LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Modifiche alla versione PRELIMINARE di cui allo schema di Decreto di modifica pubblicato il 12/02/2016 sul sito del D.f.p. apportate dalla versione DEFINITIVA pubblicato il 20/05/2016 sempre sul sito prima citato
(FOIA e Trasparenza secondo la Riforma Madia)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
 
(Modificato dal D.lgs Madia (art. 40) in fase definitiva secondo l'art. 7 della LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124)
 
 Modificato al: 21-05-2016
(Consiglio dei Ministri n. 117 del 16/05/2016)  
 
 

Art. 1 
6. Le amministrazioni di piccole dimensioni
' I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti '
possono aggregarsi per definire in comune ' tramite accordi ai sensi dell’articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ' il piano triennale per la prevenzione della
corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al
comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della
corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo 
agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel
rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.. 


7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti 'di ruolo' in servizio, 
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed
effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. ' Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza'. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le
disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo
svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale
anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle
forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.



8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione
verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani
triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e
valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e
alla trasparenza ove stabiliti. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma
14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.
A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo
svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo
medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.