Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni
Consultazioni on line – Invio contributi entro il 16 maggio 2016

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)

Modulo per le osservazioni

SOMMARIO

Il presente contributo si compone delle seguenti osservazioni/suggerimenti
  1. Le linee guida in questione sull'art. 36 del Codice sembrano non riportare esplicitamente (probabilmente non lo fa neanche il vigente codice) quanto la previgente disciplina stabiliva, invece, nell'individuare, quelle che in precedenza erano le ipotesi in cui era previsto il ricorso ai lavori in economia
  2. Per ciò che attiene gli affidamenti diretti, si propone di disciplinare (non avendolo fatto le presenti linee guida, tanto meno la vigente disciplina se non per gli interventi di protezione civile o in materia di restauro di beni culturali) il regime dei lavori di urgenza e somma urgenza, in relazione, alla soglia massima di importo ammissibile, alla programmazione, alle attività che deve svolgere il RUP con il tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, in queste circostanze, anche in ordine alle disposizioni della spesa che dovranno essere stabilite con la stazioni appaltante e alla valutazione dell'adeguatezza del valore economico rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza
  3. In relazione al part. 2 si consiglia di definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione quando le linee guida esplicitamente riferiscono che "..ad eccezione dei soggetti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.." (sono ad esempio escluse le società a partecipazione pubblica, controllate e le organizzazioni private che svolgono attività di fine pubblico ?) così come ha invece precisato il D.lgs. di modifica (al momento non ancora perfezionato nella sua versione definitiva) del vigente D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza)
  4. Per assicurare totalmente i "principi in materia di trasparenza" di cui all'art. 20 e in ossequio alle disposizioni previste ai sensi del comma 1 dell’art. 111 e dell'art. 44 del Codice che prevedono una totale digitalizzazione delle procedure si suggerisce di stabilire in modo tassativo l'uso della PEC (e non quale alternativa eliminando la "facoltà di avvalersi di strumenti analoghi": par.4 lett. "d)" per
  5. Inoltre per gli stessi motivi citati nel contributo fornito in merito alle linee guida "Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)" la gestione dell'intero flusso documentale deve obbligare all'uso della firma digitale di tutti gli attori, del protocollo informatico, e alla produzione in modo nativo del documento informatico (evitando invece scansioni in formato immagine di copie cartacee che sarebbe possibile trasmettere tramite la PEC).
  6. Per gli stessi motivi su riportati, in riferimento alle modalità con cui gli operatori economici aggiudicatari nel confronto competitivo devono stipulare i contratti, si suggerisce di prevedere la modalità elettronica anche nel caso in cui sia possibile sottoscrivere delle scritture private. (parte B - III III. Stipula contratto e pubblicazione)
  7. Nella parte "III. Stipula contratto e pubblicazione" non si riesce a comprendere se le operazioni previste dalle linee guida per le attività di che trattasi sostituiscono gli obblighi di pubblicità già previsti a carico delle stazioni appaltanti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 o se al contrario quest'ultimi adempimenti sostituiscono le operazioni sucitate, visto che ci si afferma che le prime "rientrano" nelle seconde.

  8. ARGOMENTI NON PRESENTI NELLE PRESENTI LINEE GUIDA e per i quali si propone una futura consultazione pubblica
  9. Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'Art. 26. del Codice vigente Richiesta di maggiori indicazioni operative così come avveniva con la previgente disciplina e ora abrogate
  10. Affidamento con suddivisione in Lotti : maggiori indicazioni operative

Stabilire le ipotesi in cui devono essere previsto il ricorso ai lavori in economia

Le linee guida in questione sull'art. 36 del Codice sembrano non riportare esplicitamente (probabilmente non lo fa neanche il vigente codice) quanto la previgente disciplina stabiliva, invece, nell'individuare, quelle che in precedenza erano le ipotesi in cui era previsto il ricorso ai lavori in economia. Se ciò fosse confermato, su suggerisce di definirlo così come era indicato all'articolo 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 schematizzato nella seguente FAQ ANAC

D4. In quali ipotesi è previsto il ricorso ai lavori in economia?
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante nell’ambito delle seguenti categorie generali (articolo 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006):
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, quando ricorre un evento imprevedibile e non sia possibile realizzarle con gli ordinari sistemi di affidamento;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Disciplinare il regime dei lavori di urgenza e somma urgenza

Per ciò che attiene gli affidamenti diretti, si propone di disciplinare (non avendolo fatto le presenti linee guida, tanto meno la vigente disciplina se non per gli interventi di protezione civile o in materia di restauro di beni culturali) il regime dei lavori di urgenza e somma urgenza, in relazione, alla soglia massima di importo ammissibile, alla programmazione, alle attività che deve svolgere il RUP con il tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, in queste circostanze, anche in ordine alle dispozioni della spesa che dovranno essere stabilite con la stazioni appaltante e alla valutazione dell'adeguatezza del valore economico rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Tutto secondo quanto è stato disciplinato dalla previgente disciplina che si riporta di seguito assieme alle FAQ rilasciate dell'Autorità sull'argomento:

Disciplina previgente
Art. 175. Lavori d'urgenza
(art. 146, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 176. Provvedimenti in casi di somma urgenza
(art. 147, d.P.R. n. 554/1999)
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 177. Perizia suppletiva per maggiori spese
(art. 148, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

FAQ ANAC Contratti in Economia
D21. Nel caso di acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza, in che modo tale circostanza deve essere attestata dalla stazione appaltante? (articoli 146 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999; articoli 175 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010)
L’acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di urgenza.
Tale verbale deve essere compilato dal RUP o da un tecnico all’uopo incaricato e, unitamente ad una perizia estimativa, trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.

D22. Se le circostanze di somma urgenza non consentano alcun ulteriore indugio, quali sono gli adempimenti da porre in essere? (articolo 176 del nuovo Regolamento)
Il RUP e/o il tecnico che si reca per primo sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000 o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

D23. Come si affidano i lavori di somma urgenza? (art. 147 del D.P.R. n. 554/99; articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010) L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, R.U.P., o dal tecnico che si reca per primo sul luogo, oppure incaricato dal R.U.P.

D24. Nei lavori di somma urgenza come viene definito il prezzo delle prestazioni richieste? (articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)
Il prezzo delle prestazioni richieste è definito consensualmente con l’affidatario.
In difetto di preventivo accordo, il R.U.P. ingiunge l’esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dalla stazione appaltante, ferma restando la facoltà dell’appaltatore di formulare riserva.
In questi casi, il RUP o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei Lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, insieme al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

D25. Che cosa accade se i lavori iniziati per motivi di somma urgenza non vengono approvati dalla stazione appaltante? (art. 176 del D.P.R. n. 207/2010).
Occorre comunque procedere alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori effettivamente realizzati.

D35. Qual è il ruolo del responsabile del procedimento nelle procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture?
L’articolo 125, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che “Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento”.
Al responsabile del procedimento possono essere anticipati fondi da parte della stazione appaltante, attraverso mandati intestati al RUP, con obbligo di rendiconto finale. (articolo 125 comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006)

D36 I lavori in economia possono formare oggetto di previsione programmatica?
Si. I lavori in economia di importo superiore a 100.000 euro vanno inseriti nel programma dei lavori pubblici, mediante previsione, anche sommaria, e in particolare vanno indicati nel conto annuale dei lavori da farsi.

D37. I servizi e le forniture in economia possono essere oggetto di previsione programmatica?
Sì, i servizi e le forniture acquisibili in economia possono formare oggetto di una previsione, anche sommaria, mediante l’inserimento nel programma annuale (articolo 271 del D.P.R. n. 207/2010).

D38. Nei lavori in economia quale soggetto dispone la spesa?
L’autorizzazione è disposta dal responsabile del procedimento, nell’ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel progetto.
Per lo stanziamento di fondi non previsti, invece, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie derivanti da ribasso d’asta, ove ciò sia consentito. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

D39. In virtù della previsione contenuta nel comma 14 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza?
La stazione appaltante non è tenuta ad applicare pedissequamente la disciplina prevista dal Codice, ma quella speciale in tema di acquisizione in economia e quella espressamente fissata nella lettera di invito e negli altri atti di gara. Tuttavia, in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il costo della sicurezza sia adeguato, come chiarito in generale con parere Avcp n. 149/2009.

Vigente disciplina
Art. 148. (Affidamento dei contratti)
7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4. >> Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)/

Art. 146. (Qualificazione)
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.

Definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione

In relazione al part. 2 si consiglia di definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione quando le linee guida esplicitamente riferiscono che "..ad eccezione dei soggetti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.." (sono ad esempio escluse le società a partecipazione pubblica, controllate e le organizzazioni private che svolgono attività di fine pubblico ?) così come ha invece precisato il D.lgs. di modifica (al momento non ancora perfezionato nella sua versione definitiva) del vigente D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza). Infatti, accogliendo le indicazione della stessa Autorità, la novella, in materia di pubblicazione obbligatorie, rileva l'ambito in questione volendo estenderlo agli "Enti Pubblici economici, alle Autorità Portuali e agli Ordini Professionali" precisando meglio la qualità di "Associazioni, Fondazioni" e di "Enti di Diritto privato comunque denominati", "anche privi di personalità giuridica", individuati anche in base a funzioni ed attività, e alle partecipazioni societarie, limitatamente, per quest'ultime, ai "dati inerenti all'attività di pubblico interesse" la cui regolamentazione sarà affrontata con il futuro riordino della disciplina previsto dall'art. 18 della Legge Delega di Riforma Madia ç.- 124/2015. Tuttavia, in questa ipotesi probabilmente si stabilità che l’A.N.AC, potrà "precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione" in relazione alla "natura", "dimensione organizzativa" e "attività svolte" dei "soggetti" interessati, "prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali"

PARTI INTERESSATE DALLE LINEE GUIDA
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
..ad eccezione dei soggetti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Stabilire in modo tassativo l'uso della PEC, della firma digitale di tutti gli attori, del protocollo informatico e la produzione in modo nativo del documento informatico

Per assicurare totalmente i "principi in materia di trasparenza" di cui all'art. 20 e in ossequio alle disposizioni previste ai sensi del comma 1 dell’art. 111 e dell'art. 44. del Codice che prevedono una totale digitalizzazione delle procedure si suggerisce di stabilire in modo tassativo (e non quale alternativa eliminando la facoltà di avvalersi di strumenti analoghi: par.4 lett. "d)" l'uso della PEC per
- la stipula del contratto che nella fattispecie è sostituita dallo scambio di lettere;
- in relazione alle attività di indagine di mercato e l’elenco dei fornitori ("Si *deve*" in sostituizione di "Si *può* prevedere la trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti": par.5 lett.a);
- le modalità con cui gli operatori economici selezionati nel confronto competitivo devono essere invitati a presentare offerta ( eliminando da "gli stessi sono invitati a presentare offerta a mezzo di posta elettronica certificata" "ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera": par. II. Modalità di partecipazione della sezione B e quindi in antitesi con quanto prevede lo stesso art. 75, comma 3 del Codice)

4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro
D. Stipula contratto e pubblicazione
.. trova altresì applicazione l’art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto.

Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

PARTI INTERESSATE DALLE LINEE GUIDA
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
...
4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro

D. Stipula contratto e pubblicazione
.. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi 5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35

A. L’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori
.. Si può prevedere la trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti

B. Il confronto competitivo
II. Modalità di partecipazione
Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera (art. 75, comma 3).

Art. 75. (Inviti ai candidati)
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera

Inoltre per gli stessi motivi citati nel contributo fornito in merito alle linee guida "Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)" la gestione dell'intero flusso documentale deve obbligare all'uso della firma digitale di tutti gli attori, del protocollo informatico, e alla produzione in modo nativo del documento informatico (evitando invece scansioni in formato immagine di copie cartacee che sarebbe possibile trasmettere tramite la PEC).

Prevedere la modalità elettronica anche nel caso in cui sia possibile sottoscrivere delle scritture private

Per gli stessi motivi su riportati, in riferimento alle modalità con cui gli operatori economici aggiudicatari nel confronto competitivo devono stipulare i contratti (che per legge già sono sottoscritti in forma elettronica dal 2014), si suggerisce di prevedere la modalità elettronica anche nel caso in cui sia possibile sottoscrivere delle scritture private. (parte B - III III. Stipula contratto e pubblicazione)

PARTI INTERESSATE DALLE LINEE GUIDA
B. Il confronto competitivo
III. Stipula contratto e pubblicazione
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica .. o mediante scrittura privata

Art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012

Nella parte "III. Stipula contratto e pubblicazione" non si riesce a comprendere se le operazioni previste dalle linee guida per le attività di che trattasi sostituiscono gli obblighi di pubblicità già previsti a carico delle stazioni appaltanti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 o se al contrario quest'ultimi adempimenti sostituiscono le operazioni sucitate, visto che si afferma che le prime "rientrano" nelle seconde.

PARTI INTERESSATE DALLE LINEE GUIDA
III. Stipula contratto e pubblicazione
La pubblicazione dell’elenco dei soggetti invitati, disposta dal comma 2, lett. b) dell’art. 36 unitamente alla pubblicazione dell’esito della procedura negoziata, rientra tra gli obblighi di pubblicità già previsti a carico delle stazioni appaltanti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.


ARGOMENTI NON PRESENTI NELLE PRESENTI LINEE GUIDA e per i quali si propone una futura consultazione pubblica

Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'Art. 26. del Codice vigente. Richiesta di maggiori indicazioni operative

Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione).
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.
3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
4. La verifica accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), (in realtà di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), ovvero all'art. 46, comma 1 - n.d.r.) che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9
7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Affidamento con suddivisione in Lotti. Richiesta di maggiori indicazioni operative

Cosa prevede il Codice Vigente (non ho riportato quanto stabilisce anche per le Concessioni)
TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)
9. Le disposizioni del presente codice si applicano per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai comini 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. Le linee guida in questione sull'art. 36 del Codice sembrano non riportare esplicitamente (probabilmente non lo fa neanche il vigente codice) quanto la previgente disciplina stabiliva, invece, nell'individuare, quelle che in precedenza erano le ipotesi in cui era previsto il ricorso ai lavori in economia. Se ciò fosse confermato, su suggerisce di definirlo così come era indicato all'articolo 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 schematizzato nella seguente FAQ ANAC

Art. 51. (Suddivisione in lotti)
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti. 2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

Allegato XIV Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali
B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all’articolo 70)

B1. Informazioni che devono comparire in ogni caso
5. Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

B2. Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l’avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 70, comma 2)
7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell’appalto o degli appalti. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

C - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all’articolo 71)
7. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
14. Se l’appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l’insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l’appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.

D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all’articolo 98) 6. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

PARTE II - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI NEI SETTORI SPECIALI4 (di cui all’articolo 127)
A. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI CASO
3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);
b) per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera o dei lotti relativi all’opera, numero (codici CPV);

B. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE L’AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE (articolo 127)
6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE APERTE6 (di cui all'articolo 71
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti

E - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE RISTRETTE(di cui all'articolo 71)
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

F - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE NEGOZIATE (di cui all'articolo 71)
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

G – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 129)
7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:
Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.