Francesco Addante
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SOMMARIO

Il presente contributo si compone delle seguenti osservazioni/suggerimenti:
  1. Titolo
  2. Tema
  3. Obiettivo
  4. Descrizione
  5. Ambito
  6. Stato della legislazione
  7. Competenza
  8. Comparazione
  9. Esperienza

1. Titolo

Trasparenza. Potenziamento vigilanza ANAC in materia di accesso alle informazioni.

2. Tema

Rendere effettiva la libertà di accesso alle informazioni (FOIA) che al momento vige solo sulla carta.

3. Obiettivo

Individuare precise misure legislative per garantire concretamente il diritto alla divulgazione alla conoscenza.

4. Descrizione

Prevedere dei rimedi stragiudiziari e giudiziari atti a garantire il diritto alla divulgazione alla conoscenza, in caso di rifiuto da parte della PA, stabilendo con estrema precisione l’organo deputato a controllare e ad assicurare che tale diritto venga effettivamente esercitato, scadenze, il procedimento che deve essere intrapreso e le relative operazioni da seguire, competenze e responsabilità di chi fa cosa. Fare in modo che venga attuato un principio essenziale sancito dal Foia internazionale, ossia quello per il quale la PA è tenuta a comunicare le informazioni richieste a meno che non ci sia una buona ragione per non farlo e che è responsabilità della stessa dimostrare, in sede stragiudiziale all’ANAC, il perché dovrebbe essere consentito rifiutare una richiesta di accesso, capire i motivi del diniego, verificando le ragioni che ne hanno giustificato il mancato assenso e facendo si che sia interesse delle Amministrazioni cooperare pienamente all’indagine: tutto ciò deve essere tracciato ed evidente sul sito web istituzionale dell’ANAC in ogni momento del processo di verifica. All’esito dell’istruttoria l’ANAC potrebbe sostenere la decisione complessiva assunta dalla PA o invece rilevare ritardi e altri aspetti negativi nella gestione delle richieste. Attività che dovrebbe essere promossa dalla Autorità come un’opportunità per le Amministrazioni di imparare e migliorare, ed evitare reclami futuri. Occorre prevedere un meccanismo per il quale a fronte di prima un ammonizione e poi di un diffida nei casi in cui la PA non ottemperi ripetutamente ai suoi obblighi, l’Amministrazione inadempiente, entro un determinato e ristretto lasso di tempo, sia perseguibile in sede di giustizia amministrativa alla quale la stessa PA può ricorrere avverso le decisioni prese dall’ANAC (come sancito dall’art. 213 del codice degli appalti per la vigilanza dei contratti pubblici). Non far pagare la tassa di ricorso al Tribunale e dell’assistenza legale per tutti i gradi di giudizio.

5. Ambito

Web e Digitale

6. Stato della legislazione

Innumerevoli sono gli ostacoli, soprattutto operativi, che impediscono di ottenere una reale libertà dell’informazione. Diversi i dubbi anche sull’effettività posta dalle linee guida ANAC per le notevoli difficoltà interpretative e applicative con confusione e incertezza su come tutti gli attori del processo devono effettivamente operare. Con l’art. 45 (Compiti dell’ANAC) è stato introdotto, dal D.lgs. 97/2016, “un termine non superiore a trenta giorni” entro il quale l’ANAC può ordinare alle PA inadempienti la pubblicazione di “dati, documenti e informazioni”. L’art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014 ha conferito all’ANAC il potere di irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e dei Codici di comportamento. Altre sanzioni pecuniarie, la cui irrogazione spetterebbe all’Autorità Anticorruzione, ma solo per specifiche violazioni degli obblighi di pubblicazione, sono in aggiunta previste per la violazione dell’art.22, comma 2 (tra cui l’elenco delle società di cui l’amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione) e per il soggetto che non pubblica i pagamenti della PA. Inoltre, in riferimento ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, è prevista una sanzione “pari alla somma corrisposta” “in caso di omessa o parziale pubblicazione” degli incarichi . Eppure, nonostante tutte queste misure, gli esiti dell’attività svolta dall’ANAC sembrano essere ancora poco rilevanti rispetto alle aspettative ma soprattutto non si è data applicazione a quanto stabilito nella legge delega all’art. 7 c. 1 lett. “h”, che aveva chiesto al Decreto attuativo del FOIA la previsione di sanzioni chiare e puntuali per i casi di diniego illegittimo di accesso a carico delle amministrazioni che non avessero ottemperato agli obblighi normativi in questione, accanto alle “procedure di ricorso all’ANAC in materia di accesso civico e in materia di accesso”.

7. Competenza

Parlamento nazionale

8. Comparazione

Mentre nel Regno Unito il Commissario per l’Informazione (ICO) ha vasti poteri per far rispettare le richieste dei cittadini, con il Foia italiano la PA resta titolare di una discrezionalità molto ampia nella valutazione di un eventuale pregiudizio “concreto” che induca a respingere la divulgazione delle informazioni. Il Foia inglese si caratterizza per il fatto di promuovere sempre la collaborazione tra i vari attori ma con interventi risoluti. Infatti, l’attività dell’ICO non consiste solo nel sollecitare la PA a fornire un riscontro quando la stessa non ha un buon motivo per non farlo, ma è innanzitutto quella di capire i motivi del diniego (provvedendo in questi casi con ammonizioni, se persiste l’inerzia, a obbligare le amministrazioni all’invio di informazioni e delle ragioni che ne hanno giustificato il mancato assenso) verificando se effettivamente esistono i presupposti. Se il richiedente sporge reclamo all’ICO, si prenderà in considerazione la portata, la qualità e la completezza delle ricerche oltre a testare la forza del ragionamento e delle conclusioni. L’ispettore può chiedere di spiegare con maggiori dettagli il diniego dalla PA o di fornire ulteriori elementi di prova. L’ICO non può sanzionare la PA che non riesce a rispettare la legge, né può richiedere di pagare un risarcimento a tutti coloro che violano la legge, ha invece il potere di emettere legalmente un richiamo con decisioni vincolanti. Non sono previste sanzioni pecuniarie o detentive per non aver fornito informazioni su richiesta o per la mancata pubblicazione ma le PA potrebbero essere ritenute responsabili di oltraggio alla corte per non essersi conformate ad un preavviso di decisione, diffida o informativa. Questo potrebbe comportare una sanzione o, in teoria, il carcere per un alto ufficiale delle Amministrazioni. Per ulteriori dettagli al riguardo si veda Foia, i poteri (vincolanti) dell’ICO in UK a confronto con quelli Anac

9. Esperienza

Indicare la propria esperienza, in termini di titoli, esperienze lavorative, casi concreti affrontati o di qualsiasi altro tipo di esperienza, che sia collegata o rilevante rispetto all'oggetto della proposta MAX 1000 caratteri Da grande appassionato ho l'orgoglio di far conoscere alla società, tramite articoli pubblicati su testate online autorevoli e specializzate, i risultati dei miei esperimenti e ricerche di studio in materia di Trasparenza e Anticorruzione. In qualità di CITTADINO ho fornito dei contributi operativi sugli obblighi informativi delle PA durante il processo di formazione che ha portato alla normazione definitiva del FOIA italiano depositando presso la I Commissione (Affari costituzionali, della PdC) della Camera dei deputati, delle riflessioni circa la criticità sull'introduzione delle Banche Dati (centralizzate). Il 3 novembre 2016, dopo la pubblicazione in G.U. del D.lgs 97/2016, l'autorevole rivista online ForumPA ha pubblicato I dati a pubblicazione obbligatoria ancora vigenti e quelli introdotti dal FOIA, un mio articolo sull'argomento