Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni
Consultazioni on line – Invio contributi entro il 16 maggio 2016

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);

Modulo per le osservazioni

SOMMARIO

Il presente contributo si compone delle seguenti osservazioni/suggerimenti:
  1. Obblighi Informativi delle Stazioni Appaltanti (che dovrebbero essere stabiliti dall'ANAC in aggiunta a quanto è sancito dalla discpilina vigente).
    Segnalazione di quanto già inviato: Proposte e richieste di chiarimenti circa le indicazioni operative necessarie per assolvere gli adempimenti di cui alla Legge 190/2012 Articolo 1, comma 32 e Prove di funzionamento del Portale Trasparenza.
    In merito ai compiti specifici del RUP in materia di Obblighi Informativi nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori (par. 2.1 parte "II") e nell’affidamento di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi (par. 2 parte "III"), si riportano quanto stabilisce il Codice vigente e di conseguenza gli obblighi informativi che dovrebbero aggiungersi, quale differenza con quelli che erano stabiliti dalla previgente disciplina
    In particolare si segnalano le procedure che riguardano i CIG relativi alle varianti in corso d’opera di importo eccedente il cosiddetto ‘quinto d’obbligo’ di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015 per il quale si dovranno estendere le stesse disposizioni anche ai lavori e servizi complementari, disciplinando la chiusura (e non solo il suo perfezionamento) del CIG aggiuntivo per evitare che sia oggetto di inutili verifiche da parte dell'Autorità
    Nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità (acquizione, tracciabilità flussi finanziari, contributo all'Autorità in sede di gara, adempimenti informativi per l'intero ciclo dell'opera pubblica tramite il CIG del sistema informatico Simog dell'ANAC e SmartCIG, AVCPASS di cui al vigente BDNCP e Banca dati nazionale degli operatori economici centralizzata gestita dal MIT) si suggerisce il coordinamento, integrazione e razionalizzazione degli adempimenti informativi, previsti in particolare dall’art. 1, comma 32 della l. 190/2012, in virtù della collaborazione tra il responsabile per la trasparenza e i singoli RUP, agli obblighi di pubblicità e comunicazione circa la fase di programmazione e affidamento (secondo i principi in materia di trasparenza di cui all'Art. 29 del Codice che ne prevedono la pubblicazione e aggiornamento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” oltre che sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali) di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, comprese le informazioni circa esclusioni e ammissioni da affidamenti, commissione giudicatrice e resoconti della gestione finanziaria dei contratti, agli ulteriori obblighi informativi che saranno introdotti dallo schema di decreto di modifica del D.lgs. 33/2013 (delibere a contrarre, non solo per le procedure negoziate come da previgenza, transazioni e accordi bonari, non solo gli accordi bonari come da previgenza), agli obblighi già previsti dal Codice vigente (Varianti e Sospensioni), a quelli relativi alle dichiarazione di avvalimenti, alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia, alle segnalazioni di notizie utili e fatti per casellario informatico riferiti a Operatori Economici e soprattutto in relazione al Codice unico di progetto (CUP) che dovrà far richiedere (dal soggetto generatore indicato al DIPE) il RUP (previgente Art. 10 c.1 lett. "c)" del D.p.r. 207/2010) necessario per collegare CIG al CUP e trasmettere le informazioni richieste per ciascun contratto dalla programmazione all'affidamento al BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) banca dati istituita, in attuazione del D.lgs. del 29/12/2011 n. 229 per il Monitoraggio opere pubbliche, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)
  2. In merito al par.2 "Quadro normativo" della parte "I. Inquadramento generale" si consiglia di definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione quando le linee guida esplicitamente riferiscono che "la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici" (sono ad esempio escluse le società a partecipazione pubblica, controllate e le organizzazioni private che svolgono attività di fine pubblico ?) così come ha invece precisato il D.lgs. di modifica (al momento non ancora perfezionato nella sua versione definitiva) del vigente D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza).

Obblighi Informativi delle Stazioni Appaltanti (che dovrebbero essere stabiliti dall'ANAC in aggiunta a quanto è sancito dalla disciplina vigente)

Allo scopo si segnalano i contributi comunicati in precedenza via PEC (dei quali non si è ricevuto ancora alcun riscontro) nel mese di marzo e aprile scorso all'Autorità:

- Proposte e richieste di chiarimenti circa le indicazioni operative necessarie per assolvere gli adempimenti di cui alla Legge 190/2012 Articolo 1, comma 32 inviato via PEC il 15 Marzo scorso a protocollo@pec.anticorruzione.it >> http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/L1902012_art_1c32.html
- Prove di funzionamento del Portale Trasparenza >> http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/port_trasparenza_funzionamento.html pubblicato sul sito web http://www.francescoaddante.eu lo scorso 5 Aprile

In merito ai compiti specifici del RUP in materia di Obblighi Informativi (raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza) nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori (par. 2.1 parte "II") e nell’affidamento di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi (par. 2 parte "III"), in attesa che l'Autorità stabilisca "le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio" ai sensi dell'Art. 213 c.9 del Codice, relativamente agli interventi di sua competenza anche in riferimento a quanto prescritto dall’articolo 213, c.3, e all'art. 31 c.5, oggetto, quest'ultimo, della consultazione pubblica delle presenti linee guida,

si riportano, di seguito, quanto stabilisce il Codice vigente e di conseguenza gli obblighi informativi che dovrebbero aggiungersi, quale differenza con quelli che erano stabiliti dalla previgente disciplina

Infatti, il Codice sancisce espressamente solo gli adempimenti informativi relativi a:
- segnalazioni di notizie utili e fatti per casellario informatico riferiti a Operatori Economici (Art. 80 c.5 lettere "g)" ed "l)" );
- dichiarazioni di Avvalimento (Art. 89 c.9);
- le modificazioni al contratto di cui all'art.106, c.1 let. "b)" e al c.2;
- le varianti in corso d'opera (Art.106 c.14) che recepiscono il Comunicato del Presidente A.N.AC del 17 febbraio 2016 in merito all’applicazione dell’art. 37, d.l. 24 giugno 2014, n. 90;
- le sospensioni che superano il quarto del tempo contrattuale complessivo (Art.107 c.4);
- le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 c.9 e c.10)

Di seguito quanto dovrebbe ancora essere sancito (Sistema SIMOG e altri servizi online dell'A.N.AC) rispetto a quanto era previsto dalla previgente disciplina in ordine anche all'attività di regolazione di 2° livello (Comunicati e Delibere A.N.AC).

[Comunicato AVCP del 4/04/08 e s.m.i. (l'ultimo AVCP del 29/04/13, rettificato dal Comunicato AVCP del 22/10/13) che ha disciplinato l'art. 7, comma 8, lettere a) e b), del previgente D.gls. 163/2006 per Contratti di importo maggiore a eur 40.000]
Dati concernenti con riferimento alle seguenti fasi:
a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
b) fase iniziale di esecuzione del contratto;
c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
d) fase di conclusione del contratto;
e) fase di collaudo.
(La comunicazione di cui alla lettera c) non era obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo inferiore ai 500.000 euro)
e relativi a:
f) ritardi o sospensioni nella consegna;
g) accordi bonari;
h) sospensioni;
j) subappalti;
k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.

In particolare si segnalano le procedure che riguardano i CIG relativi alle varianti in corso d’opera di importo eccedente il cosiddetto ‘quinto d’obbligo’ di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015 per il quale si dovranno estendere le stesse disposizioni anche ai lavori e servizi complementari, disciplinando la chiusura (e non solo il suo perfezionamento) del CIG aggiuntivo per evitare che sia oggetto di inutili verifiche da parte dell'Autorità

Inoltre, data la neccessaria collaborazione che dovrà essere operativa tra il RUP ("soggetti tenuti all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati") e il responsabile per la trasparenza (soggetto che "controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all’Autorità previsti dall’art. 1, comma 32 della l. 190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate") come stabilito dall'art. 10 (Controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione) della Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 pare opportuno coordinare tali adempimenti informativi con:
- le disposizioni circa il Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (Art. 21 del Codice);
- le disposizioni circa i Principi in materia di trasparenza: esclusioni e ammissioni da affidamenti, commissione giudicatrice e resoconti della gestione finanziaria dei contratti (Art. 29 comme 1,2 e 4 del Codice);
quanto su in riferimento a quanto previsto dall'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) per ciò che concerne tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni che devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”
- l'obbligo di far richiedere il Codice unico di progetto (CUP) da parte del RUP (previgente Art. 10 c.1 lett. "c)" del D.p.r. 207/2010) necessario per collegare CIG al CUP e trasmettere le informazioni richieste per ciascun contratto dalla programmazione all'affidamento al BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) banca dati istituita, in attuazione del D.lgs. del 29/12/2011 n. 229 per il Monitoraggio opere pubbliche, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);
- quanto previsto dall'art. 1 c.32 della l.190/2012 (con particolare riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo) e dal D.lgs 33/2013 (in particolare l'art. 37 comma 1) la cui modifica è in corso di approvazione dopo il parere rilasciato dalle Commissioni parlamentari il 20 Aprile scorso in relazione specifica (future lettere "a)", "b)" e "c)" se tale novella rimane confermata nella versione pubblicata il 13 Febbraio scorso a seguito del C.d.M. n. 101 del 21/01/2016) alle commissioni di aggiudicazione, a tutte le delibere a contrarre (non solo per le procedure negoziate come da previgenza) e alle transazioni e accordi bonari (non solo gli accordi bonari come da previgenza).

Tutto ciò tenendo in considerando che:
- come previsto dall'art. 8 della Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016, nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 s'intendono assolti in virtù dei dati acquisiti ordinariamente dalle stazioni appaltanti tramite i sistemi Simog (CIG), SmartCIG e AVCPASS:
- secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) quelli che erano gli adempimenti informativi, posti a carico delle Stazioni Appaltanti dall'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del previgente Codice dei contratti devono essere resi disponibili automaticamente e tempestivamente al cittadino in unico spazio, e in formato aperto dal Portale Trasparenza (o dei contratti pubblici) dell'ANAC, già attivo per tutti gli appalti pubblici pubblicati dal 1° Gennaio 2011.
e la messa in servizio e l'evoluzione delle sottoindicate Banche Dati:
- Banca dati nazionale degli operatori economici centralizzata gestita dal MIT (che gestirà parte dei dati a cui oggi assolve la BDNC di cui all'AVCPASS dal 2017) di cui all'art. 81 e Art. 36 c. 5 del Codice;
- Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 213 commi 8 e 9 del Codice;
- Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213 comma 10 del Codice e collegata alla BDNCP

RIFERIMENTI NORMATIVI PER ESTESO
Soggetti tenuti all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati: Responsabile della Trasparenza, RUP/Rdp
Lavori, Servizi e Forniture di importo maggiore a eur 40.000 come da Comunicato AVCP del 4/04/08 e s.m.i. (l'ultimo AVCP del 29/04/13, rettificato dal Comunicato AVCP del 22/10/13)

L'art. 7, comma 8, lettere a) e b), del pregivente Codice dei Contratti Pubblici il quale prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro: a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento fra l’altro: c) ... e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

Il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici.

Al punto 3 definisce:
3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:
a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
b) fase iniziale di esecuzione del contratto;
c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
d) fase di conclusione del contratto;
e) fase di collaudo.
La comunicazione di cui alla lettera c) non è obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo inferiore ai 500.000 euro.
Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:
f) ritardi o sospensioni nella consegna;
g) accordi bonari;
h) sospensioni;
i) varianti;
j) subappalti;
k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.

Comunicato del Presidente del 17 febbraio 2016 Indicazioni sull’applicazione dell’art. 37, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114

(AGGIORNAMENTO del 8/6/2016)
Il neo art. 37 ha disposto: b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In corso di approvazione future lett.a), b), c) dell'art. 37
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) i provvedimenti di adozione delle varianti;
c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;
d) i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l’indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti; e) le delibere a contrarre;
f) l’elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e dell’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.

Adempimenti di cui alla Legge 190/2012, articolo 1, comma 32, meglio definiti dall'art.4 della Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016

La Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 che nel definire all'art.4 le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti individua i seguenti:
CIG, Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

Art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture eservizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta), le seguenti informazioni:
struttura proponente;
oggetto del bando;
elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
aggiudicatario;
importo di aggiudicazione;
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
importo delle somme liquidate.

L'Art. 1 comma 32, terzo periodo, che demanda all’Autorità l’individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione:
Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le informazioni indicate all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo.

L'Allegato 1 – obblighi di pubblicazione della Delibera n. 50 del 04 luglio 2013 la quale prevede:
in riferimento all'art. 37 comma 1, rispetto a quanto indicato al Capo V (Obblighi di pubblicazione in settori speciali) del D.lgs.33/2013 a cui lo stesso articolo è in subordine, l'estensione delle stesse informazioni anche a settori che non sono speciali prevedendo una pubblicazione secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006.

Motivo per cui la disposizione dell'Art. 37 comma 1, deve intendersi riferita ai settori ordinari, così come indicato nel seguito:
Ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli: 63 (Avviso di preinformazione),
65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento),
66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi, bandi) inviti e avviso di preinformazione per contratti di lavori, servizi e forniture sotto e soprasoglia comunitaria anche nei settori speciali
122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria),
124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria),
206 (Norme applicabili),
223 (Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione),
le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
Art. 37 c.2 del D.lgs 33/2013 --> pubblicazione Determina a contrarre di appalti affidati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara (Art.57, comma 6 del Codice dei Contratti)

Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016
Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.

Art. 8 Obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e possibilità di esportazione degli stessi
Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate:
per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;
per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG;
per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS l’obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione secondo quanto previsto al successivo art. 9.
L’Autorità pubblica sul proprio sito web le informazioni acquisite con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, mettendo a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti la funzionalità per l’esportazione in formato aperto dei dati. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all’articolo 1, comma 32, della l. 190/2012, previa verifica, aggiornamento e integrazione dei dati stessi.

Art. 9 Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei dati all’Autorità per le finalità di vigilanza
Al fine di consentire l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, ferme restando le indicazioni fornite nell’articolo precedente, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a trasmettere all’Autorità mediante PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà le verifiche di competenza.
La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata a cura del soggetto che ha provveduto alla relativa pubblicazione con le modalità indicate nel documento “specifiche tecniche”. Non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate con modalità diverse.

Art. 10 Controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione
Il responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all’art. 1 della presente deliberazione, controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all’Autorità previsti dall’art. 1, comma 32 della l. 190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Restano ferme le responsabilità in capo ai soggetti tenuti all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati.

Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2015 Oggetto: Modalità di trasmissione dei dati ex art.7, comma 8, del d.lgs.n.163/2006, relativi alle varianti in corso d’opera di importo eccedente il cosiddetto ‘quinto d’obbligo’.

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.

Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) 5. L’ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP,

Art. 80. (Motivi di esclusione)
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

Art. 89. (Avvalimento)
9 ..La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.

Art. 107. (Sospensione)
4.... Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Art. 213 c.9
L’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio.

Art. 213 c.3
3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:
a) vigila sui contratti pubblici, ..
b) vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ...

LINEE GUIDA
I. Inquadramento generale
2. Quadro normativo
mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici E i soggetti privati che finanziati o controllati da Enti Pubblici/ Concessionari di servizi pubblici ?

II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori
2. Principali compiti del RUP
2.1 Fase di programmazione e affidamento
raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice;

III. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi
2. Compiti specifici del RUP
provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

Definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione

In merito al par.2 "Quadro normativo" della parte "I. Inquadramento generale" si consiglia di definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione quando le linee guida esplicitamente riferiscono che "la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici" (sono ad esempio escluse le società a partecipazione pubblica, controllate e le organizzazioni private che svolgono attività di fine pubblico ?) così come ha invece precisato il D.lgs. di modifica (al momento non ancora perfezionato nella sua versione definitiva) del vigente D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza). Infatti, accogliendo le indicazione della stessa Autorità, la novella, in materia di pubblicazione obbligatorie, rileva l'ambito in questione volendo estenderlo agli "Enti Pubblici economici, alle Autorità Portuali e agli Ordini Professionali" precisando meglio la qualità di "Associazioni, Fondazioni" e di "Enti di Diritto privato comunque denominati", "anche privi di personalità giuridica", individuati anche in base a funzioni ed attività, e alle partecipazioni societarie, limitatamente, per quest'ultime, ai "dati inerenti all'attività di pubblico interesse" la cui regolamentazione sarà affrontata con il futuro riordino della disciplina previsto dall'art. 18 della Legge Delega di Riforma Madia ç.- 124/2015. Tuttavia, in questa ipotesi probabilmente si stabilità che l’A.N.AC, potrà "precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione" in relazione alla "natura", "dimensione organizzativa" e "attività svolte" dei "soggetti" interessati, "prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali"