Bozza di “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990
Consultazione on line del 12 giugno 2018 - Invio contributi entro il 2 luglio 2018
Francesco Addante
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SOMMARIO
Il presente contributo si compone delle seguenti osservazioni/suggerimenti:
- Manca il riferimento al GDPR
- Non espressi i principi della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo e del minor aggravio possibile
- Mancanza dei riferimenti in “Amministrazione trasparente” per il dialogo collaborativo tra PA e cittadino
- Precisazioni sui termini dai quali decorre il procedimento e tecnica di bilanciamento
- Precisazioni sull'invio dei documenti informatici e il differimento dell’istanza di accesso
- Precisazioni sulle modalità di gestione del Registro degli accessi e la pubblicazione ulteriore dei dati
1. Manca il riferimento al GDPR
In materia di Privacy non vi è alcun cenno all'applicazione/adeguamento del Regolamento Europeo 2016/679-GDPR
2. Non espressi i principi della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo e del minor aggravio possibile - PARTE I (Disposizioni comuni)
Manca (rispetto a quanto stabilito dalla Circolare DFP n. 2/2017)
- il riferimento al principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo che le PA devono applicare in caso di dubbio;
- il principio del minor aggravio possibile nell’esercizio della pretesa conoscitiva in base al quale “in assenza di una espressa previsione legislativa che le autorizzi, le amministrazioni non possono esigere dal richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità dell’istanza di accesso”;
- il riferimento al fatto che:
- la richiesta da parte delle PA di elementi specifici al cittadino diviene una facoltà o meglio un’opportunità per l’istante che “potrebbe essere aiutato ad individuare l’ufficio competente, i principali settori o gli ambiti di competenza e le sue articolazioni”, attraverso la loro consultazione nella “modulistica o nella pagina web dedicata all’accesso generalizzato”;
- di fronte ad una “richiesta formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l’oggetto della pretesa conoscitiva o volta ad accertare il possesso di taluni dati o documenti da parte dell’amministrazione” la PA “dovrebbe assistere il richiedente al fine di giungere ad un’adeguata definizione dell’oggetto dell’istanza”;
- la PA non dovrebbe limitarsi ad asserire genericamente la manifesta irragionevolezza della richiesta il cui diniego potrebbe considerarsi fondato a seguito del mancato riscontro del richiedente per una istanza ritenuta inammissibile in quanto generica o meramente esplorativa e quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l’oggetto dell’istanza o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse
(In termini di operatività questi ultimi 3 punti sono meglio specificati nel seguito alla PARTE II )
3. Mancanza dei riferimenti in “Amministrazione trasparente” per il dialogo collaborativo tra PA e cittadino - PARTE II (Accesso civico)
Manca (rispetto a quanto stabilito dalla Circolare DFP n. 2/2017)
- il riferimento al principio circa il dialogo collaborativo tra PA e cittadino attraverso l'attuazione del quale l'Ufficio unico deve assistere i richiedenti con le informazioni generali di ausilio che gli stessi utenti troveranno nella pagina sull’“Accesso generalizzato” della sezione “Amministrazione trasparente” (con link nella home page) in merito ai seguenti elementi:
- procedura da seguire per presentare una domanda di accesso generalizzato;
- rimedi disponibili;
- nome e i contatti dell’ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso [una volta deciso a seguito dell'assegnazione all'ufficio preposto (Ufficio Responsabile del procedimento) da parte dell'Ufficio unico per l’accesso civico generalizzato deputato per primo a ricevere l'istanza];
- indirizzo di posta elettronica dedicato alla presentazione delle domande (accessofoia@pec.anticorruzione.it);
- moduli standard utilizzabili (quelli allegati al presente documento di consultazione): a tal fine si suggerisce l’uso di moduli PDF compilabili, interattivi (accessibili secondo legge 4/2004) o di utilizzare un form web in grado di rilasciare copia/ricevuta della richiesta inviata;
- al fine di soddisfare l’interesse conoscitivo su cui si fondano le istanze di accesso e le finalità di partecipazione l’Ufficio unico guiderà correttamente il richiedente ad esercitare, nel modo migliore possibile, il proprio diritto conoscitivo subito dopo la presentazione dell’istanza, mentre entro il termine di conclusione del procedimento vi provvederà l'Ufficio Responsabile del Procedimento;
- l'obbligo di fornire una adeguata prova nella motivazione del diniego circa la manifesta irragionevolezza dell’onere che una accurata trattazione dell’istanza comporterebbe qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta originariamente inoltrata in termini generici o meramente esplorativi dopo essere stato invitato a farlo per iscritto.
4. Precisazioni sui termini dai quali decorre il procedimento e tecnica di bilanciamento - PARTE III (Accesso civico generalizzato)
- Dell'art. 5 (Presentazione dell’istanza) si propone di eliminare il co.4 con cui si specifica che"l’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata REGISTRATA all’Ufficio protocollo dell’Autorità". Infatti la circolare DFP n. 2/2017 chiarisce che il termine che la PA destinataria è tenuta a rispettare per fornire il riscontro decorre NON dalla DATA di ACQUISIZIONE al protocollo, ma dalla data di PRESENTAZIONE dell’istanza come correttamente indicato all'Art. Art. 21 co. 1. (Accoglimento e rifiuto della richiesta) e all'Art. 14 co. 2 (Richiesta di riesame) del documento in consultazione. La registrazione, se non automatica all'atto della presentazione, potrebbe differire rispetto a quest'ultima (mentre se lo fosse non vi sarebbe, allora, la necessità di specificare il co.4 dell'art. 5 succitato), pertanto anche per gli Art. 3 co. 2 (Accesso civico), Art. 7 co. 1 (Termini del procedimento) si chiede di sostituire "RICEZIONE/RICEVIMENTO" dell'Istanza con, invece, "PRESENTAZIONE". Lo stesso si chiede per l'Art. 19 co. 3 (Accesso formale) in sostituzione di "ACQUISIZIONE".
Manca l'obbligo a rilasciare immediatamente al richiedente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza (la quale deve corrispondere alla data di protocollazione),indicante i termini entro i quali la PA deve rispondere.
- Art. 12 (Provvedimenti conclusivi del procedimento) si chiede di integrare i commi 4 e 5 riportando testualmente che la "compressione del diritto di accesso generalizzato è possibile soltanto quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi espressamente individuati e in particolare negli art. 5-bis, comma 1 e 2 del decreto ma sempre tramite una tecnica di bilanciamento per valutare se far prevalere la disclosure generalizzata alla conoscenza o, invece, la tutela di altri interessi altrettanto rilevanti nell’ordinamento".
5. Precisazioni sull'invio dei documenti informatici e il differimento dell’istanza di accesso - PARTE IV (Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990)
- Art. 22 co.6 (Modalità di accesso) si chiede di eliminare "OVE POSSIBILE". Infatti l’accesso agli atti richiesti è attuato SEMPRE mediante l’invio dei documenti informatici qualora l’istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in strumenti informatici: lo sancisce il CAD ormai da anni.
- Art. 23 co. 1c (Differimento dell’istanza di accesso) si chiede di eliminare "FINO ALL'ESAURIMENTO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI", infatti, nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento (e non solo in quelle per titoli ed esami), la pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi alla prova successiva a quella eventuale preselettiva (o a quella scritta così come per quelle dopo), sebbene renda evidente un atto endoprocedimentale, lo stesso è comunque impugnabile, autonomamente, rispetto alla conclusione, con ricorso prima ancora che si esauriscano i relativi successivi subprocedimenti concorsuali (e non solo prima dell’effettuazione delle prove orali come invece indicato nel documento in consultazione) poiché le graduatoria degli ammessi alla prova scritta, orale o successiva sono immediatamente lesive dell'interesse legittimo del candidato escluso in ciascun momento del procedimento complessivo concorsuale.
6. Precisazioni sulle modalità di gestione del Registro degli accessi e la pubblicazione ulteriore dei dati - PARTE V (Disposizioni finali)
Manca (rispetto a quanto stabilito dalla Circolare DFP n. 2/2017)
- l'indicazione di come verrà attuata la modalità automatizzata de Registro degli accessi per il quale occorrono dei sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali secondo i tre scenari proposti e che sono, partendo da quella più completa: I) gestione di fascicoli procedimentali con un profilo di metadati, II) almeno la definizione di un profilo di metadati, III) la sola funzionalità minima di registrazione di protocollo;
- la facoltà (indicandolo nel regolamento) di pubblicare le informazioni di dettaglio dei riscontri ricevuti (oltre quelli previsti: dati rilevanti in riferimento a date, oggetto e motivazione per Istanza di accesso, di riesame e ricorso al giudice amministrativo) dalle richieste di accesso civico generalizzato ricevute integrandole con quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria” quando si tratti di informazioni di interesse generale o che siano oggetto di istanze ricorrenti come nel caso di “dati o documenti richiesti, nell’arco di un anno, più di tre volte da soggetti diversi.”
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