasparenza ANAC interrogato per lo stesso CIG 6467258621 non segnala se effettivamente sia avvenuta l'aggiudicazione
  • Lo stesso Portale Trasparenza ANAC interrogato il 19/04/2016 per C.F. 80188230587 (P.d.c.m.) restituisce solo un bando scaduto in riferimento al CIG 6365057333 che non è quello su riportato (ossia il CIG 6467258621 relativo al servizio affidato dal D.f.p.)
    E' una mancanza di collegamento tra le 2 banche dati o il D.f.p. non ha trasmesso i dati all'ANAC ?

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • Tra gli atti con i quali sono determinati criteri e modalità non ne risulta nessuno del D.f.p. eppure lo stesso Dipartimento ne ha assegnati 3
  • Mancano:
  • ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo. E' indicato solo RUP e Struttura: D.f.p.,
  • la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario,
  • il link a cui è collegato il progetto selezionato,
  • il link al curriculum del soggetto incaricato,
  • l'Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.
    Pubblicazione in formata aggregata che l'art. 3 del D.p.c.m. del 20/12/2013 ha stabilito con scadenza semestrale anzichè Annuale come avviene per le altre P.A.

Beni immobili e gestione patrimonio

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • I canoni di locazione non sono riportati con specifica degli uffici, motivo per cui non si conoscono le informazioni riferite al D.f.p..
    Inoltre l'aggiornamento non è tempestivo perché al 27/04/2016, giorno di rilevazione, il sito riporta ancora [Ultimo aggiornamento: 15 gennao 2015]
  • Formato non aperto in quanto proprietario

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • Non è evidente la specifica del rilievo sull'amministrazione per singola struttura e quindi quella del D.f.p.
  • Formato non aperto e non accessibile perchè PDF immagine scansionato da documento cartaceo

Servizi erogati

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • Carta dei servizi e standard di qualità
  • Costi contabilizzati
  • Tempi medi di erogazione dei servizi
  • SEZIONE COMPLETAMENTE ASSENTE. Forse il D.f.p. non è tenuto ad avere una carta dei servizi visto che ha dichiarato che non sono censibili i tempi medi di erogazione ? In caso affermativo il D.f.p. avrebbe dovuto dichiarare sul sito la non obbligarietà anche per tale obbligo informativo.
  • Come dichiarato dal sito "Dalla rilevazione effettuata ai fini dell’individuazione degli obblighi di pubblicità delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, non sono emersi uffici titolari di questa tipologia di dati".
  • I "Costi contabilizzati" non sono di competenza del D.f.p. secondo le dichiarazioni riportate nello stesso sito in questa sezione
  • "Tempi medi di erogazione dei servizi " non sono di competenza del D.f.p. secondo le dichiarazioni riportate nello stesso sito in questa sezione
  • E' certo che il D.f.p. non sia tenuta a pubblicare queste informazioni ? Nessun D.p.c.m. sembra sancirlo in deroga agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.lgs. 33/2013, inoltre i dipendenti pubblici e loro P.A. non possono essere considerati alla pari dei cittadini essendo destinatari dei suoi servizi ? Perchè il D.f.p. non è tenuto a rilevare il livello e informazioni sui propri servizi erogati ai cittadini se comunque nei loro confronti è tenuto a fornire l'esito di istanza di accesso civico ? Perchè allora prevedere dal 13 al 30 aprile 2016 un'indagine sulla rilevazione del grado di completezza, chiarezza e utilità delle informazioni pubblicate sul proprio sito web istituzionale ? (Vedere su considerazioni alla sottosezione "indagini di customer satisfaction sulla qualità dei servizi erogati" in "Attività e Procedimenti")

Pagamenti dell'amministrazione

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
Indicatore di tempestività dei pagamenti
  • L'Indicatore di tempestività dei pagamenti (per l’anno 2015: - 5,52) è generale e non specificato per ogni singolo ministero e quindi non rilevabile per il D.f.p.

Opere Pubbliche (SEZIONE COMPLETAMENTE ASSENTE da prevedere in futuro)

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione
  • SEZIONE COMPLETAMENTE ASSENTE. Il D.f.p. affida servizi (come dimostrato con il CIG 6467258621 su indicato) e quindi sarà tenuto ai sensi del comma 6 dell'art.21 del D.lgs. 50/2016, in vigore a partire dal 19 Aprile 2016, a redigere il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali i quali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Altri contenuti

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
  • Secondo la Delibera ex Civit n. 12 del 27 febbraio 2013, al paragrafo 3.5, il Responsabile della prevenzione della corruzione, che assolve anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza, capo dell’Ufficio controllo interno, trasparenza, integrità della P.d.c.m, non potrebbe essere componente dell’OIV della stessa P.A. (Alla P.d.c.m. si applica una disciplina specifica ?) (Vedere sezione "Attestazioni OIV o struttura analoga" in "Disposizioni Generali")
  • L'indicazione "Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità" sul sito non è cliccabile quindi i Regolamenti non sono adottati
  • L'indicazione "Atti di adeguamento a provvedimenti ANAC" non è cliccabile quindi nessun provvedimento al momento è stato adottato
  • In riferimento a "Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013" nessun link è stato predisposto (nessun provvedimento previsto e alcuna predisposizione della sezione)
  • Come indicato sul sito la modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico è un modulo online ma lo stesso è limitato perché consente massimo la compilazione per 140 caratteri.
    Inoltre dalla pagina del CV del Responsabile della trasparenza riportata nella sezione "Accesso civico" manca l'indicazione casella di posta elettronica istituzionale
  • (come segnalato nell'apposita sezione) Il titolare del potere sostitutivo è, in virtù di quanto indicato dall'art. 2 del dpcm 30 gennaio 2015 di adozione del PTTI 2015-2017, il dirigente superiore gerarchico del dirigente titolare dell'obbligo di pubblicazione. Soggetto che non è facilmente individuabile perchè la gerarchia tra dirigente superiore e inferiore non è visualizzata sul sito.
    Dal PTTI par. 3.6. si evince che, se il superiore gerarchico del dirigente titolare dell’obbligo di pubblicazione è una figura apicale della struttura, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario generale della Presidenza ma prima di arrivare al Segretario si rende necessario evidenziare le altre figure interposte che di fatto non si riescono ad individuare (appunto i dirigenti ma quali?).
    (Vedere anche 11 in Tipologie del Procedimento: I procedimenti amministrativi del Dipartimento della funzione pubblica)

Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Sotto-sezione Link/Documento/Dato esaminato Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato
Obiettivi di accessibilità Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • Il link "Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati" non è attivo dato che è solo predisposto ma non cliccabile e pertanto privo di contenuto. Quindi non ci sono Regolamenti
  • Gli obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) sono troppo sintetici. Inoltre non è stato utilizzato il modello predisposto dall'AgID che già da quest'anno è stato comunque sostituito dal nuovo modulo online.

RELAZIONE GLOBALE

Difficoltà operative e carenza del modulo online predisposto dalla P.d.c.m. per le richieste di accesso civico

Il modulo online raggiungibile all'indirizzo http://presidenza.governo.it/accessocivico/formac predisposto dalla sezione Accesso Civico non consente al cittadino di inviare sufficienti informazioni di dettaglio per segnalare le eventuali omissioni di pubblicazione obbligatoria, in materia di trasparenza, per totale, parziale adempimento, incompleta, non aggiornata, informazione, dettagli sul formato del dato in riferimento a ciascuna sottosezione (e non solo quelle di primo livello) in Amministrazione Trasparente di cui è composto, in modo estremamente complesso per via di diverse strutture amministrative, il Sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutto ciò come ampiamente dimostrato dalla presente istanza di accesso civico complessiva. (si pensi al dettaglio di tutti i nominativi dei soggetti per cui manca la pubblicazione del CV, attestazioni, ecc)

L'alternativa è quella di inviare ripetute e numerosissime singole ed elementari istanze di accesso civico, tante quanti sono le singole informazioni di cui si chiede la pubblicazione con una conseguente confusione e dispersione nella tracciabilità tra richieste e riscontri sia per il cittadino istante che per l'amministrazione che deve rispondere.

Inoltre, sebbene sia previsto l'inserimento della propria email, dopo la richiesta effettuta via online, il cittadino potrebbe non ricevere riscontro di avvenuta pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale dove il dato è stato successivamente pubblicato, non avendo la possibilità di segnalare con precisione la sezione di 2° livello in cui ha invididuato la carenza informativa.

La scheda del Responsabile della trasparenza riportata nella sezione Accesso Civico è priva dell'indicazione di email, ne è segnalata in alternativa una PEC, motivo per cui il cittadino non ha altro canale che il modulo online.

Metodo utilizzato per la verifica degli obblighi di pubblicazione

Le analisi sono state effettuate confrontando, dal 15 al 30 Aprile 2016, dati/informazioni/documenti presenti sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (P.d.c.m.) con gli obblighi di pubblicazione previsti dall'All. 1 – Obblighi di pubblicazione ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONI (settembre 2013) di cui alla Delibera n. 50 del 04 luglio 2013 ex Civit (oggi ANAC) che ha integrato specifici adempimenti di pubblicazione per le P.A. ai sensi di norme ulteriori rispetto al d.lgs. n. 33/2013 prevedendo, ad esempio, altre sotto-sezioni di primo livello “Altri contenuti”. Elementi, questi, che non risultano riconducibili ad alcuna delle sotto-sezioni previste dall’allegato A del predetto decreto. (Vedasi FAQ ANAC 1.8 su Trasparenza). Schema quello della Delibera n. 50 che è stato utilizzato dalla stessa P.d.c.m. per elaborare la Mappa degli obblighi di pubblicità con cui ha individuato e organizzato le operazioni di introduzione\pubblicazione dei dati in unica banca dati tra i vari referenti della trasparenza delle proprie strutture interne. Adempimenti che sono stati presi in considerazione per ciò che è di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.f.p.), struttura specifica su cui si è focalizzata la presente istanza di accesso civico.

L'ultima Mappatura di dettaglio (indicata dal sito) delle unità organizzative sui coordinatori delle quali ricade ciascun obbligo di pubblicità, recante altresì i nominativi dei dirigenti o funzionari abilitati all'invio dei dati alla Redazione internet per la successiva pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale "www.governo.it" è quella che fa riferimento alla Circolare del Segretario Generale del 20/05/2015 (Mappatura a pag. 7 del documento)
Infatti il D.P.C.M. 20/12/2013 previsto dall’art. 49 c.2. del D.lgs.33/2013, ha determinato talune specifiche modalità applicative degli obblighi di trasparenza alla P.d.c.m. in considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

Pertanto, a partire dal 15 Gennaio 2014, (rispetto alla data del 21 Aprile 2013, entrata in vigore del Decreto Trasparenza), inizialmente, con la mappatura di cui alla Circolare del Segretario Generale del 24/12/2013, si è dato avvio operativamente alla pubblicazione di ulteriori dati o modalità, rispetto a quelli previsti per le altre P.A., come la pubblicazione a scadenza semestrale, (anzichè annuale), degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, la pubblicazione secondo cadenza mensile in forma aggregata di dati e informazioni di cui all'art. 14 c. 1 lett. c), ultimo inciso (gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici), la pubblicazione a cadenza mensile in forma aggregata dei dati relativi alle attività connesse al cerimonale di Stato e al conferimento di onorificenze, la pubblicazione in formato tabellare dei dati relativi ai trasferimenti a favore delle regioni, dei Commissari delegati e dei soggetti attuatori, per far fronte agli eventi emergenziali, la pubblicazione e l'aggiormento tempestivo di una tabella contenente i nominativi dei titolari di incarichi e relativi CV, con indicazione della posizione ricoperta, i nominativi del personale non dirigenziale assegnato all'ufficio, il numero di telefono e le caselle di posta elettronica istituzionali, nonchè i dati relativi ai compensi di cui all'art.15 comma 1 del D.lgs.33/2013 ( c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali e d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.)

Lo stato della pubblicazione, se parzialmente o totalmente omessa, incompleta, non aggiornata e se è in formato aperto ed accessibile, è stato verificato, per ciascuna informazione/dato/documento, tramite i criteri dell' Allegato n. 2 della Delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016 recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità”. La stessa griglia di rilevazione che ha utilizzato l'OIV della P.d.c.m. per dichiarare l'attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/01/2016 (rilevazione del 22/02/2016) ma limitatamente alle sottosezioni di 1° livello di Amministrazione Trasparente: "Organizzazione", "Consulenti e collaboratori", "Enti controllati", "Bandi di gara e contratti" e "Interventi straordinari e di emergenza" così come prescrive la stessa Delibera ANAC sucitata.

Questo è il file da cui è stata desunta l'istanza di accesso civico in questione confrontando quanto deve essere pubblicato secondo la normativa con quanto effettivamente è stato pubblicato (riporta integralmente l'All. 1 – Obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera n. 50 del 04 luglio 2013 ex Civit, integrando la mappatura di cui sopra e le indicazioni di cui all'Allegato n. 2 della Delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016)

Ambito soggettivo di applicazione e perplessità sulla mancanza di alcune sezioni di Amministrazione Trasparente

In riferimento all'ambito soggettivo di applicazione specifico, il Dipartimento della Funzione Pubblica, (D.f.p.) struttura della P.d.c.m., appartiene alle lettere "A", "B", "N", "Q", "T" di cui al foglio 2 dell'Allegato 1 della Delibera ex CiVIT n.50, motivo per cui al sito web oggetto di analisi sono esclusi gli obblighi informativi previsti per le aziende sanitarie, per quelle private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario (liste di attesa) e le strutture sanitarie private accreditate, per gli enti locali, territoriali o regionali in relazione a ciò che riguarda i loro statuti, i rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali, l'Albo dei beneficiari, per gli Enti che svolgono funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali, i dati concernenti la Burograzia zero, la Class action, la Pianificazione e governo del territorio, competenza, quest'ultima, invece dei Comuni.

In riferimento ai "risultati delle indagini di Customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati" nella sezione "Tipologie di procedimento" di "Attività e procedimenti" non vi è alcuna indicazione nel sito web (nè tanto meno vi è predisposta, motivo per cui la P.d.c.m. avrebbe dovuto almeno dichiararne l'inapplicabilità) se il D.f.p. sia tenuto effettivamente ad effettuare delle indagini.
Nella sottosezione di 2° livello che rileva i dati dei procedimenti amministrativi del D.f.p. mancano tutta una serie di dati che invece caratterizzano quelli che normalmente vengono richiesti ad una P.A. come il nome del responsabile del procedimento, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino.
Probabilmente in questa sezione la mancanza dei dati è dovuta al fatto che il D.f.p. non ha per i destinatari i cittadini (ma le P.A.) eppure la P.d.c.m. ha avviato dal 13 al 30 Aprile c.a. un'indagine rivolta proprio ai cittadini sulla rilevazione del grado di completezza, chiarezza e utilità delle informazioni pubblicate sul proprio sito web istituzionale.
Forse per gli stessi motivi non è tenuta ad avere la Carta dei servizi contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici ? ( il D.f.p. avrebbe dovuto dichiarare sul sito la non obbligarietà anche per tale obbligo informativo)
Sembrerebbe di si visto che lo stesso sito della P.d.c.m. esclude a priori le intere sezioni sui "Costi contabilizzati" e i "Tempi medi di erogazione dei servizi".
Infatti il sito web dichiara che "dalla rilevazione effettuata ai fini dell’individuazione degli obblighi di pubblicità delle strutture non sono emersi uffici titolari di questa tipologia di dati".
Questo lo confermano i dati sul Monitoraggio dei tempi procedimentali del D.f.p. che si riferiscono a solo ai provvedimenti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori e all'assenso preventivo per l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione alla fruizione di distacchi sindacali retribuiti e di aspettative sindacali non retribuite assieme alle attività a rischio corruzione indicate nel Registro dei rischi PTCP 2016-2018 che si riferiscono sostanzialmente al personale delle P.A., alla loro formazione e innovazione tramite il finanziamento dello Stato e della UE, alla formazione della normativa specifica sul pubblico impiego e servizi al cittadino, alla digitalizzazione delle P.A., alla verifica di quanto svolge l’ispettorato della funzione pubblica.
Significativo è quanto riferisce sempre il Piano anticorruzione con l’allegato Elenco dei processi presidiati dalle misure ex ulteriori che prende come riferimento dell’area di rischio i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Tuttavia alcune perplessità emergono sul fatto che il D.f.p. non sia tenuto a pubblicare queste informazioni. Infatti nessun D.p.c.m. sembra sancirlo in deroga agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.lgs. 33/2013, inoltre i dipendenti pubblici e loro P.A. non possono essere considerati alla pari dei cittadini essendo destinatari dei suoi servizi ? Questo è dimostrato dal fatto che, anche se indirettamente, i servizi svolti dal D.f.p. hanno comunque una conseguenza sui cittadini dato che dall'attività che il Dipartimento effettua dipende quella dei dipendenti pubblici che sono stati assunti ed operano appunto per soddisfare le necessità degli utenti.
E poi perchè il D.f.p. non è tenuto a rilevare il livello e le informazioni sui propri servizi erogati ai cittadini se comunque nei loro confronti è tenuto a fornire l'esito di un'istanza di accesso civico o quella dell'impatto di una nuova norma ?
Valgono le stesse considerazioni per i Procedimenti ad istanza di parte in "Tipologie di procedimento" che sono completamente assenti e per i singoli procedimenti di autorizzazione e concessione. Per quest'ultimi, pur avendo quali destinatari delle Organizzazioni (anche internazionali).

Il D.f.p. sarà tenuto a pubblicare in futuro i dati nella sezione "Opere pubbliche" che oggi è completamente assente dato che con il nuovo Codice dei Contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) entrato in vigore il 19 aprile scorso, sarà tenuta a redigere il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali.

Struttura del Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno del Sito della P.d.c.m. Difficoltà a reperire dati specifici della singola Unità

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (D.f.p.), struttura su sui si è focalizzata la presente istanza di accesso civico, è una delle Unità (Uffici, Dipartimenti e Strutture) di cui il Presidente del Consiglio si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali.

Secondo quanto riporta il sito web del D.f.p.in Trasparenza delle PA i dati relativi alla sezione "Amministrazione trasparente" dello stesso Dipartimento sono consultabili sul sito del Governo ma trattasi di dati (es Consulenti e collaboratori) che il cittadino deve individuare tra tutti quelli degli altri Dipartimenti e Uffici indicati nella sezione generale di Amministrazione Trasparente del sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tuttavia esiste solo una pagina web dedicata specificamente alla sezione Amministrazione Trasparente del Dipartimento della Funzione Pubblica ed è quella relativa all' articolazione dei suoi uffici, ma secondo una situazione (ORGANIGRAMMA di cui Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 7 novembre 2012) che non aggiornata rispetto a quella indicata dal DM 17 novembre 2015 (ORGANIGRAMMA).

Visto che la P.d.c.m. non ha intenzione di rendere evidente, per ciascuna delle sue strutture, ogni singola sottosezione di 1° livello di Amministrazione Trasparente, prevista dall'Allegato 1 della Delibera ex CiVIT n. 50/2013 (es: Consulenti e collaboratori, Personale, Attivita' e Procedimenti, ecc), (operazione che effettivamente non è tenuta a svolgere avendo dichiarato nel P.T.T.I. che ogni singola articolazione organizzativa non è dotata di autonomia, come accade invece, ad esempio, per quelle P.A. che si avvalgono di Corpi, quali, ad esempio, le Forze armate e di polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco) si rende opportuno, onde agevolare le ricerche del cittadino e rispondere appieno al principio di trasparenza, rendere facilmente e chiaramente individuabili i dati specifici del D.f.p.

Invece questo non accade per le informazioni/dati/documenti sottoindicati:

Possibile mancata digitalizzazione e inottemperanza di Norme e Direttive emanate dallo stesso D.f.p. per le P.A.

Il sito web della P.d.c.m. e nello specifico la parte riguardante il D.f.p. sembra non rispettare i principi di "accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione", sanciti dall'Art.53 del CAD (Caratteristiche dei siti) per i seguenti motivi:

L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è, come riferisce il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), emanato dallo stesso D.f.p., all'art. 12 comma 1, essenziale per il perseguimento degli obiettivi necessari alla "realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione che sono alla base del nostro Ordinamento e costituiscono il principio fondante dell'attività e dell'azione amministrativa di una Pubblica Amministrazione (il buon andamento e l'imparzialita' di cui all'art. 97 della Costituzione).
Infatti le P.A., proprio grazie alla moderna tecnologia sono obbligate a consentire "l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonche' l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni" (Art. 12 comma 5 del CAD) ma tutto ciò comporta una "riorganizzazione strutturale e gestionale" nel corso di uno "sviluppo del processo di digitalizzazione" che prevede "in particolare una razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle attivita' gestionali, dei documenti, della modulistica, delle modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese" (Art. 15 del CAD)
Le linee strategiche, le norme e regole tecniche ai sensi dell'articolo 71 del CAD e i criteri indispensabili al perseguimento di tali obiettivi, nell'attivita' di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento, sono proprio stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie (oggi Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ossia il Dipartimento della Funzione Pubblica) (Art. 16 del CAD)

Per la realizzazione di un’innovazione importante nel settore documentale manca proprio l’applicazione, coerente e sistematica, di tali input normativi e tecnici: norme e tecnologie le abbiamo, dobbiamo solo applicarle con un approccio organizzativo-procedurale corretto. Le P.A. “devono organizzarsi in modo da rendere sempre disponibili le informazioni da esse possedute in forma digitale".
E’ quindi interesse dell’intero Paese, della PA e di tutti i contribuenti promuovere e difendere l’innovazione a cominciare dai suoi punti deboli e potenzialmente strategici, quali ad esempio l’informatizzazione degli archivi, il monitoraggio dei procedimenti amministrativi e la loro automazione, il controllo dei flussi e la reperibilità dei documenti, “risparmiare alberi, tempo, attività e risorse della PA per la stampa cartacea, la spedizione e la ricezione postale, l’occupazione fisica degli spazi da destinare ai volumi cartacei degli archivi”, “realizzando così un’innovazione non solo normativa, ma reale, fatta di prassi e procedure amministrative reingegnerizzate per essere fruibili telematicamente, trasparenti e finalmente efficienti”. “Tali scelte che hanno risvolti tecnici, sono prima di tutto organizzative”. “L’informatizzazione tout-court dei processi senza una loro adeguata reingnerizzazione è destinata a non sortire alcun effetto positivo né in termini di efficienza, né in termini di trasparenza.
“Se non si tiene conto che il cuore della pubblica amministrazione è il procedimento e che la modernizzazione deve trasformarlo in telematico, gireremo sempre attorno al problema dell’innovazione, senza risolverlo”. “Bisogna affrontare quindi soprattutto il problema di organizzare il lavoro all’interno degli uffici”.
L'amministrazione deve “prevedere l'informatizzazione come strumento ordinario per la gestione dei procedimenti amministrativi in tutte le sue fasi (avvio, comunicazione di inizio, istruttoria, verifica avanzamento, integrazione documentale, emanazione del provvedimento)” che devono iniziare, “svilupparsi e concludersi, avvalendosi prevalentemente delle modalità operative informatiche e telematiche e per le quali i dirigenti devono adottare ogni determinazione organizzativa necessaria per razionalizzare e semplificare” . “I provvedimenti e gli atti amministrativi della P.A., in attuazione delle disposizioni del CAD, devono essere quindi adottati secondo un procedimento informatizzato, utilizzando apposito sistema applicativo e devono essere pertanto assunti nella forma dell'originale informatica e sottoscritti con firma digitale dai rispettivi responsabili, nel rispetto delle norme tecniche previste dal Codice e con gli effetti inerenti la loro validità previsti dalla normativa vigente.
Il patrimonio informativo di una P.A. e quindi una risorsa estremamente importante; deve essere digitale per caratterizzare appunto un’ amministrazione moderna facendo ricorso alle tecnologie della informazione e comunicazione per formare, gestire, organizzare, archiviare e conservare e scambiare documenti; se è digitale, infatti, permette di formalizzare l’iter delle pratiche e dei procedimenti amministrativi tramite un censimento e banca dati delle procedure interne (fasi, istanze, tempi di attesa, pareri, durata, modulistica, chi decide che cosa e come) tramandate da prassi orali, operazioni senza le quali verrebbe minata la validità legale del sistema di gestione documentale. “La gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi” è infatti “una gestione che presuppone una mappatura degli stessi e la loro assegnazione per competenza ad un responsabile preposto: in questo modo le reingegnerizzazioni documentali delle amministrazioni palesano chi fa che cosa e dagli archivi elettronici si evincono tempistica, controllo di gestione e rapido accesso ai fascicoli aperti e in corso o chiusi e archiviati.
“I requisiti del sistema” sono: “collegamenti tra documenti, fascicolo e singolo procedimento; rapido reperimento delle informazioni relative ai fascicoli, ai documenti, ai procedimenti; scambio di informazioni con altre pubbliche amministrazioni.” “Costituendo il necessario supporto informativo per lo svolgimento delle attività amministrative, “la gestione dei flussi documentali, scambiati all’interno ed all’esterno dell’organizzazione pubblica, nonché la gestione dei procedimenti amministrativi, completamente automatizzata con l’ausilio delle tecnologie ICT, sono rese possibili dagli applicativi di protocollo informatico.
La gestione digitale dei flussi documentali, in generale, si struttura di documenti, ossia di contenitori (di istanze e richieste, deliberazioni, decreti, leggi,ecc) delle volontà e decisioni del legislatore o degli organi amministrativi e della dirigenza o dei responsabili apicali che nell’ambito di un sistema documentale digitale di una P.A. sono infatti “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” e per i quali l’art. 20 del CAD stabilisce il principio del “valore legale” sia nella “formazione” (quindi della sua elaborazione) che nella fase di “memorizzazione”, indipendentemente dal supporto, oltre che di “trasmissione”, e di conseguenza, “l'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio” che “sono liberamente valutabili in giudizio”.
Il principio su cui si fonda l'attività digitale di una P.A. ed espresso dall’art. 23-ter del Codice, è quello che si basa sul fatto che “il concetto di documento elettronico è alla base della gestione informatica documentale” e per cui le P.A. redigono gli originali dei propri documenti con strumenti informatici e formano gli originali (in modalità digitale) in quanto la formazione diretta da parte delle stesse amministrazioni garantisce la “primarietà e l'originalità” delle informazioni, dando così pieno valore legale e probatorio, “rilevanza a tutti gli effetti di legge” del sistema documentale.
Gli atti elaborati e prodotti essendo atti “formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici” e costituendo “informazione primaria ed originale” sono già di per sé “documenti amministrativi” (informatici) che non hanno bisogno di una mediazione di documenti cartacei per poter avere piena validità legale e valore documentale. Validità che possiedono, in quanto, i documenti sono già formati direttamente in modalità digitale, tanto meno è necessaria una mediazione di altro tipo per appunto dimostrare la loro originalità. Principio ribadito dall’art. 40 del CAD che in merito alla “formazione” dei loro “originali” sancisce l’utilizzo esclusivo di “mezzi informatici” da parte di tutte le P.A., riconoscendo “il valore legale” di “raccolte di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei”
La piena rilevanza “agli effetti di legge” di un documento informatico, i cui elementi intrinseci riguardano le “caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”, è riconosciuta, senza alcun limite, proprio perché lo stesso è elettronico. Pertanto, è possibile affermare che il sistema documentale digitale di una P.A. ha piena efficacia, valore probatorio e amministrativo, perché mette sullo stesso piano il documento amministrativo analogico e quello digitale.
Entrambi sono documenti originali con piena efficacia probatoria e possono essere conservati nel tempo senza mediazione di documenti cartacei che dicano che i corrispondenti informatici sono appunto originali nel loro valore documentale primario.

OIV interno e possibile conflitto di interessi con la figura del Responsabile della prevenzione della Corruzione

La Sottosezione di 1° livello Personale individua "Organismo di valutazione" (OIV) l’Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità (compiti) della P.d.c.m. il cui sottoscrittore delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e titolare è sia Responsabile della Trasparenza che Responsabile della prevenzione della Corruzione in contrasto (salvo che al P.d.c.m. non si applichi una disciplina specifica) con quanto prevede la Delibera ex Civit n. 12 del 27 febbraio 2013 al paragrafo 3.5.

Difficoltà ad individuare il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo

Non si riesce ad individuare nel sito web il soggetto che ha il potere sostitutivo in caso di inerzia (L.241/90 art. 9 comma 2bis) per mancato riscontro nei 30 giorni ad un'istanza di accesso civico.
Infatti, tale informazione non è rilevabile dalla sezione "Accesso Civico" che punta al link "Titolare del potere sostitutivo" per cui, come indicato dall'art. 2 del Dpcm 30 gennaio 2015 di adozione del PTTI 2015-2017, è individuato nella figura del dirigente superiore gerarchico del dirigente titolare dell'obbligo di pubblicazione. Quest'ultimo non è facilmente individuabile perchè non è visualizzata sul sito la gerarchia tra dirigente superiore e inferiore. Dal P.T.T.I. par. 3.6. si evince che, se il superiore gerarchico del dirigente titolare dell’obbligo di pubblicazione è una figura apicale della struttura, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario generale della P.d.c.m. ma non si riesce a distinguere un dirigente apicale da uno che non lo è. Inoltre, in questa ipotesi, il Segretario che riceve una richiesta di accesso civico può sempre dire che il cittadino non ha provveduto a richiedere correttamente l'istanza al soggetto appropriato.
Le stesse considerazioni valgono per i procedimenti amministrativi del D.d.p. e in riferimento ai singoli procedimenti di autorizzazione e concessione per i quali manca, appunto, l'indicazione del nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo (nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale).

In sintesi gli altri presunti inadempimenti informativi rilevati

I casi più rilevanti:

Altri casi meno importanti ma comunque di rilievo: