Francesco Addante
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SOMMARIO
La presente relazione si compone di:
- ELENCO delle Proposte e Richieste di precisazione
- SINTESI dei contenuti
- CONTENUTI delle Linee guida in consultazione
- SCHEMA MODELLO DI PUBBLICAZIONE Elenco delle integrazioni, correzioni, modifiche, suggerimenti e precisazioni
- All.1 Modello di pubblicazione rivisto e completo delle modifiche, integrazioni, suggerimenti e precisazioni
1. ELENCO delle Proposte e Richieste di precisazione
Il presente contributo si compone delle seguenti osservazioni/suggerimenti:
- PTPCT (Cap.2)
- PROPOSTA n.1: suggerire un sistema che tracci la mancata comunicazione tra chi detiene il dato e chi lo deve trasmettere o pubblicare
- PROPOSTA n.2: il tracciamento è necessario per individuare le responsabilità in caso di rilievo per mancata o carente pubblicazione
- PROPOSTA n.3: fornire dettagli circa l'esatta individuazione della posizione giuridico ed economica o dirigenziale del dipendente che dovrà ricoprire la funzione del "Responsabile della pubblicazione"
- Schema di Pubblicazione: modifiche all'All.1 della Delibera Civit n.50/2013
- RICH PRECISAZIONE n. 4: l'art 29 del nuovo Codice degli Appalti si riferisce all'atto amministrativo e non al verbale, infatti, quest'ultimo non è un provvedimento, tantomeno un atto amministrativo. Si dovrebbe suggerire di pubblicare una determina dirigenziale, in ogni circostanza di esclusione, (e ammissione), in riferimento ad ogni momento endoprocedimentale della procedura di gara, ciascuna collegata alla precedente. Gli atti non possono che intendersi amministrativi perchè solo un provvedimento che nella forma dell'atto ammnistrativo assume ed esplica una decisione (di volta in volta) sulla base di presupposti di fatto e di diritto e firmato dal dirigente, soprattutto quando è soggetto diverso dall'Autorità di gara, può produrre effetti giuridici sugli interessati e consentire l'eventuale proposizione del ricorso (come riferiscono le stesse modifiche apportate dal Codice degli Appalti al Codice del processo amministrativo nel riferirsi alla mancata pubblicazione degli atti)
- PROPOSTA n. 5: si suggerisce di unificare in "Bandi di Gara e Contratti" di A.T. tutte le informazioni che venivano pubblicate distintamente anche nel "Profilo del Committente"
- PROPOSTA n. 6: circa la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione, trascorso il quinquennio i dati spariscono dal lato pubblico ma non dalla banca dati interna e non più visibile della P.A. che proprio per questo motivo sarà in grado di continuare a consentirne l'accesso. Si suggerisce di modificare il testo come proposto. Inoltre, apportando le ulteriori modifiche sotto illustrate, si propone di dare maggiore rilevanza alla novazione dell'art. 8 c.3 che prevede un periodo maggiore o minore dei 5 anni.
- Collaboratori e Consulenti (Cap.6)
- PROPOSTA n. 7: tra i soggetti a cui si deve fare riferimento fare cenno anche agli incarichi relativi ai servizi di Arbitrato e Conciliazione
- RICH PRECISAZIONE n. 8: precisare che, essendo escluso dagli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, non dovrà essere pubblicato anche il CIG per gli incarichi di collaborazione e consulenza
- PROPOSTA n. 9: si suggerisce di citare i "patrocini legali" ed altri tipi di incarico analoghi fornendo informazioni di dettaglio per distinguere quelli di "consulenza e collaborazione" da quelli inquadrabili come "contratto di appalto di servizi"
- PROPOSTA n. 10: citare ipotesi (prevedendo differentemente la pubblicazione in 'Personale' rispetto a 'Collaboratori e Consulenti' di A.T.) che possano far comprendere la differenza tra i casi in cui la P.A. autorizzi i propri dipendenti da quelli in cui invece conferisce a personale esterno. Ad esempio: quella del dipendente sia a titolo oneroso che gratuito, del collaboratore/consulente solo a titolo oneroso (quest'ultimo come modificato dalla recente novella), la 'collaborazione' ex articolo 7, comma 6, del D.lgs.n.165/2001, i 'contratti di lavoro' conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, quelli di 'lavoro temporaneo', la 'consulenza tecnica' e la 'difesa in giudizio' se rientranti nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza, e, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, gli incarichi di 'collaudo'/'verifiche di conformità', di 'RUP', o 'Direttore dei Lavori/Esecuzione', di 'verifica delle progettazioni', se conferiti dalle Stazioni Appaltanti a propri dipendenti o a quelli di amministrazioni aggiudicatrici diversa dalla propria o a liberi professionisti esterni, se non inquadrati come contratti di appalto di servizi (art. 37)
- PROPOSTA n. 11 anche se rientranti nel quadro del rapporto di lavoro, precisare tra gli obblighi di pubblicazione in questo ambito (in 'Personale' di A.T.) gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa senza alcuna esclusione
- PROPOSTA n. 12 si suggerisce, sin da ora, (rispetto alla centralizzazione delle informazioni che avverrà entro il 23 Giugno 2017 tramite le Banche dati di cui all’ALLEGATO B articolo 9-bis), di unificare gli obblighi informativi comuni tra quanto richiesto dal Decreto trasparenza (art.18 in 'Personale' e art.15 in 'Consulenti e collaboratori' di A.T.) e quanto prescritto dal Testo unico del Pubblico Impiego (art. 53 del D.lgs. 165/2001 per l'Anagrafe delle Prestazioni presso la PERLAPA del D.f.p.)
- Obblighi informativi che in realtà non sono stati abrogati e altre precisazioni
- RICH PRECISAZIONE n. 13: si suggerisce di specificare le ragioni per le quali gli 'elementi essenziali' (art. 22 c.3) degli 'elenchi di provvedimenti', abrogati dal D.lgs. 97/2016, non dovrebbero in realtà esserlo per effetto dell'introduzione del neo accesso civico (definito "generalizzato" dalle linee guida) di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013. Infatti, se tale principio fosse confermato avrebbero diritto a non ritenersi abrogati anche tutti gli altri (come i dati relativi ai livelli di 'benessere organizzativo' o i risultati delle indagini di 'customer satisfaction') adempimenti informativi (e non solo quello in questione), salvo quelli che invece possono ritenersi non effettivamente eliminati perchè sono sopravvissute le corrispondenti disposizioni sancite dalla Legge anticorruzione. Inoltre, tale ragionamento non risulta essere valido in ragione del costrutto per il quale l'accesso civico definito (erroneamente) "generalizzato" si basa sul fatto che le informazioni che potrebbero essere visibili con tale modalità sono conoscibili, in modo reattivo, solo da tutti quelli che le richiedono, e non da tutti, in modo proattivo, come, invece, accade con i dati a pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale e per il quale avrebbe, forse e invece, senso far valere tali ragioni
- RICH PRECISAZIONE n. 14: si suggerisce di precisare meglio i motivi che hanno indotto a stabilire che l'omessa pubblicazione dei dati relativi agli incarichi politici/dirigenziali e di collaborazione/consulenza non comporti più l'applicazione della specifica sanzione del divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti pubblici vigilati istituiti, vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società si riscontri la mancata o incompleta pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte dagli stessi art. 14 e 15 del D.lg. 33/2013. Nel caso tale convincimento non sia più confermato si chiede di eliminarlo nella versione definitiva.
- PROPOSTA n. 15: si suggerisce di indicare nell'allegato 1 schema alle costituende linee guida che la pubblicazione tempestiva dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo si riferisce a quella che viene effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione
- PROPOSTA n. 16: si consiglia l'integrazione degli allegati grafici (1 e 2) del D.p.c.m. 29 aprile 2016 nello stesso schema di pubblicazione All. 1 come indicazioni immediata di riferimento
- RICH PRECISAZIONE n. 17: in riferimento alla relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile, si suggerisce di precisare meglio i motivi che hanno indotto a stabilire che occorre riferirsi sia a quelli recepiti che quelli ai quali la P.A. abbia ritenuto di conformarsi
- PROPOSTA n. 18: in merito agli atti conclusivi adottati dagli OIV, tra le specifiche direttive che saranno adottate dal D.f.p., si suggerisce di riportare anche il riferimento allo schema di decreto dell’Elenco Nazionale dei Componenti degli OIV in via di approvazione
- RICH PRECISAZIONE n. 19: per quanto concerne i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 37 non si riporta alcun riferimento all'art. 8 della Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016, tantomeno si analizzano le novità scaturite con l'implementazione del BDAP. Entrambe le disposizioni ritengono assolti, (per il BDAP limitatamente ai lavori ed esclusi i dati che non sono acquisiti ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG e AVCPASS come previsto dall'art. 9 della stessa Delibera) gli adempimenti informativi previsti dall'art. 1 c.32 della L.190/2012
- RICH PRECISAZIONE n. 20: se non si prevedono, a breve scadenza, dettagli esecutivi circa la centralizzazione delle relative informazioni attraverso le Banche Dati di cui all'All. B si consiglia di fornire, nell'immediato, istruzioni operative affinchè le P.A. possano rendere evidenti sui propri siti web istituzionali le informazioni richieste dal BDAP.
- RICH PRECISAZIONE n. 21: in relazione agli adempimenti informativi previsti dall'art. 1 c.32 della L.190/2012 e anche al fine di una razionalizzazione normativa regolamentare o di un adeguamento dei sistemi informatici dell'ANAC, si suggerisce di fornire, con particolare riferimento ai contratti di importo inferiore a 40.000 euro, istruzioni operative dettagliate (elenco esemplificativo orientativo di alcune fattispecie incluse ed escluse) di tutti quei dati che non acquisibili ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS (ed esclusi dal BDAP) devono ancora, secondo l'art. 9 della Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016, essere resi evidenti con la comunicazione (link al file XML) da parte delle P.A. attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet. Nel caso in cui tale indicazioni non siano oggetto della trattazione delle linee guida in esame si suggerisce di segnalare nelle stesse che lo si farà in altra sede con l'indicazione di una scadenza temporale.
- PROPOSTA n. 22: si suggerisce di mettere ben in evidenza nello schema di pubblicazione che dovranno essere pubblicate anche le procedure per l'affidamento “sotto soglia” disciplinate all’art. 36 del nuovo codice degli appalti tra cui gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro
- RICH PRECISAZIONE n. 23: se non si fa riferimento al ciclo di vita dell'opera pubblica (articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del previgente Codice dei contratti e al riguardo i relativi comunicati AVCP): dall'aggiudicazione al collaudo, si suggerisce di definire cosa s'intende per 'Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione' (riportata all'art. 29 del D.lgs. 50/2016) e se di essi fanno parte altri eventi particolari. Nel caso in cui tale indicazioni non siano oggetto della trattazione delle linee guida in esame si suggerisce di segnalare nelle stesse che lo si farà in altra sede con l'indicazione di una scadenza temporale.
- RICH PRECISAZIONE n. 24: in riferimento alla "Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione", di cui all'art. 38 del D.lgs. 33/2013, si suggerisce di riportare le ragioni che hanno indotto a precisare che l'abrogazione della disposizione che prevedeva la pubblicazione delle valutazioni "ex ante" in riferimento a "gli esiti delle valutazioni ex post" è coerente con l'introduzione dell'accesso FOIA e la prossima apertura delle Banche dati.
- RICH PRECISAZIONE n. 25: si suggerisce di riportare le ragioni che hanno indotto a precisare che 'gli obblighi di trasparenza relativi agli atti di governo del territorio di cui all’art. 39 sono stati semplificati dal d.lgs. 97/2016 anche in considerazione dell’introduzione dell’accesso civico' definito 'generalizzato' dalle linee guida in esame.
- Il Potere sostitutivo è sempre e comunque esercitabile
- RICH PRECISAZIONE n. 26: non si condivide la precisazione secondo cui non sia piu` necessaria la presentazione di un eventuale riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo visto che tale facoltà è ancora esercitabile per tutti i procedimenti amministrativi, quali quelli di un'istanza di accesso civico ai sensi della L.241/90, legge quest'ultima sopravvissuta alla revisione della normativa in materia dopo le novazioni introdotte dal D.lgs. 97/2016. Se vi sono controdeduzioni a tale tesi nel merito della questione si suggerisce di segnalarle. Nel caso in cui, invece, tale convincimento non sia più confermato si chiede di eliminarlo nella versione definitiva.
2. SINTESI dei contenuti
La proposta di linee guida in consultazione si compone dei seguenti argomenti:
- Rinvio ad altre Linee Guida in corso di adozione
- Società ed Enti di diritto privato
- Operatività del principio della compatibilità
- Ordini professionali
- Agenzia del Demanio
- Ambito soggettivo
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- Agenzia delle Entrate e Agenzia delle dogane e dei Monopoli
- Agenzia del Demanio
- Autorità Amministrative indipendenti
- Regioni a statuto speciale e Provincie autonome
- Organi costituzionali
- PTPCT (Cap.2)
- Unificazione del PTTI e del PTPC in PTPCT
- Disciplina più nel dettaglio delle funzioni dei diversi soggetti
- Chiara identificazione della sezione relativa alla trasparenza
- Definizione degli obiettivi strategici da parte degli organi di indirizzo politico
- Coordinamento tra gli obiettivi di Trasparenza, di Programmazione strategico-gestionale e Performance
- Atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi
- Indicazione essenziale dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna della fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione
- Nuova figura del Responsabile della pubblicazione rispetto all'All. 1 della ex delib Civit 50/2013
- La funzionalità dell'elenco dei responsabili per l'individuazione delle responsabilità
- L'assenza degli obiettivi strategici e dell'indicazione dei responsabili costituisce mancata adozione del PTPCT
- MOG 231 al posto del PTPCT per le società e gli altri Enti di diritto privato
- Unicità del RPCT salvo organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio
- Schema di Pubblicazione: modifiche all'All.1 della Delibera Civit n.50/2013
- Indicazione in A.T. della mancanza nei casi in cui non ricorra una delle fattispecie dei dati da pubblicare
- Atti degli OIV una sola volta in "Controlli e rilievi sull'amministrazione"
- Ministro della Giustizia: sottosezione in A.T. "amministratori ed esperti"
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla Criminalità Organizzata: sottosezione in A.T. "amministratori ed esperti"
- Prefetture: sottosezione in A.T. "amministratori ed esperti ex art.32 d.l. 90/2014"
- Società partecipate: sottosezione in A.T. 'provvedimenti di cui al co. 5 e 6 dell'art. 19 del d.lgs. 175/2016'
- Pagamenti dell'Amministrazione: sottosezione in A.T. 'Indicatore di tempestività dei pagamenti' per acquisti di beni, servizi e forniture
- In 'Opere Pubbliche' link a 'Bandi di Gara e Contratti' per la programmazione
- In 'Opere Pubbliche' per i Ministeri: documento pluriennale di pianificazione per la programmazione e link ad altra sezione del sito o alla Banca dati per 'tempi, i costi unitari e indicatori di realizzazione'
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici: pubblicazione su Profilo committente e MIT
- Servizio sanitario nazionale e regionale: sottosezione in A.T. (Pagamenti dell'amministrazione) delle Spese e pagamenti effettuati per tipologia di lavoro, bene o servizio e 'Criteri di formazione delle liste di attesa' in 'Servizi erogati'
- Obbligo di pubblicazione previsti dall’art. 14 (Dirigenti) e non invece dall'art. 15 (Consulenti) per tutti i soggetti appartenenti alla dirigenza sanitaria
- Servizio sanitario nazionale: rispetto degli obblighi di pubblicazione anche per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita`sanitarie
- Collaboratori e Consulenti (Cap.6)
- Distinzione tra art.37 "Bandi di gara e Contratti" e art.15 "Consulenti e collaboratori"
- Indicazione in art. 15 dei Commissari esterni membri di commissioni concorsuali e dei componenti del Collegio sindacale/Revisori dei Conti
- Distinzione degli incarichi conferiti o autorizzati da un'Amministrazione ai propri dipendenti in sottozione di A.T. "Personale" e non "Consulenti e collaboratori"
- Obblighi informativi che in realtà non sono stati abrogati e altre precisazioni
- Non vi saranno più limitazioni alla pubblicazione di dati delle Agenzie fiscali
mentre in realtà non è stata abrogata la pubblicazione di:
- 'autorizzazioni e concessioni, concorsi, prove selettive e progressioni di carriera'
- 'elenchi di provvedimenti' e atti istruttori, ciascuno con l'indicazione dei suoi elementi essenziali: contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista
- 'risultati del 'monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali'
- La pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte è da ritenersi tempestiva
- Sanzioni previste dal comma 7 dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016 per enti e società controllate e partecipate [rimando ad articoli 22 c.4 (resp dirig), 46 (danno all'immagine P.A.) e 47 c.2 del D.lgs. 33/2013 (sanzione amministrativa pecunaria)]
- Controllo dell'avvenuta pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 22 del D.lgs. 33/2013 sul proprio sito prima del pagamento
- In riferimento agli enti pubblici vigilati istituiti, vigilati o finanziati dalle P.A. e dalle società, l'omessa pubblicazione dei dati relativi ad incarichi politici/dirigenti (Art.14) e consulenti (Art.15) non comporta più l'applicazione della specifica sanzione del divieto di erogare somme
- In relazione alle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentate l'art. 22 si applica anche a tutte le società partecipate che hanno emesso strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015
- Gli schemi che le P.A. devono utilizzare per la predisposizione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi sono quelli indicati dal D.p.c.m. 22 settembre 2014 aggiornato al D.p.c.m. 29 aprile 2016 (vedasi Allegato 1 e 2)
- In virtù dell'armonizzazione contabile viene esteso l' obbligo di pubblicazione del Piano degli indicatori di Bilancio agli Enti territoriali
- In merito agli atti conclusivi adottati dagli OIV si rimanda alle specifiche direttive che saranno adottate dal D.f.p.
- In relazione ai "Dati sui servizi erogati" si chiarisce che i "gestori di pubblici servizi" sono tutti i soggetti che effettivamente erogano i servizi pubblici, a prescindere dalla loro natura giuridica e dalle modalità organizzative
- Nel numero delle imprese creditrici sono ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle P.a., ovvero i singoli professionisti
- Ai fini dell'attuazione di tali obblighi per i Ministeri valgono gli art. 9 e 10 del D.p.c.m. 22 settembre 2014 (già accennato per il Bilancio) e la Circolare RGS MEF Prot 2565 del 14 gennaio 2015, n. 3
- Tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a pubblicare rientrano anche il Documento programmatico preliminare e i Piani delle attivita` estrattive
- Il Potere sostitutivo è sempre e comunque esercitabile
3. CONTENUTI delle Linee guida in consultazione
Rinvio ad altre Linee Guida in corso di adozione
- Art.14 del D.lgs.33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali),
- Società ed Enti di diritto privato,
- Compatibilità di:
- Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed Enti di diritto privato,
- Società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse)
- Come riporta, anche il Par. "4.1. Ambito soggettivo" della proposta "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico" il principio della compatibilità non è operante per quel che riguarda l’accesso ai dati aggiuntivi ma concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle pecularietà organizzative e funzionali delle diverse tipologia di Enti, e non in relazione alle pecularietà di ogni singolo Ente.
-
Questo tra cui:
- Ordini professionali
- Agenzia del Demanio
Ambito soggettivo
La proposta di linee guida chiarisce che:
- per ciò che riguarda gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali possono ad essi ricondursi la natura di ciascun Ente derivata dalla qualificazione normativa o dalle rispettive disposizioni statuarie e regolamentari nonchè dagli indici di riconoscimento della natura pubblicata elaborati dalla giurisprudenza
- Agenzia delle Entrate e Agenzia delle dogane e dei Monopoli sono enti pubblici non economici a cui si applica la trasparenza con gli stessi criteri validi per tutte le altre P.A.
- Agenzia del Demanio è un ente pubblico economico a cui si applica la trasparenza con gli adattamenti secondo il principio di compatibilità
- Autorità Amministrative indipendenti: sono quelle indicate nell'elenco relazione illustrativa del D.lgs. 97/2016
- Regioni a statuto speciale e Provincie autonome: le personalizzazioni che possono realizzare in ragione della pecularietà dei propri ordinamenti si riferiscono esclusivamente alle forme e modalità attuative e non a deroghe ai contenuti del D.lgs. 33/2013 che limitino i contenuti degli obblighi di trasparenza
- Organi costituzionali, quelli a rilevanza costituzionale e i loro apparati: pur auspicando un progressivo adeguamento, sono esclusi dall'ambito di applicazione, perchè non considerati dal legislatore
PTPCT (Cap.2)
Tra le modifiche più importanti del d.lgs. n. 33/2013 di carattere generale di maggior rilievo, “il d.lgs. 97/2016 ha definitivamente sancito l'"unificazione” e la “piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità sul PN.A 2016 (cfr. § 4)”
Rispetto alle versioni previgenti del Decreto Trasparenza e della Legge Anticorruzione il Decreto legislativo 97/2016 disciplina, più nel dettaglio le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche: l'Organo di indirizzo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
- Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza
- Elemento necessario dei contenuti di tale sezione è la definizione da parte degli organi di indirizzo degli obiettivi strategici
- Deve essere assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel P.T.P.C.T. rispetto a quelli degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale nonchè con il Piano delle Performance
- La sezione del P.T.P.C.T. sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni Ente, l'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati
- Caratteristica essenziale è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna dei queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione
- Rispetto al par 2.2. della ex delib Civit 50/2013 circa il modello organizzativo che deve essere adottato, la proposta di linee guida in consultazione, in conformità al neo c. 1 dell'art. 10 del D.lgs. 33/2013 e all'introduzione della nuova figura del soggetto responsabile della pubblicazione, si focalizza anche su chi deve pubblicare i dati e individuarli ed elaborarli e non solo su chi li deve trasmettere (alla Banca dati comune) specificando che l'atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi che dovrà essere garantito deve riportare l'indicazione dei nominativi mentre prima con l'all.1 (versione precedente alla errata corrige di settembre 2013) lo schema di pubblicazione citava gli uffici
- Si rafforza tale concetto stabilendo che non potrà mancare uno schema in cui sarà espressamente indicato ciascuno dei soggetti responsabili individuati per ognuna delle attività e che l'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità che il D.lgs.33/2013 articola con riferimento ad ognuno dei soggetti considerati
- L'assenza degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione individuati nella sezione trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, documenti e informazioni è configurabile come mancata adozione del P.T.P.C.T. con conseguenti sanzioni pecuniarie in quanto tali elementi costituiscono contenuto necessario. A stabilirlo è il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.
- PROPOSTA n.1 Nel caso di enti di maggiore dimensione se le fasi (reperimento/individuazione, elaborazione, trasmissione alla banca dati, pubblicazione) saranno ripartite tra più soggetti è necessario suggerire di creare un sistema informatizzato che lasci traccia della mancata comunicazione del dato da parte di lo detiene perché lo elabora a chi lo deve trasmettere o direttamente pubblicare.
- PROPOSTA n.2: Il sistema di tracciamento dei flussi informativi da un soggetto all'altro serve proprio per individuare le responsabilità in caso di rilievo per mancata pubblicazione. Ovviamente non potrà essere ritenuto responsabile chi non pubblica o trasmette perché non riceve il dato da chi lo elabora, nè potrà essere incaricato della pubblicazione chi non è in grado di gestire il dato perchè non lo genera
- PROPOSTA n.3 La novella introduce, in particolare, la figura del "Responsabile della pubblicazione" quale destinatario dell’attivazione del procedimento disciplinare per mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione, motivo per cui, considerando le diverse responsabilità e le diverse funzioni/prerogative che possono essere attribuite ad un dipendente (funzionario, dirigente o nessuno dei due) sarebbe opportuno obbligare le amministrazioni a stabilire, nei loro atti organizzativi interni, chi avrà la responsabilità della pubblicazione, differentemente da chi invece sarà tenuto all'elaborazione, reperimento e trasmissione (dove per trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l’immissione dei dati nell'archivio sia la confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione) dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale
- Per le società e gli altri Enti di diritto privato, ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina della trasparenza, l'adozione del P.T.P.C.T. corrisponde all'adeguamento dei MOG 231
- Il D.lgs. 97/2016 nelle modifiche apportate all'art. 1 c.7 predilige un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, figura che dovrà occuparsi di svolgere la regia complessiva. La proposte di linee guida in consultazione considerano la possibilità di affidare tale ruolo a due soggetti distinti (il Responsabile della Trasparenza è ancora ravvisabile nel D.lgs.33/2013) solo in presenza di organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio nel qual caso sarà necessario da parte delle P.A. chiarire espressamente le motivazioni nei provvedimenti di nomina e garantire il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili.
Schema di Pubblicazione: Modifiche all'All.1 della Delibera Civit n.50/2013
- Nei casi in cui l'amministrazione non ricorra una delle fattispecie dei dati da pubblicare (ad esempio nell'amministrazione non ci sono dirigenti o enti controllati) la proposte di linee guida invitano a indicare detta mancanza con un'apposita nota all'interno della sottosezione Amministrazione trasparente alla quale il dato si riferisce ("Cap. 3 Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione")
- Al par. 5. "Art. 12 - Atti di carattere normativo e amministrativo generale", dato che sia l'art. 12 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale) che l'art. 31 (Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione) prevedono contestualmente la pubblicazione degli atti degli OIV, la proposta di linee guida stabilisce che per ragioni di semplificazione, tali informazioni vanno pubblicati una volta sola nella neo sottosezione di 3° liv "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" all'interno della sottosezione di 2° livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione".
Pertanto le Attestazioni OIV (o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione) passano da
"Disposizioni Generali/Attestazioni/Attestazioni OIV o struttura analoga"
a
"Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe/Atti .."
- Obblighi di pubblicazione concernenti gli "amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi" di cui all'art.15-ter (Cap.7): in A.t. di sito del Ministro della Giustizia deve essere creata una sottosezione, all'interno di "consulenti e collaboratori" denominata "amministratori ed esperti" (non previsto nell'Allegato in consultazione) e collegato con un link ai dati previsti dall'art. 15ter c.1: "incarichi, autorità conferente, data di attribuzione e cessazione, acconti e compenso finale liquidati”.
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla Criminalità Organizzata: in A.t. di sito dell'Agenzia deve essere creata una sottosezione, all'interno di "consulenti e collaboratori" denominata "amministratori ed esperti" (non previsto nell'Allegato in consultazione). Trattasi degli stessi obblighi di pubblicazione previsti per l’Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia in riferimento incarichi conferiti ai tecnici e altri soggetti qualificati
- Prefetture: in A.t. di sito deve essere creata una sottosezione, all'interno di "consulenti e collaboratori" denominata "amministratori ed esperti ex art.32 d.l. 90/2014" (non previsto nell'Allegato in consultazione) in cui pubblicare i dati relativi ai provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi dei commissari straordinari ed esperti che hanno il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa suddivisi per annualità e per tipologia di incarico
- Amministrazioni titolari di partecipazione di controllo in società (nonchè dalla società): sottosezione "Società partecipate/provvedimenti società partecipate" della Sezione "Amministrazione Trasparente": provvedimenti e contratti di cui co. 5 e 6 dell'art. 19 del d.lgs. 175/2016. I provvedimenti in questione sono quelli per cui le amministrazioni fissano, per le società in controllo pubblico, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.
- L'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e il numero delle imprese creditrici passano da un solo obbligo informativo relativo a:
"Pagamenti dell'amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti/Indicatore di tempestività dei pagamenti/Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture" (Indicatore di tempestività dei pagamenti)
a più obblighi informativi tra cui in particolare (evidenziato nelle costituende linee guida) relativi a
"Pagamenti dell'amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti/Ammontare complessivo dei debiti"
- RICH CHIARIMENTO n.4 In riferimento all'art. 37(Cap. 17) del D.lgs.33/2013 in combinato disposto con l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, la proposta di linee guida in consultazione stabiliscono che le P.A. siano tenute a pubblicare nella sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" in "Amministrazione trasparente" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.lgs. 50/2016, come indicato nell'Allegato 1 schema di pubblicazione, "nonchè i 'verbali' delle commissioni di gare nel rispetto della normativa sulla riservatezza"". Ebbene, l'art 29 si riferisce all'atto amministrativo e non al verbale. Si è inteso fare riferimento a quest'ultimo perchè rispetto ad una determina dirigenziale conclusiva riprende le “esclusioni” dalla procedura di affidamento e le “ammissioni”. Tuttavia il verbale non è un provvedimento, tantomeno un atto amministrativo.
Pertanto per ottemperare alla normativa si renderebbe necessario pubblicare, a più riprese e in ogni circostanza di esclusione, una specifica determina in cui viene dettagliatamente descritto tutto ciò che è avvenuto nelle fasi endoprocedimentali che si possono verificare, di volta in volta, sia nella fase di verifica dei requisiti che in quella, eventuale, di verifica di congruità dell’offerta, a differenza di quanto semplicemente riporta, ad esempio, la sola determina dirigenziale di approvazione definitiva. Infatti quest’ultimo atto amministrativo, generalmente, si limita a ufficializzare solo le decisioni assunte dall’esito dei singoli momenti endoprocedimentali e quello finale, anche se con le dovute motivazioni.
PROPOSTA n.5 Inoltre, così come recita la stessa norma che sembra unificare il 'profilo del committente' a quella in 'Amministrazione trasparente', sarebbe opportuno suggerire di far confluire tutti questi dati in unica sotto sezione "Bandi di Gara e Contratti" anzichè separatamente in quest'ultima e in quella adibita al 'profilo del committente' anche se le stesse informazioni possono essere collegate tramite un link o ad altri parti del sito web (come propongono di fare le costituende linee guida).
- Le costituende linee guida al CAP 18 stabiliscono (ma senza indicarlo nell'allegato 1 schema di pubblicazione) che 'ai fini dell’adempimento al co. 2 dell’art. 38, e` necessario che le stazioni appaltanti procedano ad inserire, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere Pubbliche” del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale alla sezione “contratti e appalti” (in realtà Bandi di Gara e Contratti), ove risultano pubblicati i dati relativi alla programmazione delle opere pubbliche
- Il co. 2 bis chiarisce che per i Ministeri gli atti di programmazione delle opere pubbliche sono contenuti nel documento pluriennale di pianificazione previsto dalla disciplina in materia di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche, di cui al d.lgs. n. 228/2011, art. 2. L’obbligo di pubblicazione (relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate) puo', pertanto, considerarsi assolto anche attraverso un collegamento tramite link ad altra sezione del sito o alla banca dati.
- Inoltre si fa presente che per quanto riguarda le modalita` da seguire per la pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, da effettuarsi ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’Autorita`, con comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016, ha precisato che nelle more dell’adeguamento definitivo dei sistemi informatici al fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall’art. 21, comma 7 del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Le costituende linee guida al CAP 20 stabiliscono che 'ai fini dell’adempimento dell’art.41 tutte le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionale, delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere nonche´ di tutti gli enti, agenzie ed organismi pubblici che svolgono attivita` di programmazione e fornitura dei servizi sanita' dovranno attivare nella propria sezione “Amministrazione Trasparente”, anche in coerenza con quanto previsto dalle specifiche disposizioni di settore, una sottosezione ("Pagamenti dell'amministrazione\Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale") relativa alle spese sostenute contenente i dati di cui al co.1 bis (ossia spese e pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio) organizzati secondo le prescrizioni ivi contenute. In aggiunta a quanto gia` previsto ne co. 6, viene richiesta anche la pubblicazione dei criteri di formazione delle liste di attesa (Servizi erogati/Liste di attesa).
- Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti sanitari il co.3 dell'art. 41 d.lgs. 33/2013 rinvia per un refuso all’art.15 del medesimo decreto legislativo dedicato agli "Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" anziché all'art.14 dedicato agli "Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali".
A tale riguardo le costituende linee guida ritengono che tutti i soggetti appartenenti alla dirigenza sanitaria (specificati all’art. 41, co. 2 e quindi anche il direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, i responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse) debbano assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14, al fine di non creare situazioni di disparita` di trattamento fra comparti e all’interno di enti.
- Gli enti operanti nel servizio sanitario nazionale sono tenuti, altresi`, al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, avendo riguardo anche alle disposizioni contenute in atti vincolanti o accordi, quale, ad esempio, l’Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, recante la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita` sanitarie.
- PROPOSTA n. 6 circa chiarimenti maggiormente comprensibili riguardo alla "decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione". Trascorso il quinquennio l'ultimo comma introdotto all'art.8 non sottointende che debba sparire la sezione di archivio (a meno che non ci si riferisca all'archivio lato pubblico) ma alla garanzia di accessibilità: "Decorsi i termini di pubblicazione, i relativi dati sono accessibili." Quindi si propone di modificare la proposta di linee guida in modo che nella versione definitiva il testo corretto sia quello di seguito indicato:"Pertanto non sono più pubblicati (visibili sul sito web) e rimossi dal lato pubblico ma archiviati (nel lato back-end o nella banca dati della P.A.) e sempre disponibili a chi possa chiederli"
- Inoltre nella trattazione si accenna solo in conclusione al periodo maggiore o minore dei 5 anni fissato con le nuove disposizioni dell'art. 8 c.3.
Quindi si propone di darne maggiore rilevanza citandolo prima in questo modo: sulla base di una "valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso" viene sancito dall'ANAC (anche di intesa con il Garante della Privacy) la previsione di un periodo di permanenza di pubblicazione superiore o inferiore rispetto a cinque anni, termine, quest'ultimo che era stato stabilito dalle norme previgenti.
Collaboratori e Consulenti (Cap.6)
- La proposta di linee guida chiarisce bene il sottile filo di demarcazione tra fattispecie di cui all'art.37, riconducibile al D.lgs.50/2016, e qualificato come "contratto di appalto di servizi" che va pubblicato in "Bandi di gara e Contratti" e "prestazione d'opera intellettuale", di cui all'art.15 che, invece, si riferisce a "Consulenti e collaboratori", tra i quali devono essere inseriti anche i Commissari esterni membri di commissioni concorsuali e i componenti del Collegio sindacale e dei Revisori dei conti.
PROPOSTA n. 7: AGGIUNGERE gli incarichi relativi ai servizi di Arbitrato e Conciliazione (vedi faq C1 Tracciabilità flussi finanziari)
- RICH CHIARIMENTI n. 8 nel caso in cui l’oggetto della prestazione non rientri nella fattispecie di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013, riconducibile al D.lgs.50/2016, e qualificato, quindi, come "contratto di appalto di servizi" da pubblicare in "Bandi di gara e contratti" e sia invece una "prestazione d'opera intellettuale" di cui all'art. 15 del Decreto Trasparenza che si riferisce a "Consulenti e collaboratori", si chiarisca che non si rende necessario richiedere e indicare il CIG (come, invece, avviene per l'appalto di servizi) tra i dati a pubblicazione obbligatoria in quanto esclusa dalla disciplina in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (determinazione ex AVCP n. 4/2011, par. 3.12).
- PROPOSTA n. 9 Prevedere tra gli obblighi informativi sia nell'allegato schema di pubblicazione (come esempio orientantivo il riferimento a questo tipo di incarico o analoghi) che nelle stesse linee guida anche i contratti relativi ai patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.3 e faq D6 Tracciabilità flussi finanziari). Tali contratti sono individuati come incarichi di consulenza, motivo per cui la P.A. è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 a pubblicare le informazioni nella sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”. (FAQ Trasparenza 6.6 e 17.4).
Fattispecie differente è, invece, l'affidamento della complessiva gestione del servizio legale per la quale ha luogo una procedura di appalto ed è prevista la pubblicazione in "Bandi e Contratti". A tale riguardo si è espressa l'ANAC con Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016 e un orientamento giurisprudenziale ripreso dall'articolo di ItaliaOggi "La difesa in giudizio è appalto".
- Mentre invece devono essere inseriti nella sezione "Personale" gli incarichi conferiti o autorizzati da un'Amministrazione ai propri dipendenti.
PROPOSTA n. 10 Al riguardo si suggerisce di approfondire la questione prevedendo le seguenti ipotesi e distinguendo, per alcuni casi specifici, gli incarichi di consulenza che le Amministrazioni autorizzano ai propri dipendenti da quelli conferiti a personale esterno:
- gli incarichi di consulenza tecnica su nomina del Tribunale soggetti o meno alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, tra gli altri con oneri a carico della finanza pubblica, in quest'ultimo caso, qualora la retribuzione sia a carico delle parti in causa (Vedasi FAQ Trasparenza 5.21)
- gli incarichi conferiti da parte di Amministrazioni Statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc rientranti, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza e per i quali sussiste, ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione (Vedasi FAQ Trasparenza 5.18)
- gli incarichi di collaborazione o consulenza (sia a titolo oneroso che gratuito Vedasi FAQ Trasparenza 6,7) compresi quelli conferiti antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 se gli stessi mantengono i loro effetti anche successivamente o compensati, in un momento successivo all’entrata in vigore del decreto, con una integrazione dell’emolumento inizialmente pattuito (Vedasi FAQ Trasparenza 6.3) e i cui compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o del collaboratore e consulente (Vedasi FAQ Trasparenza 6.4)
- gli incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 (Vedasi FAQ Trasparenza 8.3 e 17.6) (per analogia si possono comprendere: gli incarichi per lo svolgimento incentivato dal Codice degli Appalti come RUP, o Direttore dei Lavori/Esecuzione e le attività di verifica delle progettazioni (e non più per il Progettista, incentivo ora eliminato) se conferiti dalle Stazioni Appaltanti a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici per i quali l’amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito web istituzionale i relativi dati nel secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” o a liberi professionisti esterni, se non inquadrati come contratti di appalto di servizi (art. 37).
Per gli incarichi affidati a professionisti esterni con contratto di appalto di servizi, la normativa a cui il codice degli appalti dedica una sezione e trattazione specifica e diversa dagli altri servizi e in particolare rispetto a quelli di prestazione intellettuale, fa riferimento a Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (deliberata dal Consiglio il 14 settembre 2016)
- gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa senza alcuna esclusione (come ad esempio quelle di Posizione Organizzativa in riferimento all'indennità di posizione e risultato, o di disagio e similari)
Per quest'ultimi la FAQ Trasparenza 8.2 stabilisce che sono esclusi dagli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 in quanto rientranti nel quadro del rapporto di lavoro (eppure l'Allegato 1 della Delibera ex CiVIT n.50/2013 stabilisce che devono essere pubblicati anche quelli dell'art.53 del D.lg.165/2001 che già vengono trasmessi all'Anagrafe delle Prestazioni del D.f.p.)
- PROPOSTA n. 11. Si propone, invece, di renderli evidenti, considerando che si tratta di soldi pubblici, che ai sensi del c.5 dell'art. 7 bis sono informazioni che devono essere pubbliche ("le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza"), e che riguardano materie analoghe a quelle in tema di concorsi, progressioni di carriera, e altre questioni simili, una delle aree definite a maggior rischio corruzione.(art.1 co. 16 lett 'd)' della L.190/2012)
- PROPOSTA n. 12 In attesa della piena operatività della disposizione che prevede la centralizzazione delle informazioni nelle Banche dati di cui all'All B del D.lgs. 33/2013 si suggerisce, sin da ora, di unificare, anche attraverso apposite indicazioni nell'Allegato 1 schema di pubblicazione, gli obblighi informativi comuni tra quanto richiesto dal Decreto trasparenza e quanto prescritto dal Testo unico del Pubblico Impiego.
Infatti sia gli adempimenti informativi relativi ad incarichi di consulenza e collaborazione che quelli concernenti i dipendenti interni alla P.A. hanno dati in parte uguali e quindi ridondanti tra quanto prevedono gli art.18 (incarichi conferiti ai dipendenti pubblici) e art.15 (consulenti e collaboratori) del D.lgs. 33/2013 e quanto stabilito dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001, motivo per cui sarebbe necessario stabilire un accentramento di informazioni tramite un unico canale informativo sul sito web istituzionale o di trasmissione all'Anagrafe delle Prestazioni del Dipartimento Funzione Pubblica presso la PERLAPA, costituenda Banca Dati per questa funzione.
Tale proposta viene presentata perchè si ottemperi concretamente alla "razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale" delle P.A. al fine di "eliminare le duplicazioni" cosi' come prevede la lettera "e)" comma 1 dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124 (legge delega del decreto trasparenza), con la "riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche" (lettera "c)" comma 1 dell'art. 7) e al tempo stesso agevolare il cittadino nel reperimento delle informazioni.
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del D.lgs.n.165/2001 (vedi faq C7 Tracciabilità flussi finanziari)
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del previgente Codice degli Appalti), (vedi faq C1 Tracciabilità flussi finanziari);
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196), (vedi faq C1 Tracciabilità flussi finanziari);
Obblighi informativi che in realtà non sono stati abrogati e altre precisazioni
Tra le informazioni a pubblicazione obbligatoria effettivamente abrogate si evidenzia che non vi saranno più limitazioni alla pubblicazione di dati delle Agenzie fiscali.
Mentre tra quelli che, del D.lgs.33/2013 previgente, in realtà, non sono stati abrogati dal D.lgs. 97/2016, risultano quelli indicati di seguito.
Infatti, secondo le costituende linee guida:
- Per effetto dell'art.1 c.16 lett. a) e d) della L. 190/2012 non abrogato, al fine di evitare duplicazioni normative e per ragioni di coordinamento ed armonizzazione, non sono da ritenere, a loro volta, abrogate dal D.lgs. 97/2016 le disposizioni sancite dall'art. 23 del D.lgs.33/2013 (Cap.10) vigente che prevedono la pubblicazione di "autorizzazioni e concessioni, concorsi, prove selettive e progressioni di carriera".
- Per gli stessi motivi di cui sopra, in conseguenza dell'introduzione del neo accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 (definito "generalizzato" dalla proposta di linee guida) non è da ritenere abrogato la pubblicazione di elenchi di provvedimenti e atti istruttori, ciascuno con l'indicazione dei suoi elementi essenziali: contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista) (Art. 23 c.2)
- RICH DI CHIARIMENTI n. 13 Per quale motivo l'introduzione del nuovo accesso civico (e salvo la necessità di garantirlo) dovrebbe far valere le modalità abrogate (contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi) ? Si chiede e si suggerisce di precisare meglio tale motivazione per una maggiore comprensione delle ragioni a sostegno di questa tesi
- Per gli stessi motivi di cui sopra non è da ritenere abrogato la pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali (Cap.11), di cui al previgente c.2 dell'art. 24, disciplinato ai sensi dell'art. 1 c.28 della L.190/2012 non abrogato, mentre permane l'eliminazione dell'onere informativo relativo ai dati aggregati dell'attività amministrativa svolte da ogni P.A.
- Riguardo all'art. 19 (cap.8) la proposta di linee guida in consultazione chiarisce che i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte siano pubblicate tempestivamente al termine delle prove stesse proprio per rendere trasparente il processo di valutazione della commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati.
- Riguardo alle sanzioni previste dal comma 7 dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016 per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo il medesimo rimanda a quelle previste dall'art. 22 c.4 del D.lgs.33/2013 (divieto di erogare somme), dall'art. 46 (responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e dall'art. 47 c.2 (sanzione amministrativa pecunaria).
- Viene precisato l'obbligo da parte delle Amministrazioni di controllare l'avvenuta pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 22 del D.lgs. 33/2013 sul proprio sito, consultando il RPCT o l'OIV prima dell'erogazione delle somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti e delle società di cui all'art. 22
- La novazione introdotta circa il divieto di erogare somme alle partecipate, in caso di mancata pubblicazione che non è più valido nel caso si tratti di “obbligazioni contrattuali per prestazioni” che le stesse hanno svolto per chi le finanzia assieme l'abrogazione riguardo allo stesso contesto operata dall'art. 21 del D.gls 97/2016 in riferimento alla pubblicazione dei dati di cui agli art. 14 (incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e di incarichi dirigenziali) e 15 (collaboratori e consulenti) da parte degli enti pubblici vigilati istituiti, vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società, prima contenuto al c.3 dell'art. 22, hanno indotto la proposta di linee guida a ritenere che l'omessa pubblicazione dei dati citati non comporta più l'applicazione della specifica sanzione del divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti o delle società si riscontri la mancata o incompleta pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte dagli art. 14 e 15 del D.lg. 33/2013
- RICH CHIARIMENTO n.14 Non si comprendono le conseguenze desunte che hanno effetto per tali novazioni: come fa il c.3 dell'art. 22, supposto quanto riferito dal c.4 dello stesso articolo, a determinare che non si applica la sanzione per omissione di pubblicazione se tale carenza dipende dalla mancata comunicazione dei dei dati da parte degli Enti pubblici vigilati istituiti, vigilati o finanziati dalle P.A. e delle Società ? Non può essere una scusante quella di non aver aver ricevuto i dati ? Chi viene ritenuto responsabile ? Solo chi deve fornire i dati ?
Si riportano, nel seguito, il testo normativo in versione integrale:
Art. 22 c.3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti 'dei soggetti' di cui al comma 1, 'nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico' , in applicazione degli articoli 14 e 15.
Art. 22 .c 4 Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata (parte aggiunta) ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
- La novella stabilisce che le disposizioni in materia di trasparenza non valgono per le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE e loro controllate. La proposta di linee guida in consultazione, interpretando tale novazione sulla base di quanto è previsto dalla lettera p) dell'art. 2 del D.lgs.175/2016, chiarisce che l'art. 22 si applica anche a tutte le società partecipate da pubbliche amministrazioni che hanno emesso strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015
- Ai fini della predisposizione dello schema tipo attraverso il quale le P.A. devono, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 33/2013 (Cap. 12) rendere accessibili "i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo" le costituende linee guida fanno presente che le Amministrazioni devono riferirsi al D.p.c.m. 22 settembre 2014 recante la"Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" aggiornato al D.p.c.m. 29 aprile 2016 recante la"Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi" (vedasi Allegato 1 e 2)
- PROPOSTA n.15 Si suggerisce di indicare nell'allegato 1 schema alle costituende linee guida che la pubblicazione tempestiva dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo si riferisce a quella che viene effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione
- PROPOSTA n.16 Si consiglia l'integrazione degli allegati grafici (1 e 2) del D.p.c.m. 29 aprile 2016 nello stesso schema di pubblicazione All. 1 come indicazioni immediata di riferimento
- La proposta di linee guida in consultazione precisa che gli Indicatori di Bilancio, necessari a fornire ai cittadini una facile ed immediata lettura riguardo all'azione degli amministratori in termini di obiettivi, risultati e risorse impiegate (trattandosi di un sistema di fattori misurabili atti a consentire la comparazione fra bilanci di diverse Ammnistrazioni) sono quelli sanciti dall'art. 18bis del D.lgs. 126/2014 («Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni) introdotto dal D.lgs. 118/2011 (armonizzazione dei bilanci) che di fatto estende obbligo di pubblicazione del Piano degli indicatori anche agli enti territoriali rispetto all'originaria indicazione per la quale lo stesso era riservato solo agli enti di cui al D.lgs. 91/2011 (Decreto che rimanda all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 : gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale)
- RICH CHIARIMENTI n.17 Per ciò che concerne l'art. 31 (Cap.13) "Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione", in riferimento alla relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile, la novella chiarisce che trattasi di tutti i rilievi ancorché NON recepiti della Corte dei conti mentre la proposta di linee guida invece stabilisce che occorre riferirsi sia a quelli recepiti che quelli ai quali la P.A. abbia ritenuto di conformarsi.
Si riporta nel seguito quanto citato testualmente dalla proposta di linee guida:
Ad inizio capitolo
"La disposizione è profondamente diversa da quella del testo previgente ove di disponeva che fossero pubblicati soli i 'rilievi' degli organi di controllo interno, nonchè degli organi di revisione amministrativa e contabile, che non fossero stati 'recepiti', insieme con gli atti nei confronti dei quali detti rilievi venivano emessi. In merito all'attività di controllo della Corte dei conti, era previsto l'obbligo di pubblicazione di tutti i rilievi, ancorchè recepiti, espressi dalla Corte. In merito all'attività di controllo della Corte dei conti, era previsto l'obbligo di pubblicazione di tutti i rilievi, ancorchè recepiti, espressi dalla Corte."
A fine capitolo
"l'art. 31, lasciando sostanzialmente immutata la disposizione previgente, impone di pubblicare tutti i rilievi formulati dalla Corte dei conti nell'esercizio della propria funzione di controllo, sia quelli non recepiti sia quelli ai quali l'amministrazione/ente abbia ritenuto di conformarsi"
- In merito agli atti conclusivi adottati dagli OIV la proposta di linee guida conferma quanto era già previgente (relazione funzionamento sistema di valutazione, sulla performance e attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione) ma rimanda a successivi approfondimenti alle specifiche direttive che saranno adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- PROPOSTA n.18:
riportare tra le indicazioni lo schema di decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per l'Istituzione dell’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione la cui consultazione pubblica è terminata il 18 novembre scorso. Infatti, il comma 4 dell'art. 6 del d.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" (G.U. 17 giugno 2016, serie generale n. 140) " prevede che entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del Regolamento (30 ottobre 2016), venga adottato un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che individui i requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti all'Elenco nazionale degli OIV.
(nota circolare D.f.p. del 14 luglio )
- Per quanto concerne l'art.32 (Cap.14) "Dati sui servizi erogati" la novella estende l’obbligo informativo anche ai "gestori di pubblici servizi” che, in aggiunta alla carta dei servizi (già prevista nella versione previgente per le P.A.), dovranno pubblicare, assieme alle stesse Amministrazioni, i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. A tal riguardo la proposta di linee guida precisa che si tratta di tutti i soggetti che effettivamente erogano i servizi pubblici, a prescindere dalla loro natura giuridica e dalle modalità organizzative, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici
- Le costituende linee guida precisano che, secondo un interpretazione coerente dell'art. 33, nell'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e nel numero delle imprese creditrici (che le Amministrazione devono rendere disponibili nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento), sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle P.a./Enti, ovvero i singoli professionisti
Ai fini dell'attuazione di tali obblighi, le costituende linee guida richiamano gli art. 9 e 10 del D.p.c.m. 22 settembre 2014 (già accennato per il Bilancio) e la Circolare RGS MEF Prot 2565 del 14 gennaio 2015, n. 3 per i Ministeri
-
RICH CHIARIMENTI n. 19 Per quanto concerne i dati relativi a "contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 37 (Cap. 17) la proposta di linee guida in consultazione, pur citando la relativa determinazione ANAC, non riporta alcun riferimento all'art. 8 della Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016. Tantomeno analizza le novità scaturite con l'implementazione del BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) del MEF (Vedasi l’allegato A del D.M. 26-02-2013), se non con un breve cenno a fine Cap. 18, in merito alle opere pubbliche, nel riportare l'estensione di quanto prescritto dal D.lgs. 229/2011 ai soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione del Decreto trasparenza novellato, avvenuta ad opera del neo comma 4 bis dell'art. 52 del D.lgs.33/2013.
Infatti, le linee guida costituende stabiliscono che permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nel c.32 dell'art. 1 della L.190/2012 eppure l'art.37 riformulato prevede espressamente gli stessi "si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori".
RICHIESTA CHIARIMENTI n. 20 A tal proposito, si chiede di fornire, tramite l'allegato schema di pubblicazione, istruzioni operative alle P.A. affinchè le stesse siano in grado di comprendere come rendere evidenti sul proprio sito web istituzionale le informazioni richieste dal BDAP o se le stesse non devono essere pubblicate in attesa della loro centralizzazione ad opera delle costituende Banche Dati di cui all'All. B (e di cui il BDAP fa parte) del Decreto Trasparenza per le quali le disposizioni normative prevedono la scadenza del 23 Giugno 2016
Per quanto riguarda l'altro aspetto, così come evidenziato durante i lavori preparatori del D.lgs. 97/2016 attraverso il punto 4 delle 12 domande per l'Autorità Nazionale Anticorruzione:
- i dati prodotti dalle Stazioni Appaltanti per gli adempimenti informativi, posti a loro carico dall' articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei contratti (ora in attesa di riformulazione con il nuovo codice attraverso delle indicazioni ANAC specifiche e nel ridisegno integrato dei sistemi informatici della stessa Autorità), e resi disponibili automaticamente e tempestivamente al cittadino in unico spazio, e in formato aperto dal Portale Trasparenza dell'ANAC, già attivo per tutti gli appalti pubblici pubblicati dal 1° Gennaio 2011, assolvono già agli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 32,della L.190/2012 (e’ la stessa ANAC a stabilirlo nella Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 agli art.8 e 9 quando cita l’integrazione del sistema AVCPASS), (con gli opportuni accorgimenti suggeriti)
- In quella sede tra gli accorgimenti (di razionalizzazione normativa regolamentare o di adeguamento dei sistemi informatici) furono indicati per alcune perplessità scaturite circa la possibile acquisizione di tutte le informazioni stabilite dall'art.4 della Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 (a cui il c.32 della L.190/2012 aveva demandato il dettaglio) SOLO con lo SmartCIG e senza AVCPASS per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro (Art. 8 c.1 lett "b)") come si può vedere dai dati acquisibili con SmartCig, CIG e AVCPASS. Raffronto con quelli stabiliti dall'art.4 della Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016
- In merito agli adempimenti tramite il SIMOG/SmartCIG/AVCPASS a cui è tenuto ogni RUP nell'ambito di ciascun contratto di lavori, servizi e forniture, di propria competenza, ai sensi del Codice degli Appalti, si era consigliato di effettuare una razionalizzazione di tutto il processo di comunicazione delle informazioni data l'evidente difficoltà di conciliare la frammentazione di molteplici disposizioni, ciascuna prescrivente modalità diverse (infatti, per le comunicazioni obbligatorie i relativi comunicati AVCP hanno stabilito, nel tempo, diversi ambiti temporali di vigenza e soglie di importo differenti da cui far partire i relativi obblighi)
- In merito al comma "C" dell'art. 8 della Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 che rimanda all'art. 9 della stessa Delibera (comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni in questione) si era chiesto di conoscere quali dati fossero richiesti dall'art.4 della Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 che non sono acquisiti ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS riportandone alcuni, come esempio, al fine di otterne un elenco, quale orientamento più dettagliato anche a titolo esemplificativo, di alcune fattispecie. Per circoscriverne il raggio di azione si era chiesto anche di valutare le fattispecie che potevano essere escluse dall'assolvimento degli obblighi di cui al comma 32 dell'art.1 della L.190/2012
- RICH CHIARIMENTI n. 21 Tutte informazioni per le quali ancora permane un interesse di chiarimento visto che gli adempimenti nei confronti del BDAP non assolvono quelli richiesti dalla Legge anticorruzione per forniture e servizi.
- Si erano chiesti chiarimenti in merito al soggetto responsabile della carenza o omissione dei dati di cui al comma 32 dell'art.1 della L.190/2012 (Responsabile della Trasparenza o i singoli Responsabili del Procedimento RUP e Rdp ?)
A tale quesito ha risposto la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 approvata in versione definitiva dall’ ANAC recante “Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»” in riferimento a:
5.1.3. lettere “s” e “t” Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento
8. 1 lettera “i” Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi
• raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice;
• raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.
Si riporta nel seguito il testo integrale della Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 che definisce agli articoli 8 (Obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità) e 9 (Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dei dati all’Autorità per le finalità di vigilanza) come segue:
Art. 8 Obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e possibilità di esportazione degli stessi
- Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate:
- per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;
- per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG;
- per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS l’obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione secondo quanto previsto al successivo art. 9. (comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012)
- Il Portale Trasparenza (o Portale dei bandi e dei contratti pubblici) (disponibile all’indirizzo http://portaletrasparenza.avcp.it/) a cui sopra si fa riferimento è il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52.
- Nei lavori preparatori del FOIA si segnalo' un esempio di funzionamento proprio per dimostrare come si poteva ottemperare "eliminando le duplicazioni" di dati informativi e procedere con una "riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche" così come previsto dalla stessa legge delega i cui principi devono essere attuati dal Decreto Trasparenza.
- PROPOSTA n.22 circa gli affidamenti diretti. Si suggerisce di mettere ben in evidenza nello schema di pubblicazione che dovranno essere pubblicate anche le procedure per l'affidamento “sotto soglia” disciplinate all’art. 36 del nuovo codice degli appalti tra cui gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro in ossequio alla Linee Guida ANAC n. 4 per appalti pubblici di:
- servizi, forniture, lavori e opere;
- concorsi pubblici di progettazione;
- concorsi di idee e di concessioni
Infatti, l'art. 29 del D.lgs. 50/2016 parla di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento .
- RICH CHIARIMENTI n. 23 Definire cosa s'intende per Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Forse s'intende il resto del ciclo di vita dell'opera: dall'aggiudicazione al collaudo ?
(sono ad esempio incluse, sempre come previsto dal Codice, le informazioni relative a: variazione dell’aggiudicatario in corso d’opera, errori o omissioni del progetto esecutivo, varianti in corso d'opera e sospensioni che superano il 1/4 del tempo contrattuale complessivo ?)
- In merito all'art.38 (Cap. 18) "Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione" la novella ribadisce quanto previgente ad eccezione delle valutazioni "ex ante" in riferimento a "gli esiti delle valutazioni ex post" dalle quali i valutatori potrebbero discostarsi rispetto scelte delle amministrazioni e della relativa tempestiva pubblicazione"
RICH CHIARIMENTI n. 24 Non si riesce a comprendere il motivo per il quale tale sopressione è coerente con l'introduzione dell'accesso FOIA e la prossima apertura delle Banche dati come invece sostenuto dalle costituende linee guida. Precisare le ragioni che sostengono tale tesi.
- Come hanno fatto rilevare le costituende linee guida, l'art. 21 (programmazione) del D.lgs. 50/2016 è già compreso nel 29 dello stesso codice degli appalti (trasparenza di tutti gli atti e quindi anche quelli della programmazione) a cui fa rinvio l'art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ma più che duplicazione degli oneri di pubblicità riguardante il programma triennale dei lavori (servizi e forniture) pubblici e degli aggiornamenti annuali dovrebbe essere inteso come un rafforzamento
- Pianificazione del territorio
Non si comprende perché le costituende linee guida al CAP 19 chiariscono che 'gli obblighi di trasparenza relativi agli atti di governo del territorio di cui all’art. 39 sono stati semplificati dal d.lgs. 97/2016 anche in considerazione dell’introduzione dell’accesso civico generalizzato.
RICH CHIARIMENTI n. 25 Precisare le ragioni che sostengono tale tesi.
- L’Autorita` ha gia` chiarito che tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonche´ i Piani delle attivita` estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere). Si sottolinea che la pubblicita` dei suddetti atti e` condizione per l’acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dal co. 3 del medesimo art. 39.
Il Potere sostitutivo è sempre e comunque esercitabile
RICH CHIARIMENTI n. 26 In riferimento al Cap. 22 le costituende linee guida stabiliscono che in base alle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, non risulta piu` necessaria la presentazione di eventuale riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo. Eppure anche se è stato abrogato l'art. 5.c.4 del D.lgs. 33/2013 il potere sostitutivo dovrebbe essere comunque poter essere esercitato essendo un'istanza di accesso civico a tutti gli effetti equiparata ad un procedimento che come tale soggiace alla L 241/90. Legge storica, quest'ultima, sopravvissuta alle novazioni poste dal FOIA così come risulta anche e ancora ai sensi dell'art. 35 c .1 let. "m)" dello stesso Decreto Trasparenza.
Probabilmente s’intendeva compreso nel percorso ad ostacoli esercitabile nel caso del riesame per una richiesta di “dati aggiuntivi” al Responsabile delle Trasparenza o al Difensore civico per gli enti territoriali mentre dovrebbe rimanere per l’altro percorso che il cittadino può intraprendere per una richiesta di “dati a pubblicazione obbligatoria” nel quale l’interlocutore in prima istanza (e non in seconda come accade nell’ipotesi precedente) è da subito il Responsabile delle Trasparenza.
4. SCHEMA MODELLO DI PUBBLICAZIONE Elenco delle integrazioni, correzioni, modifiche, suggerimenti e precisazioni
Ad integrazione e ulteriore indicazione (se non già su segnalato) si riporta l'elenco delle integrazioni, correzioni, modifiche, suggerimenti e precisazioni come di seguito illustrato:
- Pre-Indicazioni per una corretta Pubblicazione Obbligatoria
- indicazione di assenza informazioni rispetto allo schema di pubblicazione
- qualita’ delle informazioni
- conseguenze per la mancata o incompleta (non qualita’) pubblicazione di informazioni, dati e documenti
- decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
- Disposizioni generali
- Atti generali/Attestazioni OIV o struttura analoga (link alla sotto-sezione Controlli e rilievi)
- Atti amministrativi generali: Direttive, circolari, programmi, istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato
- Codice di condotta inteso quale codice di comportamento in conformità al Regolamento di cui al D.p.r. del 16 aprile 2013, n. 62
- Organizzazione
- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
- Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 anche se non di carattere elettivo
- Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis,del dlgs n. 33/2013 salvo che siano attribuiti a titolo gratuito
- Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
- Atti e relazioni degli organi di controllo (link alla sotto-sezione Controlli e rilievi)
- Consulenti e collaboratori
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- tra cui i Commissari esterni membri di commissioni concorsuali e i Componenti del collegio sindacale e dei Revisori dei conti, gli incarichi relativi ai servizi di Arbitrato e Conciliazione, e i patrocini legali che non sono assimilabili ad un “contratto di appalto di servizi”
- Per ciascun titolare di incarico..
- dati relativi allo svolgimento di attività.. professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi per tutti i Dirigenti sanitari
- compensi comunque denominati, relativi .. a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto
- assenza di indicazione del CIG
- Citare ipotesi che possano far comprendere la differenza tra i casi in cui la P.A. autorizzi i propri dipendenti da quelli in cui invece conferisce a personale esterno
- Centralizzazione informazioni comuni tra Decreto trasparenza e Testo unico del Pubblico Impiego (PERLAPA del D.f.p)
- Indicazione dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie
- Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
- Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse)
- Con l'indicazione per le su indicate fattispecie
- Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico e degli obiettivi di trasparenza con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale
- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, o allo svolgimento di attività professionali
- Indicazione del limite massimo retributivo stabilito in euro 240.000 annui per l'Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza
- Posizioni Organizzative
- Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
- Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Citare ipotesi (prevedendo differentemente la pubblicazione in 'Personale' rispetto a 'Collaboratori e Consulenti') che possano far comprendere la differenza tra i casi in cui la P.A. autorizzi i propri dipendenti da quelli in cui invece conferisce a personale esterno
- precisare tra gli obblighi di pubblicazione in questo ambito gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa senza alcuna esclusione
- Centralizzazione informazioni comuni tra Decreto trasparenza e Testo unico del Pubblico Impiego (PERLAPA del D.f.p)
- Contrattazione integrativa
- Atti e Relazioni degli Organi di controllo (link alla sotto-sezione Controlli e rilievi
- OIV
- Atti OIV (link alla sotto-sezione Controlli e rilievi)
- Numero di attribuzione dell’Elenco Nazionale dei Componenti degli OIV tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
-
Bandi di concorso
- criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte da pubblicare tempestivamente al termine delle prove stesse
- Elenco dei bandi espletati (all’art.14 gli espletati sono stati abrogati)
- Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (link a Controlli e rilievi/Atti Oiv)
- Relazione sulla Performance
- Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (link a Controlli e rilievi/Atti Oiv)
- Enti controllati
- Società partecipate
- Dati società partecipate
- esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) ma comunque comprese quest’ultime se hanno emesso strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015
- Per gli incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza sono previste anche le procedura di selezione e numero di partecipanti
- Provvedimenti
- trattasi di provvedimenti e contratti di cui co. 5 e 6 dell'art. 19 del d.lgs. 175/2016
- Riflessione circa la mancata indicazioni delle disposizioni previste dalla legge anticorruzione (come stabilito al c.34) dei “commi da 15 a 33 dell’art. 1
- Per gliEnti di diritto privato controllati, gli Enti pubblici vigilati e le Società partecipate
si suggerisce di precisare meglio i motivi che hanno indotto le linee guida in esame a stabilire che l'omessa pubblicazione dei dati relativi agli incarichi politici/dirigenziali e di collaborazione/consulenza non comporti più l'applicazione della specifica sanzione del divieto di erogare somme
- Attività e procedimenti
- Tipologie di procedimento
- Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione
- tale prescrizioni in realtà non sono state abrogate dal D.lgs. 97/2016 in quanto sopravvivono per effetto di quelle sancita dalla L.190/2012 non abrogata. Riportate le indicazioni previste dall’all 1 della Delib CiVit n. 50/2013
- Monitoraggio tempi procedimentali
- tale prescrizioni in realtà non sono state abrogate
- Provvedimenti
- Provvedimenti organi indirizzo politico
- disposizioni indicate possono ritenersi non effettivamente eliminati perché sono sopravvissute le corrispondenti disposizioni sancite dalla Legge anticorruzione
- Per ciascuno dei provvedimenti anche le prescrizioni dell’art. 23 c.2, in realtà, non sono state abrogate. Riportate le indicazioni previste dall’all 1 della Delib CiVit n. 50/2013
- Provvedimenti dirigenti amministrativi
- vale quanto indicato su per i provvedimenti degli Organi di indirizzo politico
- Per ciascuno dei provvedimenti: vale quanto indicato su per i provvedimenti degli Organi di indirizzo politico
- Bandi di gara e contratti
- unificare in "Bandi di Gara e Contratti" le informazioni che erano previste anche nel "Profilo del Committente"
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Tabella dei dati richiesti dell’art. 1 c 32 L.190/2012, così come declinati dall’art. 4 della Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 e precedenti modifiche e integrazioni, relativamente a contratti di servizi e forniture e non (ad esclusione dei lavori), non acquisiti ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG e AVCPASS (ai sensi dell’art. 8 e 9 della stessa Delibera)
- Contratti di servizi e forniture e non: si fa riferimento al non, perché possono esserci delle fattispecie che pur non riferendosi a lavori, servizi e forniture, possono essere comprese tra quelle da trasmettere ai sensi dell’art. 1 c.32 della l.190/2012 come ad esempio le spese di qualsiasi importo effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale.
- BDAP
- Dati richiesti per i contratti di Lavori dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, in attuazione del D.lgs. del 29/12/2011 n. 229 per il Monitoraggio opere pubbliche, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) secondo quanto previsto dall’allegato A del D.M. 26-02-2013
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- 'Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali: publicazione sul proprio profilo di committente e sul sito del MIT
- Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
- Delibera a contrarre in tutte le ipotesi
- Avvisi e bandi.... e inviti (?)
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento: no Verbali di gara ma provvedimento (atto amministrativo, ossia determina dirigenziale) per ogni fase endoprocedimentale relativa alle ammissioni ed esclusioni
- Affidamenti anche dei i patrocini legali che sono inquadrabili ad un “contratto di appalto di servizi” e affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione: si suggerisce di definire cosa s'intende, forse gli adempimenti dei RUP via Simog dall'aggiudicazione al collaudo e altri eventi particolari?
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Atti di concessione
- provvedimenti finali: tabelle appunto ripristinate, con tutti i suoi dati essenziali, in sottosezione “Provvedimenti”)
- Bilanci
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Per l’individuazione dei dati occorre riferirsi al D.p.c.m. 22 settembre 2014 aggiornato al D.p.c.m. 29 aprile 2016 e gli Allegato 1 e 2 di quest’ultimo
- la pubblicazione tempestiva si riferisce a quella che viene effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio anche per agli enti territoriali
al fine di fornire indicazioni immediate di riferimento agli Indicatori di Bilancio, si consiglia l'integrazione degli allegati grafici (1 e 2) del D.p.c.m. 29 aprile 2016
- BDAP
- Trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (D.M. MEF del 12 maggio 2016 ) (link a Bandi e Contratti)
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Corte dei conti
- Tutti i rilievi formulati dalla Corte dei conti, nell'esercizio della propria funzione di controllo, ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici, ossia, sia quelli non recepiti sia quelli ai quali l'amministrazione/ente abbia ritenuto di conformarsi
- Servizi erogati (anche dai Gestori di pubblici servizi)
- Per Gestori di pubblici servizi d’intendono tutti i soggetti che effettivamente erogano i servizi pubblici, a prescindere dalla loro natura giuridica e dalle modalità organizzative, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici
- Pagamenti dell'amministrazione
- Ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici
- Sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle P.a./Enti, ovvero i singoli professionisti
- Per l’individuazione dei dati occorre riferirsi agli art. art. 9 e 10 del D.p.c.m. 22 settembre 2014 aggiornato al D.p.c.m. 29 aprile 2016 compresi gli Allegato 1 e 2 di quest’ultimo e la Circolare RGS MEF Prot 2565 del 14 gennaio 2015, n. 3 per i Ministeri
- Opere pubbliche
- Atti di programmazione delle opere pubbliche
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 (link a “Bandi di Gara e Contratti”)
- Linee guida per la valutazione degli investimenti
- Relazioni annuali
- Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni
- Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
- L’obbligo di pubblicazione (relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate) può considerarsi assolto anche attraverso un collegamento, tramite link, ad altra sezione del sito o alla banca dati
- Pianificazione e governo del territorio
- Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, tra cui il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché´ i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere)
- Si suggerisce di riportare le ragioni che hanno indotto a precisare che 'gli obblighi di trasparenza relativi agli atti di governo del territorio di cui all’art. 39 sono stati semplificati dal d.lgs. 97/2016 anche in considerazione dell’introduzione dell’accesso civico' definito 'generalizzato' dalle linee guida in esame
- Interventi straordinari e di emergenza
- Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari
- tale disposizione è stata abrogata ma dovrebbe sopravvivere per quanto sancito dalla novella del CAD (art. 10 del D.lgs. 179/2016) che obbliga le P.A. a favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini anche attraverso “forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare” sia dal nuovo Codice degli Appalti (art. 22 del D.lgs. 50/2016) in merito alla “trasparenza nella partecipazione dei portatori di interessi e del dibattito pubblico
- Altri contenuti
- Corruzione
- Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione ma solo in presenza di organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio)
- Relazione del responsabile della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno e salvo proroghe stabilite dell’ANAC)
- Altri contenuti
- Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria: Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (link ad altri contenuti/Corruzione)
- Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori
- Nomi Uffici (uffici/o competente/i)
- Titolare del potere sostitutivo
- Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
- anche se abrogata all’art. 5 c.4 del D.lgs. 33/2013, il potere sostitutivo dovrebbe essere comunque poter essere esercitato essendo un'istanza di accesso civico a tutti gli effetti equiparata ad un procedimento amministrativo che come tale soggiace alla L 241/90
- Altri contenuti
- Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
- Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016)
- Provvedimenti per uso dei servizi in rete: attualizzare la data del 1 novembre 2013 visto che la Delibera Civit n.50/2013, all’epoca elaborata, si riferiva ad un evento successivo alla sua redazione
- Altri contenuti
- Dati ulteriori
- Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate: in questa sezione potrebbero essere elencati tutti quelle informazioni richieste tramite il nuovo accesso civico del FOIA. Il recupero dei dati potrebbe avvenire grazie al registro delle istanze consigliato dalle linee guida sui dati aggiuntivi
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Obblighi informativi contemplati nelle linee guida in esame ma non nell’All.1 Schema di pubblicazione
- Amministratori Giudiziari: amministratori ed esperti del Ministro della Giustizia
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla Criminalità Organizzata: amministratori ed esperti
- Prefetture: amministratori ed esperti ex art.32 d.l. 90/2014
- Obblighi informativi non contemplati
- Processi di Mobilità dei Dipendenti
- Future linee guida ANAC non citate
- Identificazione dei dati da pubblicare in forma riassuntiva
- Casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni e particolari modalità semplificate
- Determinazioni in merito all’accesso a "Dati Statistici per Finalità Scientifiche"
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