Decreto Trasparenza Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Schemi di: A)Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari - B)Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione - C) Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
Consultazione on line del 17 febbraio 2017 – invio contributi entro il 3 marzo 2017

Francesco Addante
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ELENCO Contributi

Per tutti e 3 i Regolamenti (si è fatto riferimento agli articoli del "Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33", per gli altri 2 valgono le stesse considerazioni per i corrispondenti articoli)

Il presente contributo si compone delle seguenti osservazioni/suggerimenti:
  1. Art 6 (Segnalazioni anonime) e art 5 (Modalità di presentazione segnalazione) : non si condivide la modalità prevista dal Regolamento in consultazione dato che fino al 5 ottobre 2016 (Comunicato ANAC ) la "campagna trasparenza" promossa dall'Autorità per ricevere le segnalazioni di omessa pubblicazione di dati obbligatori accettava i contribuiti dei cittadini privi di sottoscrizione con allegata C.I. e contemplava la sola indicazione della email nella compilazione dell'apposito modulo online messo a disposizione dalla stessa ANAC;
  2. Art. 11 (Atti conclusivi del procedimento di vigilanza): integrare la lett.b con il riferimento al neo accesso civico "generalizzato" chiarendo che si tratta effettivamente di tale istituto, visto che si contempla l'adozione dei relativi atti in conseguenza di dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il testo in consultazione riporta quanto segue: "Il procedimento di vigilanza si conclude con l’adozione mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di uno dei seguenti atti:" [lettera b)] "raccomandazione non vincolante, indirizzata alle amministrazioni interessate, volta alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria e/o all’adozione di misure richiamate in orientamenti PNA e suoi aggiornamenti, nonche´ in Linee guida in materia di trasparenza dell’Autorità"
  3. Art. 13 co. 1 lett. b (Partecipazione all’istruttoria): non si condivide la disposizione che prevede per tale circostanza solo i soggetti previsti dalla L. 241/90 dato che con il D.lgs. 97/2016 occorre considerare, nei limiti previsti, anche chi potrebbe essere coinvolto con la presentazione di un'istanza di (neo) accesso civico generalizzato. Il testo in consultazione riporta quanto segue: "1. Possono partecipare all’istruttoria:" [lettera b)] :"altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all’oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta"
  4. Art. 14 co. 2 (Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti) In ossequio a quanto stabilisce il Codice dell'Amministrazione Digitale occorre integrare la disposizione di riferimento con la facoltà, da parte di chi deve fornire riscontro al Responsabile del procedimento, di esibire e trasmettere via PEC anche i documenti (nativamente) informatici e firmati digitalmente in quanto gli stessi attestano, con tale modalità, a tutti gli effetti di legge, la loro reale autenticità. Il testo in consultazione riporta quanto segue: "2. I documenti di cui e'richiesta l’esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformita' all’originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme."
  5. Cosi' come suggerito nel corso della prima fase dell'Open Gov , nel ribadire quanto già segnalato, si propone di disciplinare nei regolamenti la pubblicità degli esiti di vigilanza e ispezione effettuati dall'ANAC in modo che possa essere evidente ai cittadini sul sito web della stessa Autorità in uno spazio unico, suddiviso per tipologia di Amministrazione e magari per tipo di dato a pubblicazione obbligatoria e non, i risultati del monitoraggio della prima applicazione del FOIA con l'indicazione delle possibili anomalie e delle possibili azioni correttive che si possono intraprendere. Tale attività potrebbe essere rilevante anche per la pubblicazione di una serie di FAQ (che si potrebbero costituire nel tempo e localizzati sempre sul web sul sito dell’ANAC) sui casi particolari di istanza di accesso civico presentati riportanti il riferimento normativo e interpretativo (D.lgs.97/2016, future Linee Guida Anac, Sentenze e Orientamenti della Giurisprudenza consolidata) da aggiornare periodicamente in base all’evoluzione della disciplina in modo da agevolare i riscontri che le P.A. dovranno fornire ai cittadini. Anche questa è una proposta che fu formulata in occasione dell'Open Gov.