Francesco Addante
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Riforma della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)
Principio generale di trasparenza ex art. 1 D.lgs. 33/2013: favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Concreta (e non solo sulla carta) applicazione di tale principio con particolare riguardo agli Appalti pubblici.
Rendere pubblici e fruibili tutti gli appalti pubblici al fine di conoscere, in ogni momento, tempi e costi di realizzazione e conclusione.
Garantire, in concreto, il puntuale e periodico controllo, in termine di qualità, quantità e tempestività di ricezione, da parte dell’ANAC e dei suoi Osservatori regionali, di tutti i dati che le Stazioni Appaltanti (S.A.), sono obbligati a trasmettere
Accertato che le disfunzioni non dipendono dalle PA trasmittenti responsabili di generare e/o detenere i dati che devono essere raccolti e resi evidenti nella Banca (centralizzata), prevedere, un sistema di SENSIBILIZZAZIONE nei confronti dell'ANAC (che gestisce la BDNCP) al fine di:- garantire l'accessibilità' UNIFICATA, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive al fine di realizzare, concretamente, (e non solo sulla carta) quanto già disposto dall'art. 213, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016;
- assicurare la fruibilità e la riutilizzabilità (ai sensi dell’art 7 del decreto trasparenza), da parte di chiunque, dei dati che, in base all''Open Data by default' (art. 52 del D.lgs. 82/2005: CAD), devono essere, per legge, AUTOMATICAMENTE E GRATUITAMENTE ACCESSIBILI, IN FORMATO APERTO [ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter del CAD], in riferimento a tutto il patrimonio informativo senza l'intervento di chi li detiene.
Web e Digitale
Nonostante il riconoscimento del premio ‘Better Governance through Procurement Digitalisation’, ottenuto il 18 ottobre 2018, il regolamento concernente l’accessibilità’ dei dati raccolti nella BDNCP, (Delibera ANAC n. 264 del 1 marzo 2018) entrato in vigore il 7 aprile 2018, in totale disapplicazione delle norme che hanno previsto la sua istituzione e altre correlate sancite per il suo funzionamento, non consente, di fatto all’attualità, UN’ESTRAPOLAZIONE GRATUITA TOTALE E AUTOMATICA DEI DATI GESTITI che è anche CARENTE PER QUANTITÀ DISPONIBILE E TIPOLOGIA, nonostante gli adempimenti informativi del decreto trasparenza siano stati, ulteriormente, rafforzati dal codice dei contratti pubblici in materia di appalti che, in particolare, prevede la pubblicazioni afferenti a tutte le procedure di tutti gli affidamenti di qualsiasi importo. Inoltre, l’attuale disposizione normativa introdotta dal D.lgs. 97/2016 non disciplina correttamente come deve essere gestita la richiesta del cittadino che lamenta l’assenza dei dati avendo per conseguenza uno scarica barile tra chi doveva trasmetterli e non l’ha fatto e chi li ha ricevuti ma non li ha organizzati correttamente e quindi non riesce a renderli facilmente consultabili nel proprio archivio.
Non ultimo per importanza, non vi è un coordinamento tra ANAC e MEF in riferimento al BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche del MEF istituito ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229), tantomeno un’integrazione con la BDOE (Banca Dati Operatori Economici) del MIT con l’AVCPASS (istituita presso l’ANAC per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli O.E. per la partecipazione alle procedure di gara).
Il contenuto informativo della BDNCP dovrebbe essere progressivamente reso fruibile attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND) istituita dal art. 50-ter del CAD a partire da dicembre 2018 secondo quanto previsto dal progetto DAF ma è proprio il Regolamento ANAC concernente l’accessibilità’ dei dati raccolti nella BDNCP a rappresentare un grave ostacolo alla fruibilità delle stesse informazioni in essa gestite visto che l’Autorità, come previsto dal Regolamento menzionato, si riserva di concederla solo dopo aver prima valutato l’ammissibilità delle “richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse attività di estrazione”.
E’ possibile rilevare maggiori dettagli e riscontrare l’esito di verifiche operative recenti di funzionamento all’articolo Anac, poco trasparente la banca dati contratti pubblici: ecco perché
Parlamento nazionale
In Portogallo vige il portale BASE che, ricevendo le comunicazioni obbligatorie degli appalti pubblici, raccoglie informazioni su due fasi: la formazione del contratto pubblico e la sua esecuzione.
La fase di formazione del contratto ha luogo dal momento in cui è presa la decisione di contrarre fino al momento in cui il contratto è concluso.
La fase di esecuzione del contratto decorre dal momento in cui il contratto è concluso fino alla sua scadenza.
Il Codice degli appalti pubblici e la sua legislazione normativa stabiliscono l'obbligo di comunicare informazioni al Portale.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE: l'amministrazione aggiudicatrice comunica al portale informazioni sui contratti di appalto conclusi. Queste informazioni sono fornite in "blocchi di dati" che differiscono in base al tipo di contratto e al tipo di procedura scelta per la formazione del contratto pubblico, ossia:
a) Blocco dati tecnici : completato dall'ente aggiudicatore, nel caso di appalti di lavori o di concessione di lavori pubblici, il cui prezzo base o prezzo contrattuale, a seconda di quando è completato, supera € 200.000.
b) Rapporto contrattuale (per gli appalti pubblici di lavori e di concessione di lavori pubblici) e rapporto di formazione dei contratti (per i restanti contratti): completato dall'amministrazione aggiudicatrice dopo la conclusione del contratto.
c) Rapporto di lavoro finale (per appalti pubblici di lavori e contratti di concessione di lavori pubblici) e rapporto di esecuzione del contratto (per i restanti contratti): completato dall'ente aggiudicatore dopo la chiusura del contratto.
d) Relazione annuale di sintesi: completata dall'amministrazione aggiudicatrice in caso di appalti di lavori o concessioni di lavori pubblici, il cui prezzo contrattuale supera € 500.000 e che è stato operativo per più di un anno.
e) Comunicazione di modifiche contrattuali che rappresentano un valore accumulato superiore al 15% del prezzo contrattuale (applicabile a tutti i contratti pubblici).
I suddetti blocchi di dati si applicano a tutti i tipi di procedure, ad eccezione dei casi di contratti conclusi mediante adeguamento diretto semplificato.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:
Del set di informazioni che viene comunicato nel Portale dei contratti pubblici, solo una parte è pubblicizzata, vale a dire:
a) L'avviso di apertura del procedimento e qualsiasi annuncio successivo (dichiarazione di rettifica all'avviso e / o preavviso di proroga del termine).
b) Contratti conclusi (esclusi quelli del regime semplificato o dei contratti esclusi).
c) La comunicazione di modifiche contrattuali che rappresentano un valore accumulato superiore al 15% del prezzo contrattuale.
d) Le sanzioni accessorie applicate
FONTE: Portale BASE portoghese
Prima da grande appassionato, poi da cultore, ho l'orgoglio di far conoscere alla nostra società, tramite articoli pubblicati su testate online autorevoli e specializzate, i risultati dei miei esperimenti e ricerche di studio in materia di Trasparenza e Anticorruzione con particolare riguardo agli Appalti pubblici. Infatti, il 16/11/2016 l'autorevole rivista online ForumPA ha pubblicato "FOIA: i Dati da pubblicare per la Trasparenza del nuovo Codice degli Appalti?" un mio articolo sul combinato disposto del decreto trasparenza e il codice dei contratti pubblici dopo l’entrata in vigore dei nuovi obblighi informativi a partire dal 19/04/2016.