LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) 
        (FOIA e Trasparenza secondo la Riforma Madia)

 
 Modificato al: 21-1-2016
(Modificato dal D.lgs Madia (comma 4 dell'art. 43) in fase preliminare secondo l'art. 7 della LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124)  
(Consiglio dei Ministri n. 101 del 21/01/2016)  
 
  	    		
		    		
art. 1 (commi 1-100)


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1.	    			
					
  
    
  675. Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche'  le  societa'  in  regime  di  amministrazione
straordinaria,  ad  esclusione  delle  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e  loro  controllate,
pubblicano, entro trenta giorni  dal  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione, di consulenza o di incarichi  professionali,  inclusi
quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla  loro  cessazione,
le seguenti informazioni: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
    d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  676. La pubblicazione delle  informazioni  di  cui  al  comma  675,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta.