Schema di Decreto Preliminare approvato con il C.d.M. n. 101 del 21/01/2016 (*) in attuazione ai principi delega di cui all'art. 7 della LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124
NOTA BENE: Il giorno dopo (13/02/2016) la pubblicazione della prima versione, sul sito governo.it hanno sostituito il file originario "testo_21.pdf" con "testo_21 (1) (1).pdf"
Il 22 Febbraio 2016, in occasione della messa online il nuovo sito del Dipartimento della funzione pubblica e' stata pubblicata 'Dlgs_foia_trasparenza.pdf'
L'analisi della presente relazione è stata realizzata sulla base della versione originaria
Sintesi delle Novazioni - Impatto Normativo
Avvertenza: le indicazioni in sintesi sotto riportate sono il frutto della libera elaborazione dell'autore. Per la lettura integrale degli articoli modificati (testo vigente con evidenza delle modifiche novellate) si invita a rilevare il testo integrale di ognuno nella pagina "Riepilogo degli articoli modificati" in cui è possibile individuare ciascun articolo novellato sulla versione di Normattiva modificata, cliccando, appunto, sull'apposito link.
#FoiaMadiaCantoneCosaNePensi
Le modifiche approvate che incideranno sulle norme vigenti del D.lgs.33/2013 e della L.190/2012 si possono riepilogare in:
Nuovo D.lgs.33/2013
- L'introduzione di "informazioni, dati e documenti" e non solo di "informazioni"
- Le finalità della trasparenza riguarderanno anche la "tutela dei diritti fondamentali"
- Si prevede espressamente nell'ambito oggettivo la "libertà di accesso di chiunque", le modalità per far valere tale diritto e nei confronti di chi (le P.A.)
- Se da un lato si estende (almeno nelle intenzioni) il diritto di accesso a TUTTI i dati detenuti dalle P.A.(FOIA ? VEDASI I 10 punti irrinunciabili per un Freedom of Information Act, Un FOIA per l’Italia , Raccomandazioni di policy e Il FOIA è quasi legge Ma quel “quasi” contiene un mondo di insidie e opportunità) (e quindi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'Allegato A e propri del D.lgs.33/2013), dall'altro, proprio perchè è possibile esercitare tale facoltà, si limitano (per i vincoli posti dalla L.241/90 la cui esistenza si vuole salvaguardare) l'originario "accesso civico" (a cui deve provvedere il RPC/RT) e la (diversa) richiesta di pubblicazione di "informazioni, dati e documenti" (accesso ordinario a cui deve provvedere l'URP o altro ufficio indicato dalla P.A., in alternativa all’ufficio che detiene i dati) alla "tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"
RIFLESSIONI: in realtà all'art.5-bis "Limiti all’accesso civico" in cui vengono indicati quali sono gli interessi pubblici e privati per i quali si giustifica il diniego all'accesso civico richiesto, ("unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato", tranne nel caso in cui per la loro tutela "sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento"), il limite sembra escludere l'accesso civico previsto per i dati "soggetti ad obbligo di pubblicazione" (se prima differenziava, ora in questo articolo l'accesso civico sembra riguardare l'universalità dei dati) ma non essendo stati specificamente indicati i casi che potrebbero verificarsi (occorrerebbe un maggior dettaglio rispetto a quanto la novella prescrive), e non ispirandosi il FOIA italiano a quello che è stato introdotto in altri Paesi, lo stesso limite potrebbe essere confuso con il quello generale a causa della discrezionalità della P.A. che potrebbe rifarsi alla generica tutela degli interessi rilevanti. Nel testo vigente non esistono queste limitazioni, quindi se nelle intenzioni si voleva estendere l'accesso a tutte le informazioni detenute dalle P.A. nei fatti lo si riduce.
- Si estende l'ambito soggettivo di applicazione agli "Enti Pubblici economici, alle Autorità Portuali e agli Ordini Professionali" precisando meglio la qualità di "Associazioni, Fondazioni" e di "Enti di Diritto privato comunque denominati", "anche privi di personalità giuridica", individuati anche in base a funzioni ed attività, e alle partecipazioni societarie, limitatamente, per quest'ultime, ai "dati inerenti all'attività di pubblico interesse" la cui disciplina (ad eccezione delle emittenti "azioni quotate in mercati regolamentati" che sono esonerati sin dalla novella) sarà affrontata con il futuro riordino
- Si sancisce l'autorità dell'ANAC, in particolare con il PNA, nell'identificare (e in che misura) le "informazioni, dati e documenti" che potranno essere oggetto di pubblicazione obbligatoria (in particolare quelli personali) e le relative modalità di attuazione" in relazione alla "natura", "dimensione organizzativa" e "attività svolte" dei "soggetti" interessati (con forme di semplificazione per gli organi professionali e i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per quest'ultimi, come prevede l'art. 43 del D.lgs. di modifica, le disposizioni transitorie prevedono la facoltà di adempiere in forma associata nelle more dell’adozione del D.lgs. che provvederà a razionalizzare i flussi informativi tra le P.A. e concentrarli in in ambiti temporali definiti)
- La trasparenza e quindi la promozione della comprensione dell'"utilizzo delle risorse pubbliche" avverrà tramite l'"accesso" e la "consultazione" "ai dati dei pagamenti" delle P.A." (ufficializzazione del sito "soldipubblici.gov.it")
- In riferimento all "Accesso civico a dati e documenti" il "rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo" non è più gratuito (anche per la modalità telematica che di per se è gratuita) così come prevede la L.241/90 in caso di accesso agli atti.
- Viene introdotto l'obbligo di comunicazione da parte della P.A. ai "soggetti controinteressati", se individuati dalla stessa, e di provvedere sulla richiesta di accesso civico decorsi dieci giorni da una loro eventuale e motivata opposizione.
- Se da un lato viene sancito un termine "tempestivo" e comunque massimo di "trenta giorni dalla presentazione dell’istanza" dall'altro si introduce un silenzio diniego (o espresso in modo totale o parziale) con la facoltà da parte del richiedente di ricorrere, in tale circostanza, al TAR.
Al riguardo la Sentenza TAR Lazio n. 13250 del 24.11.2015 ha sancito il divieto del controllo generalizzato dell’operato delle P.A. perchè VIETATO ESPRESSAMENTE dall’art 22 c.3 L.241/90 (che rinvia all'art. 24) e configura (per quella circostanza) il diritto di accesso ai documenti un intralcio all'attività amministrativa e di conseguenza un appesantimento dell'azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell'efficienza ed efficacia dell'azione stessa di cui all'art. 97 Cost. e condannando chi ha richiesto l'accesso agli atti a Euro 1.000 oltre oneri tutti di legge
Per quanto riguarda l'assenza, nella novella, di una disposizione che obblighi la P.A. a motivare il silenzio diniego, si legga "Il diritto di accesso all'informazione nell’ordinamento dell’Unione Europea", alla nota num. 10 (pag. 4) in cui è riportata una sentenza del Tribunale Europeo in una diatriba tra la Commissione delle Comunità Europee ed uno Stato membro, per l'accesso agli atti. Sembrerebbe che il "silenzio rifiuto" per la legislazione europea non sia praticabile ma è necessario motivare le decisioni di rifiuto.
Secondo la sentenza del Tribunale di primo grado, 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione, Causa T-168/02, in Racc., 2004, p. II-4135 ss., in particolare punti 50-65. La facoltà conferita dall’art. 4, n. 5, del regolamento, a uno Stato membro di chiedere a un’istituzione di non autorizzare l’accesso a un documento trasmesso da tale Stato senza il suo previo accordo costituisce un’ingiunzione a tale istituzione di non divulgare il documento di cui trattasi, nel caso in cui lo Stato in questione si sia opposto.
La sentenza del Tribunale di primo grado è stata oggetto d’appello all’esito del quale la Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P, Regno di Svezia contro Commissione delle Comunità europee e a., in Racc., 2007, p. , ha limitato la discrezionalità dello Stato di impedire l’accesso al documento a divulgazione. In particolare la Corte ha ritenuto che lo Stato non abbia un diritto di veto sulla divulgazione dei documenti da esso provenienti, ben potendo l'istituzione richiesta valutare l'interesse alla trasparenza come prevalente rispetto alle esigenze di riservatezza invocate dallo Stato, precisamente “Lo Stato membro che, al termine del dialogo con un’istituzione comunitaria in merito all’eventuale applicazione delle eccezioni previste dall’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si opponga alla divulgazione del documento in esame è tenuto a motivare tale opposizione sulla base delle eccezioni in questione.
L’istituzione non può infatti accogliere l’opposizione manifestata da uno Stato membro alla divulgazione di un documento da esso proveniente qualora tale opposizione sia priva di qualunque motivazione, o qualora la motivazione dedotta non sia articolata con riferimento alle eccezioni indicate all’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001. Nel caso in cui, nonostante l’invito esplicito in tal senso indirizzato dall’istituzione allo Stato membro interessato, quest’ultimo continui a non fornire tale motivazione, l’istituzione deve, qualora ritenga che non sia applicabile alcuna delle eccezioni in parola, concedere l’accesso al documento richiesto. Infine, e in conformità degli artt. 7 e 8 del detto regolamento, l’istituzione è a sua volta tenuta a motivare la decisione di rifiuto da essa opposta all’autore della domanda di accesso. Tale obbligo implica che l’istituzione comunichi, nella sua decisione, non soltanto l’opposizione fatta valere dallo Stato membro interessato alla divulgazione del documento richiesto, ma anche i motivi invocati dallo Stato stesso per chiedere l’applicazione di una delle eccezioni al diritto di accesso previste dall’art. 4, nn. 1-3, del medesimo regolamento. Tali indicazioni sono infatti in grado di consentire al richiedente di comprendere l’origine e i motivi del rifiuto che gli è stato opposto, ed al giudice competente di svolgere eventualmente il controllo che gli è affidato”, v. punti 87-89 della sentenza.
RIFLESSIONI: Sebbene le ultime disposizioni sul processo amministrativo consentano, in questi casi, al cittadino di difendersi in autonomia senza l'assistenza di un avvocato vi è sempre l'esborso per il pagamento del contributo unificato che aggiunto al costo del ricorso e al contributo indefinito per il rilascio degli atti richiesti diviene una barriera anzichè un incentivo a promuovere un'azione di giudizio nei confronti della P.A. inadempiente.
- Si integra la disposizione sancendo che "restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241"
- Non si fa più cenno alla facoltà di ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
- Viene sancita la possibilità di "consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento, che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche" ma al verificarsi di determinate condizioni
- Sulla base di una "valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso" viene sancito l'autorità dell'ANAC nel prevedere un periodo di permanenza di pubblicazione superiore o inferiore rispetto a cinque anni, termine, quest'ultimo, al momento stabilito dalle norme vigenti
- Al fine di "evitare eventuali duplicazioni" si introduce la facoltà (e non l'obbligo) di sostituire la pubblicazione di dati, informazioni e documenti obbligatoria con un "collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui" le stesse informazioni "sono presenti" assicurandone la qualità di cui all'art. 6 e si abroga la disposizione vigente che impone la conservazione e disponibilità dei dati "all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente»" sia prima che dopo i cinque anni
- Si introduce il principio per cui l'origine del dato deve essere disponibile solo nelle Banche Dati centralizzate (come ad esempio PERLAPA per l'anagrafe delle prestazioni), di cui al nuovo Allegato B mentre le P.A. produttrici e detentrici del dato dovranno riportarne il corrispondente collegamento ipertestuale nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente del proprio sito web istituzionale. Le disposizioni transitorie stabiliscono in "un anno dall’entrata in vigore del decreto di modifica", il tempo entro il quale, le P.A. detentrici del dato devono verificare "la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle Banche Dati" centralizzate. Risponderà il RPC/RT di competenza alla richiesta di accesso civico se l'omissione della pubblicazione dipenderà dall’amministrazione titolare della Banca Dati o invece della P.A. detentrice dei dati che non ha effettuato la trasmissione.
RIFLESSIONE 1:L'Art.9-bis, al comma 2, sancendo "nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati" inficia del tutto il principio di razionalizzazione e la conseguente attività che intende alleggerire nei fatti gli oneri dalla P.A. e rendere più intelleggibili e individuabili i dati da parte del cittadino.
RIFLESSIONE 2: Per molte delle Banche Dati di cui all'Allegato B non vi è certezza del dato che le stesse dovranno centralizzare. Si guardi ad esempio i "Rendiconti dei gruppi consiliari regionali" per i quali lo stesso allegato dichiara che non è una vera e propria banca dati)
RIFLESSIONE 3: nell'Allegato B non è indicato il Portale Trasparenza (o Portale dei bandi e dei contratti pubblici) (disponibile all’indirizzo http://portaletrasparenza.avcp.it/), il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti (*) con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52.
Tramite questo sistema i cittadini possono conoscere e ricercare i dati relativi a tutti gli appalti pubblici pubblicati in Italia a partire dal 1° Gennaio 2011.
(*) Il Portale Trasparenza è il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei contratti, riguardanti il ciclo dell'intero appalto, dall'aggiudicazione al collaudo, nel dettaglio disciplinati dal Comunicato AVCP del Presidente del 04/04/2008 e in ultimo con il Comunicato AVCP del Presidente del 29/04/2013 che ha stabilito, dal 1° gennaio 2013, in eur 40.000, la soglia dell'importo da cui sono obbligatorie le trasmissioni per lavori, servizi e forniture. Dal 25/07/2011 si è uniformata ai servizi e forniture la soglia che in precedenza era stata già prevista per i lavori, per un valore inizialmente maggiore di eur 40.000.
I dati vengono prelevati dalle schede che i RUP compilano telematicamente tramite il sistema SIMOG dell'ANAC e resi disponibili automaticamente e tempestivamente al cittadino in unico spazio, e in formato aperto, in riferimento alle informazioni prodotte da tutte le stazioni appaltati italiane.
Pertanto, se le P.A. ottempereranno ai propri adempimenti informativi correttamente non sarà necessario un controllo (cosi' come richiesto nel periodo transitorio), ad opera delle stesse, per verificare la presenza del dato sul Portale.
In ossequio a quanto previsto dal neo art. 9-bis, potendo sostituire la pubblicazione obbligatoria di dati, informazioni e documenti con un "collegamento ipertestuale alla Banca Dati" di riferimento in cui le stesse informazioni sono presenti, le P.A. potrebbero riportare appunto un link al Portale Trasparenza nella sottosezione corrispondente di "Amministrazione Trasparente" dei loro siti web istituzionali
RIFLESSIONE 4: Gli adempimenti informativi, di cui all'Art. 37, comma 1, lett. a), b), c) (informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori) che nell'Allegato "B" sono attribuiti al BDAP, in realtà sono già resi disponibili dal Portale della Trasparenza attraverso gli adempimenti dei RUP (si vedano i dati che è in grado di rendere evidenti rilevando quanto illustrato prima) e come riferito dagli art.8 e 9 della Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 , assieme al sistema AVCPASS (#) (che rende disponibile l'elenco degli operatori che hanno partecipato alla Gara), attraverso i dati che le P.A. devono rendere disponibili (semestralmente, fino all'anno scorso annualmente) nella sezione "Bandi e Contratti" di Amministrazione Trasparente, in formato tabellare aperto (XML), in ossequio al comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012. Si potrebbe collegare l'AVCPASS al Portale della Trasparenza per fornire al cittadino anche i dati sui partecipanti delle gare di appalto.
L'AVCPASS (#) è il servizio telematico realizzato dall’ex AVCP per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli Operatori Economici che intendano partecipare alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture di importo maggiore uguale a eur 40.000. Dal 1° gennaio 2014 (doveva esserlo dal 1 gennaio 2013, poi a luglio l'AVCP ha prorogato ulteriormente l'attivazione) tale verifica può essere effettuata esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita dall’art. 62 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell’art. 6 bis, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti).
RIFLESSIONE 5: Per i motivi su esposti, l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 32, della L.190/2012 che la novella intende assolta attraverso l’invio dei medesimi dati alla" BDAP "di cui all'art. 2 del D.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 non avrebbe motivo di esistere. Vale di conseguenza la stessa considerazione anche per l'Art.52 comma 4-bis (Modifiche alla legislazione vigente. Adempimenti BDAP del RGS MEF. Estensione ai soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs.33/2013 novellato)
RIFLESSIONE 6: La novella all'art. 37 stabilisce che "i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della L.190/2012 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla" BDAP (*) "di cui all'art. 2 del D.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori". In realtà non tutti i lavori transiterebbero dal BDAP perchè verrebbero esclusi quelli afferenti la manutenzione ordinaria. Infatti, tale sistema eredita i dati del corredo informativo del Codice unico di progetto "CUP", il codice di investimento pubblico che per definizione [punto A.1.1 della delibera CIPE n. 143/2002 (G.U.R.I. n. 87/2003)] esclude appunto tale tipologia di lavori.
Le finalità del BDAP (£) sono più estese di quelle che sono invece richieste dall'articolo 1, comma 32, della L.190/2012. Di un'opera pubblica, le prime intendono monitorarla a partire dalla programmazione, mentre le seconde lo fanno a partire dalla fase dell'affidamento. Inoltre il monitoraggio dei pagamenti e di altre informazione di carattere economico finanziario avverrà tramite il sito "soldipubblici.gov.it" di cui all'art. 4-bis e i dati che è possibile rilevare grazie alla tracciabilità dei flussi finanziari (di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) che avviene con l'obbligatorietà dell'attribuzione dei codici CIG e CUP per ogni singolo contratto di appalto, indipendentemente dall'importo (non è stabilita alcuna soglia minima) e dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica. Lo strumento che consente il monitoraggio dei flussi finanziari è la fatturazione elettronica (che è divenuta obbligatoria anche per gli Enti Locali e quindi per tutte le P.A. dal 31/03/2015) per cui CIG (codice identificativo di gara) e CUP (codice unico di progetto) sono metadati obbligatori.
Il BDAP (£) (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) è una banca dati istituita, in attuazione del D.lgs. del 29/12/2011 n. 229 per il Monitoraggio opere pubbliche, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Ragioneria Generale dello Stato che raccoglie i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali che le P.A. hanno l'obbligo di rendere disponibili mediante i sistemi informatizzati del MEF con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste. Il BDAP recupera nel proprio archivio i dati che eredita dal CUP rilasciato dal DIPE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal CIG rilasciato dall'ANAC tramite un collegamento tra CIG e CUP effettuato dal RUP il quale verifica anche il consolidamento degli stessi nella banca dati di destinazione con l'integrazione di informazioni mancanti e nella loro globabilità previsti nell'allegato “A” del DM. del 26 febbraio 2013 come da modalità operative esplicate dalla Circolare dell 8 aprile 2014 n.14
RIFLESSIONE 7: nel confermare il titolo del capo V, la novella ribadisce che gli obblighi di cui all'Art. 37 si riferiscono ai "settori speciali" (??) e non a quelli "ordinari" come invece, forse, vorrebbe la disciplina nelle intenzioni già dall'origine. Secondo l'allegato VII del Dlgs. 163/2006 che riporta l'elenco della legislazione comunitaria di cui all'articolo 219, i settori speciali si riferiscono ad attività quali "trasporto o distribuzione di gas o di energia termica, di elettricita, produzione, di acqua potabile, servizi ferroviari, servizi tramviari, filoviari e di autobus, servizi postali, ricerca ed estrazione di petrolio o di gas", ecc che rappresentano solo una piccola parte della globalità degli appalti come invece accade per tutti gli altri settori che sono appunti gli ordinari.
RIFLESSIONE 8: "i provvedimenti di adozione delle varianti", "l’elenco, da aggiornare ogni anno, degli accordi bonari stipulati, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo" sono tutte informazioni che già comunicano le stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei contratti e rese disponibili al cittadino tramite il Portale Trasparenza. Valgono pertanto le stesse considerazioni prima accennate anche in relazione al link che potrebbe rendere disponibile la P.A dal proprio sito al Portale
RIFLESSIONE 9: "i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l’indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti" sono dati che le P.A. potranno renderanno disponibili attraverso il sito dell'ANAC che con l'imminente nuovo codice dei contratti (e concessioni) istituerà un albo dal quale le P.A. dovranno obbligatoriamente rivolgersi per nominare i componenti delle loro commissioni, almeno per quanto riguarda le gare che verranno espletate con l'offerta economicamente vantaggiosa.
- Tra le "disposizioni per l'applicazione di norme giuridiche" degli atti di carattere normativo e amministrativo generale, inerenti l'organizzazione, soggetti a pubblicazione obbligatoria, vengono inclusi "le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012", "i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione." (OIV) Questo articolo si collega all'art. 31 in cui viene sancito l'obbligo di pubblicazione sui relativi controlli sulla stessa organizzazione e attività della P.A., e quindi sugli atti degli OIV o nuclei di valutazione e in particolare riferimento alla "relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget", alle "relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio"
- Nell'abrogare l'obbligo di "pubblicare lo scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti", la novelle elimina la relativa trasmissione al Dfp e la sanzione per l'inosservanza di tale adempimento
- In riferimento ai "titolari di incarichi politici" gli adempimenti riguarderanno anche i soggetti "non di carattere elettivo"
- In riferimento ai "titolari di incarichi dirigenziali" l'obbligo di pubblicazione viene esteso anche "quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"
- Si introduce l'obbligo per ciascun dirigente di comunicare "gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica" che saranno pubblicati anche sul sito istituzionale della P.A. di appartenenza
- Negli "atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti" dovranno essere indicati gli "obiettivi di trasparenza"
- "Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale" e condiziona il "conferimento di successivi incarichi"
- L'obbligo di pubblicazione, previsto originariamente solo ai titolari di incarichi politici, di compensi, missioni, Cv, assunzione di altre cariche, patrimonio e dichiarazione dei redditi anche del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo si estenderà anche ai dirigenti, prevedendo gli stessi termini temporali (entro tre mesi dall'incarico e per i 3 anni successivi dalla cessazione) ed ampliando, sia per gli uni che per gli altri, la disponibilità di tali dati e documenti all'accesso civico dell'art. 5 oltre la decorrenza prevista originariamente e non più il loro trasferimento nelle sezioni di archivio.
- In merito ai "titolari di cariche di governo" l'obbligo di pubblicazione definisce (probabilmente ?) il riferimento che allo stato attuale viene sancito invece per "i componenti degli organi di indirizzo politico" (sono inclusi i Consiglieri o si prevede l'adempimento solo per il Presidente/Sindaco ?)
- Si distinguono i titolari di posizioni organizzative rispetto a quelli a cui sono formalmente conferiti anche funzioni dirigenziali, prevedendo per i primi la sola pubblicazione dei curriculum vitae rispetto ai secondi per i quali sono invece confermate le disposizioni vigenti (in aggiunta ai cv, anche l'indicazione dei compensi, lo svolgimento di attività professionali, ecc)
RIFLESSIONI: sebbene in alcune realtà ristrette possa essere consentito per straordinarie e motivate esigenze in un periodo temporale provvisorio quali carenza di figure apicali, come può un responsabile di P.O. essere anche dirigente ? O divenire dirigente senza aver superato un concorso pubblico come chiede la nostra Costituzione ? Come sancito dalla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, il conferimento degli incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica deve avvenire previa procedura di pubblico concorso, necessario anche per inquadrare i dipendenti già in servizio o per disciplinare i passaggi ad incarichi funzionali superiori. VEDASI "Agenzia delle Entrate, dirigenti illegittimi: perché la P.A. non funziona"
- L'abrogazione degli obblighi di pubblicazione degli "estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione" è compensato dall'introduzione che, con la novella dell'art. 14, prevede lo stesso tipo di adempimenti per quelli "conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"?
- Si definiscono i termini temporali per la pubblicazione: "entro trenta giorni dal conferimento" e "per i due anni successivi alla loro cessazione" e gli obblighi di pubblicazione delle "società a controllo pubblico" anche "in regime di amministrazione straordinaria" in merito al "conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali" che dovranno essere evidenti assieme agli "estremi dell'atto di conferimento", "l'oggetto della prestazione", "la ragione dell'incarico e la durata", "il curriculum vitae", "i compensi", "il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente" e "il numero di partecipanti alla procedura".
- Nel ribadire il principio, già vigente in linea generale, secondo cui la pubblicazione di tali informazioni è "condizione di efficacia per il pagamento stesso" e ripredendo quanto già valido con la legge di stabilità 2016, si innova introducendo una sanzione "pari alla somma corrisposta" non solo per il "soggetto responsabile della pubblicazione" ma anche per il soggetto "che ha effettuato il pagamento" (il dirigente che ha firmato il mandato o il funzionario responsabile dell'ufficio contabile che lo ha predisposto ?) "in caso di omessa o parziale pubblicazione"
RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE:
La novella, rispetto alla norma vigente che fa riferimento al "responsabile (o "dirigente") tenuto alla trasmissione delle informazioni", sancisce, quale destinatario dell’attivazione del procedimento disciplinare, il "responsabile della pubblicazione" (o "dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni").
Infatti, in conformità a quanto prevede l'art. 16 del D.p.r. del 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (al quale tutte le P.A. devono conformarsi con propri codici di comportamento), a norma dell'articolo 54 del T.U. del Pubblico Impiego" che sancisce "fonte di responsabilita' disciplinare" la "violazione delle disposizioni contenute" in tale D.p.r., come quelle indicate al comma 1 dell'art.9 dello stesso decreto, ("il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la MASSIMA COLLABORAZIONE nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale") il D.lgs. di modifica, con l'art. 45, rispetto alla normativa vigente, sancisce il principio per il quale "il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione" "costituisce illecito disciplinare" demandando il dettaglio in cui vengono disciplinate le "forme e i termini del procedimento disciplinare" all'articolo 55-bis, comma 4 dello stesso T.U. Oggi lo si rileva semplicemente "in relazione alla loro gravita'".
Vale lo stesso per la violazione delle misure di prevenzione stabilite dal Piano Anticorruzione come previsto al neo commi 7 e 14 della L.190/2012 novellata.
In merito a tale questione si vedano anche per gli art.15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate) e 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici) novellati in riferimento all'introduzione della figura del "Responsabile della pubblicazione."
L'art. 43, c. 3 stabilisce che: "i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge" come confermato dalla delibera ex Civit n.50/2013 che nel riportare al par. 2.2. "In particolare, nella amministrazioni con un’organizzazione complessa, è opportuno che le stesse formalizzino in un atto organizzativo interno e, quando verrà adottato, nel Programma triennale, se vi siano e quali siano i soggetti responsabili, oltre che dell’elaborazione dei dati, della loro trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale, laddove non coincidano con il Responsabile della trasparenza" precisando subito dopo:"E’ necessario sottolineare che l’individuazione di tali dirigenti..."
La stessa Delibera precisa inoltre che "al riguardo che per trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l’immissione dei dati nell’archivio sia la confluenza degli stessi dall’archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul sito"
Con la novella che s'intende introdurre, tale soggetto può anche essere un semplice dipendente non funzionario ? In questa ipotesi (che se confermata con questa intepretazione contrasterebbe con il neo comma 4 dell'art. 43 secondo cui solo ai dirigenti è deputato il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico), come fa quest'ultimo ad essere responsabile della pubblicazione se, non avendo potere di spesa o l'assegnazione di un budget, non è messo nelle condizioni di poter decidere il relativo conferimento ? Se si lasciasse questa disposizione generica si corre il rischio di uno scarico di competenze dall'alto all'ultimo anello della catena, quello meno importante che difronte ad un'imputazione di colpa avrebbe l'onere della prova nel dimostrare di non aver ricevuto le informazioni da pubblicare tramite un ipotetico sistema di tracciatura tra dirigente e funzionario. Mentre il Dirigente, che viene pagato per assumersi le sue responsabilità, ha il dovere, il potere e l'autorità di condizionare e controllare l'attività del suo sottoposto, incidendo sia disciplinarmente che economicamente, non è possibile, ovviamente, il contrario. Inoltre, mantenendo la responsabilità in capo al dirigente, l'adempimento rimarrebbe a suo carico e lo stesso si impegnerebbe a reperire l'informazione richiesta e a fare tutto il possibile affinchè chi deve operare l'immissione del dato nel sistema di pubblicazione (dato che dovrebbe essere solo predisposto alla pubblicazione dall'operatore e confermato definitivamente dal dirigente attraverso la pubblicazione per mezzo di un semplice click) svolga il compito assegnato. Se fosse un obbligo del semplice dipendente, il dirigente non dedicherebbe lo stesso impegno limitandosi solo ad espletare un controllo formale per cui egli potrebbe essere sanzionato solo per culpa in vigilando.
Nella vigente disposizione viene indicato il dirigente responsabile e in alcune ipotesi indicate nell'allegato della circolare del Dfp del D.lgs. 33/2013 anche il funzionario (probabilmente responsabile del procedimento).
Art. 15 c.2 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza responsabilità disciplinare e applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta
Art. 43 neo comma 4: viene esteso il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico anche ai "dirigenti responsabili dell’amministrazione" e non solo al responsabile della trasparenza
Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza: inadempimento degli obblighi di pubblicazione o mancata predisposizione del P.T.T.I. comportano responsabilita' dirigenziale e trattamento accessorio collegato alla performance individuale
comma 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi su citati se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 47 (responsabile della mancata pubblicazione dei dati), Sanzioni per casi specific Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società comportano Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione
La novella estende l'applicazione della sanzione che le disposizioni vigenti prevedono solo per "la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica" anche nei confronti del 1) "dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica", nei confronti del 2) "responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo", nonché nei confronti del 3) "responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2" (pagamenti della P.A. in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari).
Art.1 Comma 7 della L.190/2012 Si sanciscono 1) l'autorità del RPC di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
Art.1 Comma 14 della L.190/2012 La novella prevede
1) l'esclusione dall'imputazione di responsabilità (per omesso controllo, sul piano disciplinare) del RPC/RT nel caso in cui lo stesso possa provare "di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano".
2) Si ribadisce quanto già riportato con il D.lgs.33/2013 novellato: la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare
- Vengono introdotti gli "obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi" "a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento per ciascuno" di essi con l'indicazione di "incarichi, autorità conferente, data di attribuzione e cessazione, acconti e compenso finale liquidati". Allo stesso modo dovrà adempiervi "l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
- Per quanto concerne gli "obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato" viene abrogata l'"indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali e l'elenco dei titolari"
- In referimento a "Bandi di concorso" si aggiungono gli obblighi di pubblicazione anche dei "criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte" mentre viene abrogata l'indicazione dei "bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio assieme al numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate".
- Eliminando "i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile" la novella introduce l'obbligo di rendere evidenti "i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio".
- Non saranno più pubblicati "i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo"
RIFLESSIONI:perchè abrogare una disposizione che rende evidente i risultati di un'analisi così importante come quella del benessere organizzativo ? Un'indagine del personale interno di una P.A. che secondo la Direttiva del 23 marzo 2004 del Dfp, in una prospettiva di efficace gestione e valorizzazione delle risorse umane nel migliorare la condizione psicofisica e quindi la qualità dell'azione amministrativa/servizi ai cittadini e aumentando i livelli di produttività, ha per finalità una verifica dell'eventuale presenza di situazioni conflittuali manifeste o implicite, diffondere la cultura della partecipazione al risultato al posto di quella dell'adempimento, il riconoscimento e valorizzazione delle competenze, rispetto del profilo e del ruolo di lavoro, assicurare pari opportunità per tutti i dipendenti.
Un'attività così importante da attribuire all'OIV anche il compito, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del D.lgs. 150/2009 di curare annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo.
La stessa CiVIT, ora ANAC, realizzo' un'apposita modulistica per indicare alle P.A. come svolgere i test.
Cos'è il benessere organizzativo ?
Per benessere organizzativo si può intendere l'insieme dei nuclei culturali dei processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della vita e il grado di benessere fisico psicologico e sociale delle comunità lavorative.
Il benessere organizzativo si propone di analizzare il clima, la motivazione e la soddisfazione del personale interno, di sondare la misura della soddisfazione dei dipendenti per evidenziare criticità e migliorare, ove possibile, le condizioni di lavoro indagando sul rapporto tra il dipendente e l’Ente di appartenenza, l'ambiente di lavoro, il rapporto fra il dipendente e il lavoro che svolge, la comunicazione nell’Ente, le relazioni gerarchiche e lo stile della leadership.
Le principali finalità della direttiva sul benessere organizzativo sono quelle di:
- favorire gli scambi, la trasparenza e la visibilità del risultato del lavoro
- creazione di un clima organizzativo che stimoli la creatività e l'apprendimento
- creazione di un clima relazionale molto franco, aperto e collaborativo
- meno attenzione agli aspetti amministrativi/gestionali/formali/monetari e maggiore attenzione invece alle condizioni di tranquillità e serenità
- aumentare le motivazioni dei collaboratori
- accrescere il senso di appartenenza e soddisfazione dei lavoratori
- rendere attrattive (creando condizioni di maggiore motivazione) le P.A. per i talenti migliori così da incentivarli come accade nel lavoro privato.
Indicatori di Benessere organizzativo, infatti, in particolare, sono:
- soddisfazione per l'organizzazione: gradimento per l'appartenenza ad una organizzazione ritenuta di valore
- voglia di impegnarsi per la organizzazione desiderio di lavorare anche oltre il richiesto
- sensazione di far parte di un team: percezione di coesione emotiva nel gruppo, di lavorare tutti uniti verso un obiettivo
- voglia di andare a lavoro: quotidiano piacere di recarsi al lavoro per operare in un contesto adeguato e organizzato
- valori organizzativi: condivisione dell'operato e dei valori espressi dalla organizzazione
- percezione di successo dell'organizzazione: rappresentazione della propria organizzazione come vincente
- soddisfazione per le relazioni interpersonali costruite sul posto di lavoro
Indicatori di Malessere organizzativo sono:
(insieme di indicatori che dimostrano il malessere in un contesto organizzativo e quindi la necessità di porre rimedio) sono:
- l'insofferenza di una difficoltà quotidiana al recarsi al lavoro
- l'assenteismo per periodi più o meno lunghi prolungati e comunque sistematici
- disinteresse per il lavoro: scarsa motivazione, comportamento di scarso rispetto di regole e procedure
- desiderio di cambiare lavoro
- alto livello di pettegolezzo che diventa quasi un sostitutivo dell'attività lavorativa quotidiana
- covare risentimento e rabbia verso l'organizzazione fino a provare un desiderio di rivalsa
- abituale nervosismo con espressione di aggressività e condizioni di irritabilità anche al di fuori dell'ambito lavorativo
- disturbi psico somatici
- sentimento di inutilità: percezione della propria attività come vana e non valorizzabile
- sentimento di irrilevanza: percezione di se stessi come poco rilevante, sostituibile, non determinante per lo svolgimento della vita lavorativa dell'organizzazione
- sentimento di disconoscimento: il dipendente non sente adeguatamente riconosciute le proprie capacità il proprio lavoro
- lentezza nelle performance tempi per portare a termine i compiti lavorativi
- confusione organizzativa in termini di ruoli e compiti
- venir meno della propositività: assenza della disponibilità ad assumere iniziative
- aderenza formale alle regole, all'affettività lavorativa e all'attività all'organizzazione: il dipendente non partecipa emotivamente alle regole
Il Comma 3 dell'art. 20 (benessere organizzativo) del vigente D.lgs. 33/2013 viene ad essere abrogato 2 volte dal D.lgs. (preliminare) di modifica: la 1° con il comma "b" dell'art.19, la 2° con il comma "d" dell'art.43.(?)
- Per quanto concerne agli "obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato", è vietata l'erogazione in favore di dirigenti e componenti degli organi di indirizzo di "somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata" cosi' come prevede la normativa vigente nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, ma la novella esclude da tale divieto i "pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore"
Inoltre la novella introduce l'obbligo di aggiornare annualmente "i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124"
RIFLESSIONI:
i provvedimenti di cui agli articoli 5 (Oneri di motivazione analitica e obblighi di dismissione), 7 (Costituzione di società a partecipazione pubblica), 8 (Acquisto di partecipazioni in società già costituite), 9 (Gestione delle partecipazioni pubbliche), comma 6 (*), 10, 18 e 20 dello schema decreto legislativo (Esame preminare del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 sono stati pubblicati tra i provvedimenti del Governo solo nella settimana di metà settembre. Pertanto lo schema di decreto di cui all’articolo 18 di riferimento, in fase preliminare, non è stato pubblicato al momento della pubblicazione dello schema di decreto che novellerà il D.lgs 33/2013.
Sulla base di quale normativa gli organi competenti (consiglio di Stato, Commissioni Parlamentari, Conferenza Unificata Stato Regioni) che devono rilasciare un parere possono farlo ?
(*) Art. 9 Comma 6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 (Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti dell’azionista sono esercitati dal MEF..), 2(Per le partecipazioni regionali i diritti dell’azionista sono esercitati dalla Presidenza della regione..), 3 (Per le partecipazioni di enti locali i diritti dell’azionista sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato), 4 (In tutti gli altri casi i diritti dell’azionista sono esercitati dall’organo amministrativo dell’ente) e 5 (La conclusione o lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell’articolo 7, comma 1: L’atto deliberativo di partecipazione di un’amministrazion e pubblica alla costituzione di una società è adottato con delibere, decreti. ..) e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l’invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l’esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
I commi 10, 18 e 20 non esistono se si riferiscono all'art. 9 (??)
- In riferimento ai "provvedimenti amministrativi: si escludono dall'obbligo di pubblicazione "i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, e i "concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera"
- L'indicazione "in forma di una scheda sintetica" riguardo a "il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento" non sarà più obbligatoria
- Sono abrogati gli "obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita' amministrativa "per settori di attivita' e competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti" e il conseguente "monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali".
RIFLESSIONI: L'attività di una P.A. si esplica attraverso gli atti che emana i quali producono effetti giuridici nei confronti di tutti i cittadini. Non rendere evidenti l'"attivita' amministrativa per tipologia di procedimenti" e il "monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali" significa impedire di conoscere come funziona la macchina amministrativa ma soprattutto privare il cittadino di uno strumento essenziale e indispensabile per consentire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali". Finalità fondante del "principio generale di trasparenza" enunciato dall'art. 1 del D.lgs. 33/2013.
Rendere noti il rispetto dei termini procedimentali, le criticità, i motivi per cui non è stato possibile ottemperare da parte della P.A. nei confronti delle richieste dei cittadini è già un adempimento che devono svolgere le amministrazioni pubbliche ai sensi dei commi commi 9-quater e 9-quinquies dell'art. 2 della L.241/90 e per i quali è prevista una responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
Inoltre, la disposizione abrogata annulla se stessa perchè contrasta i principi che in altri schemi di decreti attuativi della stessa Legge di Delega di Riforma della P.A. Madia sanciscono un orientamento diametralmente opposto come si può riscontrare all'Art. 3 dello Schema di decreto che riforma il CAD che recita quanto segue: "La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2" (P.A., società a controllo pubblico inserite nel conto economico consolidato come individuate dall'ISTAT ), "in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento."
Art. 2 (Conclusione del procedimento) L.241/90 commi
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-quater. Il responsabile (individuato ai sensi del comma 9-bis) a cui l'organo di governo attribuisce il potere sostitutivo in caso di inerzia entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato
- Sono abrogati gli obblighi di pubblicazione concernenti le tipologie controlli sulle imprese per dimensione e settore di attivita
- Viene abrogata la rilevazione "d'ufficio degli organi dirigenziali per eventuale omissione o incompletezza della pubblicazione e la conseguente responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
- In sostituzione dei precedenti obblighi concernenti i servizi erogati, la novella introduce la pubblicazione della "carta dei servizi" o "documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici", "costi contabilizzati" e "relativo andamento nel tempo" aggiungendo ai destinatari di tali adempimenti anche i "i gestori di pubblici servizi"
- La novella abroga la disposizione vigente che prevede la pubblicazione degli "oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati"
- La novella abroga l'obbligo vigente di indicare, in riferimento a ciascuna "tipologia di procedimento", il "nome del responsabile del procedimento" in sostituizione del quale prevede invece l'"ufficio del procedimento"
RIFLESSIONI: Con l'abrogazione della disposizione vigente non verrà più comunicata al cittadino un'informazione precisa, completa, esauriente ed aggiornata come richiede la qualità dell'informazione di cui all'art. 6, infatti il responsabile dell'ufficio del procedimento può cambiare e il cittadino non saprebbe a chi rivolgersi. Il responsabile del procedimento è una figura che è stata individuata dalla L. 241/90 proprio per non generare confusione, per fare in modo che il cittadino sappia a chi rivolgersi e abbia un'unica interfaccia, per concentrare e individuare in un unico soggetto il riferimento di attività endoprocedimentali che nella maggior parte dei casi vengono svolte da uffici diversi e che con la conclusione dei loro subprocedimenti possono influenzare il provvedimento finale per il quale il responsabile del procedimento a cui si è rivolto il cittadino è preposto allo svolgimento della relativa istruttoria.
Inoltre, la disposizione abrogata annulla se stessa perchè contrasta i principi che in altri schemi di decreti attuativi della stessa Legge di Delega di Riforma della P.A. Madia sanciscono un orientamento diametralmente opposto come si può riscontrare all'Art. 3 dello Schema di decreto che riforma il CAD che recita quanto segue: "La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2" (P.A., società a controllo pubblico inserite nel conto economico consolidato come individuate dall'ISTAT ), "in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino ... (omissis)... di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento."
Legge 241/90 Articoli 4 e 5
Art. 4.
(( (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) ))
1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
(( (Responsabile del procedimento) ))
1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad
assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unita' la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma
1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma
del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
- Viene abrogato l'obbligo di pubblicare "i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento"
RIFLESSIONI: Come può il cittadino conoscere preliminarmente la qualità del servizio erogato da una P.A. se non vengono resi evidenti i risultati delle indagini a cui hanno partecipato gli altri cittadini ? Come può il cittadino accertare a priori se il servizio che intende utilizzare soddisferà effettivamente i suoi bisogni ? Un servizio è di qualità se efficiente, efficace e viene percepito utile. Su efficienza ed efficacia si fonda il buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della nostra Costituzione. L'utilità percepita incide su quanto i cittadini utilizzeranno il servizio e sul giudizio complessivo che ne daranno e di consueguenza sulla fiducia. La fiducia che un utente sviluppa verso un servizio è la capacità di credere che il servizio sarà di valore, manterrà ciò che promette e confermi le aspettative. Da ciò dipenderà l'autorevolezza e l'affidabilità di una P.A. e della considerazione di cui potrebbe godere. La facilità d'uso percepita inciderà invece sulla loro soddisfazione e propensione all'uso del servizio. Grazie al giudizio che darà il cittadino, egli potrà conoscere se la P.A. svolge e ha svolto correttamente i compiti istituzionali che gli sono attribuiti dalla legge e per i quali ha ragione di esistere e funzionare. Dal miglioramento della qualità del servizio pubblico dipende il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Da ciò si desume quanto può essere importante rendere evidenti gli esiti di tali valutazioni che invece si intendono abrogare. Tale orientamento è incomprensibile visto che è stato lo stesso Dfp ad emanato la Direttiva 24 marzo 2004 sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini, proprio per “promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione e finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei cittadini. Il Dipartimento, in passato, ha anche promosso e partecipato, in partnership con enti nazionali ed amministrazioni locali, a "Mettiamoci la faccia", un’iniziativa pilota per rilevare in maniera sistematica attraverso l’utilizzo di emoticons, la soddisfazione di cittadini e utenti per i servizi pubblici erogati agli sportelli o attraverso altri canali (web e telefono).
- Viene abrogato l'obbligo di pubblicare le "convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del CAD" (ossia, la disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati delle P.A. alle altre P.A. mediante la cooperazione applicativa) e quello relativo alle "ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti"
Riflessioni: con l'abrogazione della pubblicazione delle convenzioni-quadro tra amministrazioni procedenti e certificanti e dei dati sullo svolgimento dei controlli circa le dichiarazioni sostitutive si priva il cittadino della possibilità di vigilare sulle modalità che le P.A. sono tenute ad osservare in merito alla decertificazione. Trattasi di una disposizione che dal 1° gennaio 2012, consente al cittadino di non dover più presentare alle P.A. procedenti (richiedenti) certificati riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli Art 46 e 47 del D.p.r.445/2000 (come i certificati di nascita, residenza, di cittadinanza, di iscrizione in albi, titolo di studi, situazione reddituale o economica, di non aver riportato condanne penali, ecc) dato che le stesse informazioni sono già detenute dalle P.A. certificanti. Pertanto, dal 1° gennaio 2012, sono le P.A. che devono recuperarle da altre P.A. e non il cittadino a richiederle alla P.A. che le detiene (certificanti) dovendo presentarle alla P.A. che le richiede. (procedenti). L'amministrazione certificante deve pubblicare sul proprio sito istituzionale le misure organizzative dell'ufficio responsabile e la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Tutto questo è realizzabile grazie alla "cooperazione applicativa" che rende possibile la comunicazione tra P.A. attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi, consentendo di fatto l'effettiva interoperabilità tra P.A. e P.A. La regola non è rimasta solo teoria, avendo pubblicate l'AgID le corrispondenti regole tecniche per la sua effettiva operabilità, ma occorre che tra le P.A. siano stipulate le convenzioni quadro di cui all'Art.58 del CAD. Pertanto affinchè sia possibile lo scambio legale di dati in modo elettronico e non più fisico con erogazione di servizi in rete tra diverse P.A., non spostando carte e cittadini ma spostando informazioni, è neccessario effettuare i dovuti controlli sui quali, a causa delle modifiche introdotte dalla novella, non sarà più possibile vigilare.
La Decertificazione
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012), al Dpr. 554 n.445/2000, volte ad assicurare una completa decertificazione nei rapporti tra amministrazione e privati. (ossia l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le P.A. non possono più richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altre P.A).
La Direttiva del Ministro della P.A. e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, n. 14, trasmessa (con lett DFP 0061547 p-) alle P.A. di cui all'art. 1 C.2 del D.lgs. n.165/2001, ha fornito indicazioni alle amministrazioni e ai gestori delle banche dati pubbliche sulle modalità da osservare nell'applicare in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive la disciplina
L’art. 15 Comma "1E" della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012), modificando l'Art. 72 del D.p.r.445/2000 stabilisce al C.1, l'individuazione da parte delle amministrazioni certificanti di un ufficio responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ossia:
-
accertamenti d'ufficio di cui all'Art. 43 delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a
stati, qualita' personali e fatti di cui agli Art 46 e 47,
-
controlli con le modalità di cui all'Art.71,
-
predisposizione sulla base delle linee guida per l’accesso ai dati delle P.A. - (Pdf) e Allegati (Pdf) redatte da AgID) per le convenzioni quadro di cui all'Art.58 c.2 del D.lgs. n.82/2005 ai sensi dell'Art.50 c.2 (accessibilità e fruibilità del dato prodotto da una P.A. per un'altra P.A. se necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della P.A. richiedente). In caso di mancata convenzione provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite un commissario ad acta, se scaduto prima il termine previsto (c.3-bis) ad eccezione di dati territoriali per i quale rimane ferma la speciale disciplina (c.3-ter). Monitoraggio DigitPA della relativa attuazione (c.3) oltre che da parte dell'Ispettorato, del Dip.Funz.Pubb. (come riferito da sua Direttiva). Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione (dell'amministrazione certificante nei confronti di quella procedente) ai sensi dell'Art. 43 c.2 del D.p.r.445/2000.
L'Art. 43 c.5 del D.p.r.445/2000 stabilisce che le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Il C.2 dell'Art. 72 del D.p.r.445/2000 prevede l'obbligo di rendere pubbliche sul proprio sito istituzionale le misure organizzative dell'ufficio responsabile. Il C.3 stabilisce il costituirsi di violazione dei doveri d'ufficio la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.
L’art. 15 Comma "1A" della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012), modificando l'Art. 40 del D.p.r.445/2000 stabilisce al C.1 che lo stesso tipo di certificazioni (di cui sopra) rilasciate dalla P.A. sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con la P.A. i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (di cui sopra). Al C.2 si impone l'obbligo, a pena di nullità, della dicitura "non puo' essere prodotto per la P.A." sui certificati prodotti dalle P.A. (Sintesi: 2012: la PA dice addio ai certificati da LeggiOggi.it)
Art. 40 c.4 del C.A.D. (come viene fissata la data da cui decorre la validità degli elenchi informatici dei dati già realizzati dalle P.A.)
Art.50 del C.A.D. Disponibilità dei dati delle P.A - Art.52 Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle P.A
Art.58 del C.A.D Modalità della Fruibilità dei dati - Art.83 Contratti quadro.
- In riferimento alla "trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio" la novella abroga l'obbligo di pubblicazione tempestiva degli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; delle delibere di adozione approvazione e dei relativi allegati tecnici"
- In riferimento alla "Trasparenza del servizio sanitario nazionale" la novella introduce l'obbligo di pubblicazione dei "dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati" al fine di consentire la consultazione "in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari"
RIFLESSIONI: E'possibile monitorare i flussi finanziari dei dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati del servizio sanitario nazionale grazie alla tracciabilità dei flussi finanziari (di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) che avviene con l'obbligatorietà dell'attribuzione dei codici CIG e CUP per ogni singolo contratto di appalto, indipendentemente dall'importo (non è stabilita alcuna soglia minima) e dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica. Lo strumento che consente il monitoraggio dei flussi finanziari è la fatturazione elettronica (che è divenuta obbligatoria anche per gli Enti Locali e quindi per tutte le P.A. dal 31/03/2015) per cui CIG (codice identificativo di gara) e CUP (codice unico di progetto) sono metadati obbligatori.
- Inoltre aggiunge l'obbligo di pubblicazione dei "criteri di formazione delle liste di attesa che gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa»"
- Abroga "per i responsabili di strutture semplici" gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15 (titolari di cariche di governo e di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza).
- In riferimento agli "interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente" la novella esclude dagli obblighi di pubblicazione "le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari" prescrivendo che "i Commissari delegati svolgano direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e di responsabili per la trasparenza"
- Viene esteso il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico anche ai "dirigenti responsabili dell’amministrazione" e non solo al responsabile della trasparenza
- Viene introdotto "un termine non superiore a trenta giorni" che l'ANAC può ordinare alle P.A. inadempienti per la pubblicazione di "dati, documenti e informazioni" (nelle disposizioni vigenti il potere ispettivo dell'Autorità si limita solo ad ordinare "l'adozione di atti o provvedimenti" ovvero "la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza")
- Viene esplicatamente sancita la "responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione" estendendola in particolare all'"accesso civico" comprendendo tra "gli elementi di valutazione della responsabilita' dirigenziale" il" rifiuto, il differimento e la limitazione" ma tuttavia "al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis"
- la novella sostituisce l’ "ANAC" al"DFP" quale organo deputato a definire "criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nonche' relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente»
RIFLESSIONI. Le modifiche prescritte dalla novella non sono state riportate nell'allegato A (vedi ad esempio i dati relativi ai conferimento degli incarichi dirigenziali) probabilmente perchè saranno oggetto di definizione dettagliata da parte dell'ANAC con successive e proprie deliberazioni.
Nuova L.190/2012
- L'ANAC (la cui denominazione nell'articolo di riferimento è rimasto ancora "CiVIT") non approva più la versione del PNA predisposta dal Dfp ma l'adotta direttamente
- Vengono definite le funzioni ("atto di indirizzo" ai fini dell'adozione del P.T.P.C.), caratteristiche del PNA ("durata triennale" e "aggiornamento annuale") e cosa deve individuare (i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi", "tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione")
- Nel ribadire in cosa consiste l'esercizio dei poteri ispettivi dell'ANAC, la novella sembra abrogare l'obbligo di pubblicazione da parte dell'Autorità e delle P.A. interessate dei relativi provvedimenti adottati dalla prima nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (eppure tale disposizione è ancora vigente con l'art. 47 c.1 del D.lgs. 33/2013, in caso di inottemperanza dell'art. 14, per informazioni non pubblicate come la situazione patrimoniale dell'incaricato, oltre la a "tempestiva comunicazione"al Dfp)
- S'introduce la facoltà da parte di amministrazioni di piccole dimensioni di aggregarsi per la definizione in comune del P.T.P.C., ribadendo il supporto tecnico e informativo del Prefetto agli enti locali che ne fanno richiesta
- L'RPC/RT sarà individuato "tra i dirigenti in servizio" e "non tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio"
- "Negli enti locali" l'RPC/RT sarà "individuato, di norma, nel segretario" "o nel dirigente apicale" (la recente riforma della P.A. Madia prevede l'abrograzione del Segretario le cui competenze probabilmente saranno attribuite al Dirigente apicale)
- L'organo di indirizzo dovrà disporre "le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare" che l'RPC/RT svolga "funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia e effettività"
- Si sancisce l'autorità del RPC/RT di indicare agli uffici della P.A. competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
- Si sancisce il dovere di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV "le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza"
- Si sancisce la tutela del RPC/RT attraverso la segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie nei suoi confronti "per motivi collegati allo svolgimento delle sue funzioni" che può eventualmente intervenire formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito
- Ogni P.A. dovrà trasmettere il proprio P.T.P.C. all'ANAC e non più anche al Dfpp
RIFLESSIONI: perchè si parla di "trasmissione" se le delibere ANAC in argomento dal 2013 hanno previsto solo la "pubblicazione" del piano che ciascuna P.A. deve rendere disponibile nell'apposita sezione "altri contenuti" in "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web ?
- Le P.A. centrali dovranno continuare a trasmettere il loro Piano al D.f.p. anche se viene ribadito che l'ANAC sarà l'unico organismo destinatario del P.T.P.C.
- la novella prevede in particolare per tale piano (di cui al comma 5) di l'obbligo di individuare:
1) "le attivita' anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione"
2) "le relative misure di contrasto"
e definire
3) "le modalità di monitoraggio"
4) "il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti"
5) "i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere"
RIFLESSIONI: i risultati degli ultimi due adempimenti non potranno essere evidenti dato che sono stati abrogati dalla novella l'obbligo di "pubblicare i dati relativi all'attivita' amministrativa" (art. 24) e quello relativo agli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" (art. 26). Valgono le considerazioni indicate all'art. 24 del D.lgs. 33/2013 in merito alla tipologia di procedimenti e il "monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali".
- Negli Enti locali l'attribuzione delle funzioni di approvazione del P.T.P.C. spetteranno alla "giunta" (come recepito da riscontri forniti dall'ANAC ai soggetti interessati degli Enti Locali per parti non definite dalla normativa vigente)
- Si abroga, all'art. 10 del D.lgs. 33/2013 novellato, l'adempimento di redigere il P.T.T.I. che viene così ad essere sostituito dal vigente P.T.P.C rappresentando tale disposizione una semplificazione visto che la normativa vigente già stabilisce che il primo sia una sezione del secondo. Nel sancire il principio secondo cui "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce" un "obiettivo" "strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali" e l'obbligo (novella della L.190/2012 Art.1.comma 8) da parte dell'organo di indirizzo di definire gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza", costituendo gli stessi "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del P.T.P.C", probabilmente (?) si spostano nel P.T.P.C quelle che allo stato attuale sono le indicazioni che deve contenere il il P.T.T.I e che con la novella vengono ad essere abrogate, ossia le "misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione", il "collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance" .(Compiti che in parte sono comunque attribuiti agli OIV)
(Inoltre, il riferimento al P.T.T.I. viene abrograto alla lettera "a)" del vigente comma 8 ma non al comma 7 dell'art. 10 del D.lgs.33/2013 novellato)
- La novella attribuisce agli OIV il compito di verificare: "anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance"
1) la coerenza dei P.T.P.C "con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale"
- 2) che si siano stati considerati "nella misurazione e valutazione delle performance" gli "obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti"
- 3) i contenuti della Relazione di cui al comma 14 (recante i risultati dell'attività svolta dal RPC/RT) in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
- 4) la facoltà di chiedere al RPC e RT "le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo" ed "effettuare audizioni di dipendenti"
- 5) il compito riferire all'ANAC lo "stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza"
- La novella prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità (per omesso controllo, sul piano disciplinare) del RPC/RT nel caso in cui lo stesso possa provare "di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano"
- Si ribadisce quanto già riportato con il D.lgs.33/2013 novellato: la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare
- S'introduce l'obbligo da parte del RPC/RT di trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno, all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una "relazione recante i risultati dell'attività svolta" che sarà anche pubblicata sul sito web istituzionale
(*) Schema di Decreto Preliminare, Relazione illustrativa e ALLEGATO B (articolo 9-bis) del D.lgs. di modifica stabilite nel C.d.M. n. 101 del 21/01/2016.
NOTA BENE: Dopo qualche giorno dalla pubblicazione della prima versione, sul sito governo.it hanno sostituito il file originario "testo_21.pdf" con "testo_21 (1) (1).pdf"
L'analisi della presente relazione è stata realizzata sulla base della versione originaria