Addante Francesco
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Sito Web: http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html
AL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Capo del Dipartimento Cons. Pia Marconi p.marconi@funzionepubblica.it protocollo_dfp@mailbox.governo.it Al Ministro del Dipartimento della Funzione Pubblica Marianna Madia Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi presidente@pec.governo.it
Il sottoscritto Addante Francesco, nato a ..., il gg/mm/aaaaa, C.F. ........., cell......., email: ....@......, residente a ..., Provincia di .. in Italia,
premesso
REITERA
come previsto dal comma 4 dell'art. 5 del vigente D.lgs. 33/2013, istanza (i cui contenuti sono riportati più avanti) al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo, dovrebbe provvedere, ai sensi del comma 3 del vigente D.lgs. 33/2013, alla pubblicazione nel sito web istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente, ovvero comunicando al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto anche nel caso risultasse gia' pubblicato nel rispetto della normativa vigente.
Così come prevede il comma 4 del vigente D.lgs. 33/2013 tale riscontro dovrebbe avvenire nei termini di cui al comma 9-ter del articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i., ossia entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto che nel caso specifico corrisponde a 15 giorni.
Vista la difficoltà a individuare sul sito web istituzionale della PCM il destinatario del presente ricorso si chiede di conoscere la PEC del titolare del potere sostitutivo nel caso in cui non fosse quella del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica a cui lo stesso viene anche inviato via email o se fosse diversa da quella del Protocollo del Dipartimento in questione (protocollo_dfp@mailbox.governo.it) così come indicato dalla pagina web http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-del-capo-dipartimento a tale soggetto dedicata.
Pertanto, considerando esaurienti (ma non quelli ancora in corso di consolidamento per cui si chiede di conoscere un tempo massimo improrogabile entro il quale codesta PCM sarà in grado di fornire un responso) i riscontri relativi alle seguenti informazioni per le parti meglio specificate ai corrispondenti link:
Riscontro ad ogni singola richiesta di accesso ricevuto via email
In merito si fa presente che i locali utilizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono immobili demaniali e pertanto per gli stessi non viene corrisposto canone di locazione.
Si ritiene esaudito il riscontro ma sarebbe opportuno al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Trasparenza vigente di indicare nella sottosezione relativa di Amministrazione Trasparente che per i locali utilizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica non viene corrisposto canone di locazione anzichè non riportare nulla.
SOTTO SEZIONE Beni immobili e gestione patrimonioRiscontro ad ogni singola richiesta di accesso ricevuto via email
In merito si fa presente che la CirMont è una società che è stata posta in liquidazione il 22 maggio 2013. Non è sotto la vigilanza del Dipartimento della Funzione Pubblica ma è una società partecipata al 51% dal Dipartimento Affari Regionali e Sport. L'informazione la potrà trovare al seguente collegamento ipertestuale: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/EntiControllati/SocietaPartecipate/CIRMONT.html
Si ritiene totalmente esaudito il riscontro anche perchè si è data notizia nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente che "la CirMont è una Società partecipata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali, autonomie e sport al 51%"
SOTTO SEZIONE Enti ControllatiRiscontro ad ogni singola richiesta di accesso ricevuto via email
In merito si fa presente che le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri non hanno segnalato procedure selettive in corso. Di seguito si riporta il collegamento ipertestuale alla notizia: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/index.html
Si ritiene totalmente esaudito il riscontro anche perchè si è data notizia nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/DatiProcedureSelettive.html che "non ci sono concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progessioni di carriera in corso"
SOTTO SEZIONE Bandi di ConcorsoDa lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016
Con riguardo alle sottosezioni “attività e procedimenti”, e “provvedimenti” è prevista una loro rivisitazione a seguito del completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi, attualmente in corso e che interessa tutte le strutture della Presidenza del Consiglio, anche in relazione a specifici adempimenti previsti nel cronoprogramma del PTPC per l’anno 2016.
In conformità al principio generale di trasparenza (art. 1) agli obblighi di trasparenza (art. 2) e al diritto di accesso civico (art. 5) sanciti dal vigente D.lgs. 33/2013, al fine di conoscere informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni necessarie al controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche lo scrivente, chiede, in qualità di cittadino, di sapere entro quanto tempo massimo (termine non prorogabile) codesta PCM possa provvedere alla pubblicazione di dati e informazioni relative alle sottosezioni “attività e procedimenti”, e “provvedimenti”.
(Si sottolinea che valgono le disposizioni del vigente D.lgs. 33/2013 al 1 maggio 2016, data di richiesta della precedente istanza e non quelle che entreranno in vigore il 23/06/2016 (con adeguamento delle P.A. entro 6 mesi), dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016) che abrogano alcuni obblighi informativi concernenti questa sottosezione)
SOTTO SEZIONE Attività e procedimenti
Da lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016
riguardo al conto annuale del personale, l’Amministrazione pubblica i costi del personale in servizio alla Presidenza, in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art.16 del d.lgs. 33/2013. Gli adempimenti relativi al conto annuale 2015 sono in corso di elaborazione, come da indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n.13 del 15 aprile 2016
Si considera esaudita la richiesta ad eccezione della necessità rappresentata il 1 Maggio scorso di rendere evidente il dato di competenza del D.f.p. (valgono le considerazioni illustrate sulla necessità di differenziare i dati del Dipartimento della Funzione Pubblica rispetto a quelli della altre strutture pur rimanendo nello stesso spazio web complessivo dell'intero sito internet istituzionale della PCM)
In conformità al principio generale di trasparenza (art. 1) agli obblighi di trasparenza (art. 2) e al diritto di accesso civico (art. 5) sanciti dal vigente D.lgs. 33/2013, al fine di conoscere informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni necessarie al controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche lo scrivente, chiede, in qualità di cittadino, di pubblicare le informazioni richieste e sotto rappresentate nella sottosezione Personale non appena saranno terminate le elaborazioni degli adempimenti relativi al conto annuale 2015.
SOTTO SEZIONE Personale/Dotazione OrganicaDa lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016
..il compenso del componente del Collegio di direzione dell’Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, Cons. Fulvia Beatrice, così come degli altri componenti, è reperibile nella apposita sottosezione “personale”, voce “dirigenti”, “retribuzioni lorde dei dirigenti”, il dato lo potrà trovare al seguente collegamento ipertestuale: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti/Dirigenti/index.html
Si ritiene totalmente esaudito il riscontro anche perchè si è data notizia nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente con il file raggiungibile all'indirizzo http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti/Dirigenti/Retribuzioni/dirigenti_20160405.xlsx in apposita sotto sezione della sezione "Personale"
SOTTO SEZIONE Personale/Organismo di valutazioneCHIEDE
ancora una volta la pubblicazione nelle sottosezioni dei documenti/informazioni/dati (indicati nell'istanza di accesso civico dello scorso 1 maggio) di cui è stata presumibilmente omessa la pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013 e per i quali si ritiene di non aver avuto alcuno o sufficiente responso.
A tale fine dichiara di voler ricevere la comunicazione del collegamento ipertestuale a dimostrazione dell'avvenuto adempimento/aggiornamento al seguente indirizzo di posta elettronica: .........
Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003.
Per una maggior comprensione si riportano i collegamenti ipertestuali ad ogni blocco di richieste inoltrate il 1 maggio scorso, ciascuno per ogni sottosezione interessata di Amministrazione Trasparente del sito web della PCM (comprese sia le informazioni soddisfatte e quindi barrate che le integrazioni riportate in rosso aggiunte in riferimento alle controdeduzioni ai riscontri ricevuti e riportati successivamente):
Sottosezioni interessate in Amministrazione Trasparente
Disposizioni generali
Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Programma per la Trasparenza e l'Integrità | Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2016/2018 |
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Riferimenti normativi su organizzazione e attività |
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DPCM di organizzazione interna | Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine |
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DPCM di istituzione delle Strutture di missione | Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine |
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DPCM di istituzione di organismi collegiali | Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine |
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Atti amministrativi generali | Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine |
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Codice disciplinare e codice di condotta | Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine |
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Disciplina dello svolgimento dei procedimenti disciplinari nell'ambito PCM | Tutti i documenti che sono in formato PDF immagine |
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Attestazioni OIV o struttura analoga | Attestazione OIV 2016 |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Organi di indirizzo politico-amministrativo del Governo Renzi Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia |
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Dipartimento della Funzione Pubblica - Articolazione degli Uffici |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Elenco dei consulenti e dei collaboratori |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Trattandosi di dati in corso di consolidamento, si chiede di sapere entro quanto tempo massimo (termine non prorogabile) codesta PCM provvederà alla pubblicazione di dati e informazioni relative a tali sottosezioni. (Si sottolinea che valgono le disposizioni del vigente D.lgs. 33/2013 al 1 maggio 2016, data di richiesta della precedente istanza e non quelle che entreranno in vigore il 23/06/2016 (con adeguamento delle P.A. entro 6 mesi), dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016) che abrogano alcuni obblighi informativi concernenti questa sottosezione)
Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Manca l'indicazione di (nel caso in cui il D.f.p. sia tenuto: valgono le considerazione su illustrate per i procedimenti amministrativi): |
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Mancano per ciascun procedimento: (nel caso in cui il D.f.p. sia tenuto: le organizzazioni nel confronto delle quali ha attribuito le concessioni potrebbero essere considerate alla pari dei cittadini) |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Indicatore di tempestività dei pagamenti |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Sotto-sezione | Link/Documento/Dato esaminato | Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ Apertura Formato |
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Obiettivi di accessibilità | Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
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Ad integrazione di quanto su riportato si illustrano, nel seguito, le controdeduzioni ai riscontri che si ritengono non esaurienti del tutto o solo in parte :
Nell'esaminare tali riscontri si sono rilevate delle difficoltà a rintracciare l'esatta informazione richiesta, in quanto codesta PCM nella lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016 per le parti non comuni alla nota DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016 si è limitata a fornire, per ciascuna sottosezione interessata, il collegamento ipertestuale (link) a livello superiore (che peraltro era già a conoscenza dello scrivente e segnalato come carente) e non il percorso (path) specifico che può, invece, identificare con precisione il documento dove reperire il dato e in assenza del quale, il cittadino è costretto a consultare tutti gli altri documenti (e sono molteplici) al quale punta il link fornito nel responso. Ad esempio, in relazione al compenso del Cons. Fulvia Beatrice sarebbe stato opportuno rispondere allo scrivente indicando il seguente link
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti/Dirigenti/Retribuzioni/dirigenti_20160405.xlsx
completo di tutto il percorso per individuare il documento "dirigenti_20160405.xlsx" e non limitarsi a fornire un link di livello superiore nella path dell'url, quale quello è stato effettivamente segnalato, ossia
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti/Dirigenti/index.html
Si ringranzia per l'impegno dimostrato dagli uffici competenti di codesta PCM nel dettagliare il riscontro alle informazioni richieste e per la disponibilità nel voler accogliere e tenere conto delle segnalazioni di carattere generale che provengono da un "cittadino" proprio nella consapevolezza che tale apporto possa essere ritenuto un "utile strumento di miglioramento dell’azione amministrativa".
E' proprio per l'oppurtunità concessomi che rappresento quanto segue.
Ad eccezione di quei dati per cui non è stato possibile, al momento, per causa non imputabili all'amministrazione adita, ricevere un responso, in quanto riferimenti ancora in corso di eleborazione (ad esempio il conto annuale del personale 2015 o l'adeguamento delle funzioni della nuova struttura organizzativa del Dipartimento della Funzione Pubblica alle direttive previste dal DM 17 novembre 2015 che comunque è già entrato in vigore il 17 dicembre 2015, data di registrazione alla Corte dei Conti), si chiede di porre la massima attenzione alle questioni che riguardano proprio l'organizzazione dell'istituzione che la PCM rappresenta in quanto attengono le criticità relative alla Performance, alla totale Digitalizzazione dei processi "produttivi" previsti appunto dal vigente Codice dell'Amministrazione Digitale, alla difficoltà a reperire dati specifici della singola Unità del Dipartimento della Funzione Pubblica (pur rimanendo nello stesso spazio web complessivo dell'intero sito internet istituzionale della PCM), alla problematica dell'OIV interno e il possibile conflitto di interessi con la figura del Responsabile della prevenzione della Corruzione.
Per quest'ultima argomentazione, anche se la disciplina specifica (art. 2 del D.P.C.M. 20/12/2013 stabilita dall’art. 49 c.2. del D.lgs.33/2013), in deroga a quanto generalmente si prevede per le altre P.A., consente all'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità interno alla PCM di assolvere le funzioni degli OIV, (eppure si potrebbero rilevare possibili conflitti di interesse tra controllore e controllato), si dovrebbe, almeno, impedire per gli stessi motivi, che il Responsabile della Trasparenza ricopra anche la figura del Responsabile della prevenzione della Corruzione, dato che tale situazione parrebbe in contrasto con il paragrafo 3.5 della Delibera ex Civit n. 12 del 27 febbraio 2013 secondo cui la Commissione (ora ANAC) in riferimento alla nomina dei componenti degli OIV non esprime parere favorevole circa i requisiti di quei soggetti che siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione.
Da lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016
..riguardo al formato dei dati pubblicati, si fa presente che in linea di massima la pubblicazione avviene in formato aperto e accessibile. Ciò non accade solo in alcuni casi, quali ad esempio provvedimenti che devono recare l’indicazione dell’avvenuta sottoscrizione oppure provvedimenti non recenti di cui non è stato possibile reperire un formato elettronico diverso dal formato PDF immagine
Data la disponibilità di codesta PCM nel voler accogliere delle segnalazioni di carattere generale che possono provenire da un "cittadino" in un ottica di miglioramento dell’azione amministrativa, si riportano, ancora una volta nel seguito, delle riflessioni, in parte già illustrate nel precedente accesso civico del 1 maggio scorso (http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/dfp/dipartimento_funzione_pubblica.html#mancata_digitalizzazione).
Riflessioni che si ritengono della massima importanza e poste in evidenza con un atteggiamento critico ma con l'unico scopo, in un clima di massima collaborazione, di stimolare codesta PCM (e in particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica) a voler davvero mettere in pratica e rendere effettivamente operative quelle norme che Lei stessa ha emanato ormai da anni e che chiede di rispettare a tutte le P.A. nella sua attivita' di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento generale affidatele dal legislatore.
L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è, come riferisce il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), emanato dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica., all'art. 12 comma 1, essenziale per il perseguimento degli obiettivi necessari alla "realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione che sono alla base del nostro Ordinamento e costituiscono il principio fondante dell'attività e dell'azione amministrativa di una Pubblica Amministrazione (il buon andamento e l'imparzialita' di cui all'art. 97 della Costituzione).
Ma il messeggio più importante sul tema oggetto della presente relazione che preme segnalare è che "un vero strumento anticorruzione è rendere gli atti nativi digitali, subito accessibili e conoscibili."
A parere dello scrivente, ma a stabirlo è il D.lgs. 82/2005, ossia il Codice dell'amministrazione digitale le cui disposizioni si applicano a tutte le P.A., non è possibile parlare di un'Amministrazione digitale (esserlo non è una facoltà ma un obbligo di legge) che emana e pubblica i propri atti in formato immagine, quale scansione del corrispondente documento cartaceo, giustificando l'impossibilità ad utilizzare direttamente il documento informatico, così come viene generato digitalmente in modo nativo dal software, solo perchè lo stesso deve "recare l’indicazione dell’avvenuta sottoscrizione". Per sottoscrizione, dato che tale riscontro, vuole, in tale ipotesi, giustificare l'impossibilità ad utilizzare un formato accessibile, si presume intendere l'uso tradizionale della firma autografa su documenti cartacei. Ne è un esempio il riscontro ricevuto da codesta PCM quale scansione di copia immagine non firmata digitalmente ma sottoscritta invece con firma autografa.
Certo, chiedere ai vertici della PCM e ai vari soggetti interni ed esterni come la Corte dei Conti, di firmare digitalmente gli atti che sottoscrivono potrebbe essere impensabile (non è una questione tecnologica e invece solo di cultura), ma se non solo tali soggetti i primi a crederci e a farlo, come si può chiederlo a tutte le altre organizzazioni amministrative che da essi discendono ? Se a mettere effettivamente in pratica quanto stabilito in teoria non saranno tutti i componenti della macchina amministrativa e non solo chi sta ai piani inferiori non si potrà mai arrivare ad una vera e propria rivoluzione digitale, rimarranno delle norme solo sulla carta e ancora una volta l'Italia dimostrerà che è inutile produrle se poi non verranno operativamente applicate.
Tutto ciò ha ancora più importanza se si pensa che entro il 12 agosto p.v., tutte le P.A. (e quindi presumibilmente anche codesta PCM) dovranno conformarsi alle regole tecniche dettate del D.P.C.M. del 13 novembre 2014 adeguando i sistemi di gestione informatica dei flussi documentali con conseguenze sull’organizzazione interna del personale.
Redigere le comunicazioni utilizzando strumenti software per poi stamparle, firmarle, scanerizzarle e trasmetterle via PEC non è conforme al succitato DPCM con cui si conclude la definitiva attuazione del CAD (confermato dalla prossima riforma dello stesso Codice dell'Amministrazione Digitale con uno dei decreti attuativi della legge delega di Riforma Madia) attraverso il processo di dematerializzazione nella P.A., inteso quale progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali in favore del documento informatico a cui la normativa vigente riconosce pieno valore giuridico.
Le P.A. quindi sono obbligate a produrre documenti originali digitali e non trasformare in analogico (scansione documento immagine di word) ciò che nasce digitale, usando una sistema informatizzato che renda possibile la gestione in modo digitale tutto il flusso documentale, la firma digitale per garantire le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità, provenienza assieme alla PEC quale strumento di trasmissione telematica, e il protocollo informatico per la tracciabilità e reperibilità del documento informatico che codesta PCM utilizza ma per gestire documenti analogici (scansioni di documenti cartacei in formato immagine).
Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto”. Se il documento non è direttamente accessibile per sua natura o per problemi tecnici di conversione, la P.A. è obbligata a fornire una versione equivalente del contenuto non accessibile o in alternativa un riassunto del contenuto con “sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l'accessibilità” e devono essere indicate le “modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili.
I provvedimenti e gli atti amministrativi della P.A., in attuazione delle disposizioni del CAD, devono essere quindi adottati secondo un procedimento informatizzato, utilizzando apposito sistema applicativo e devono essere pertanto assunti nella forma dell'originale informatica e sottoscritti con firma digitale dai rispettivi responsabili, nel rispetto delle norme tecniche previste dal Codice e con gli effetti inerenti la loro validità previsti dalla normativa vigente.
Il principio su cui si fonda l'attività digitale di una P.A. ed espresso dall’art. 23-ter del Codice, è quello che si basa sul fatto che “il concetto di documento elettronico è alla base della gestione informatica documentale” e per cui le P.A. redigono gli originali dei propri documenti con strumenti informatici e formano gli originali (in modalità digitale) in quanto la formazione diretta da parte delle stesse amministrazioni garantisce la “primarietà e l'originalità” delle informazioni, dando così pieno valore legale e probatorio, “rilevanza a tutti gli effetti di legge” del sistema documentale.
La piena rilevanza “agli effetti di legge” di un documento informatico, i cui elementi intrinseci riguardano le “caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”, è riconosciuta, senza alcun limite, proprio perché lo stesso è elettronico. Pertanto, è possibile affermare che il sistema documentale digitale di una P.A. ha piena efficacia, valore probatorio e amministrativo, perché mette sullo stesso piano il documento amministrativo analogico e quello digitale. Entrambi sono documenti originali con piena efficacia probatoria e possono essere conservati nel tempo senza mediazione di documenti cartacei che dicano che i corrispondenti informatici sono appunto originali nel loro valore documentale primario.
Quanto sopra deve essere applicato in particolare al contenuto dei siti web delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 82/2005 (principi poi trasferiti al D.lgs. 33/2013) che, proprio per assicurare il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nell’erogazione delle informazioni, prevede la conformità tra contenuto dei siti e provvedimenti amministrativi originali, oltre all’accessibilità delle stesse.
Questione che ha un rilevante significato perché essendo il web fruibile da chiunque e trattandosi di servizi e informazioni che eroga lo Stato, in virtù dell'art. 3 della Costituzione, viene imposto il rispetto del "diritto di accesso" e di "pari opportunità" che deve essere “garantito a tutti”.
L’art. 1 della
Legge n. 4/2004 riprende il principio costituzionale di “uguaglianza” affermando che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici”.
L’accessibilità è infatti un diritto fondamentale per il cittadino al quale deve essere assicurata la possibilità di accedere alle informazioni ed ai servizi erogati da una P.A. indipendentemente dalla propria disabilità. Pertanto uno dei requisiti essenziali che deve essere assolutamente assicurato è l’"accesso universale", ossia l'accesso a tutti, anche a coloro che hanno ridotte capacità fisiche e mentali, o ne sono totalmente privi.
Per poter garantire l’accesso e quindi la fruibilità, "senza discriminazioni" a tutte le risorse disponibili online "anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari "e fare, quindi, in modo che il Web sia realmente uno strumento di integrazione sociale e di crescita democratica, chi realizza siti web istituzionali deve rispettare degli accorgimenti che permettano a coloro che hanno particolari disabilità di potervi accedere senza incontrare delle barriere tecnologiche”. L’accessibilità riguarda i "contenuti informativi", le "modalità di navigazione e tutti gli elementi interattivi presenti, indipendentemente da eventuali disabilità e dalla tecnologia utilizzata per accedervi. Le tecnologie assisitive disponibili in commercio, (come lo screen reader, la tastiera braille o l'ingranditore di schermo) non riescono assolutamente a leggere e riprodurre documenti Pdf in formato immagine.
Inoltre, codesta PCM esclude che i documenti da essa prodotti siano accessibili, nei casi in cui gli stessi siano recenti, eppure non è così come dimostra l'Attestazione OIV 2016 (documento scansionato)
E' sufficiente dare uno sguardo nella sezione Amministrazione Trasparente a Disposizioni generali e in particolare agli Atti amministrativi generali per rendersene conto.
Per quanto concerne l'altro aspetto dei documenti informatici per il quale lo scopo è diverso da quello su citato in merito all'accessibilità, ovvero, se siano o meno Open Data, si ribadisce che, sebbene in alcune sezioni siano presenti, la maggior parte dei documenti fruibili dal sito web della PCM sono in formato non aperto in quanto elaborati con software proprietario (".doc" e ".docx", ".xls" e ".xlsx"). Si ricorda, infatti, che i dati resi in formato aperto devono invece essere: completi, primari, tempestivi, accessibili, non discriminatori, non proprietari, strutturati in formato aperto (come "Csv" ed "Rdf") e rilasciati attraverso licenze libere che non ne impediscano la diffusione e il riutilizzo creativo o il riuso dell'informazione veicolata.
I dati aperti sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La rielaborazione e il riuso permette ai cittadini di verificare l'efficienza dell'apparato burocratico e sviluppare servizi e applicazioni più efficacemente rispetto a quanto fanno le stesse istituzioni, consentendogli di partecipare attivamente alla formazione delle decisioni pubbliche e monitorarne l'esito come ad esempio la verifica di come vengono utilizzati i finanziamenti pubblici, se come previsto e secondo la tabella di marcia dichiarata. Inoltre, il rilascio proattivo dei dati senza che lo chieda il cittadino in modo continuato permette una reale trasparenza e di migliorare l’efficienza e il coefficiente di innovazione.
Per ciò che concerne la questione della Performance, si è ulteriormente riscontrato che a codesto PCM non può essere derogata la disciplina generale che in materia riguarda tutte le P.A. (già a partire dal 2009 per quelle dello Stato centrale). A confermare tale tesi sono gli stessi D.p.c.m. posti in rilievo dalla PCM nel corso del proprio riscontro e che, invece, a suo dire, dovrebbero escluderla. L'importanza di tale questione riveste carattere della massima importanza perchè gli obiettivi di trasparenza (obiettivi che sono strategici in quanto strumento essenziale per prevenire la corruzione) sono correlati a quelli delle performance e da essi dipende la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio di dipendenti e dirigenti, quale "molla" (stimolo) a impegnarsi a fare di più e meglio affinchè davvero (e non solo nella teoria) l'azione amministrativa sia improntata ai cardini fondanti del nostro ordinamento dell'efficienza, efficacia ed economicità. Principio, quello di collegare alle performance qualsiasi risultato possa raggiungersi nell'ambito dell'attività delle P.A. ormai, onnipresente (assieme a quello invarianza finanziaria) in tutti gli atti legislativi e normativi degli ultimi anni.
Perchè questo sia tradotto effettivamente in realtà occorre essere capaci di misurare e valutare l'apporto che ciascun dipendente è in grado di fornire alla propria organizzazione per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e nell'assicurare qualità nei servizi erogati, obiettivo che si propone di raggiungere la Riforma Madia con la definizione dei "criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance" (art. 1 c.1 let "e" della L.124/2015) e la semplificazione delle norme in materia (art. 17 c.1 let "r") e che dovrebbe, con appositi decreti attuativi, portare a termine massimo, come prevede la stessa legge delega, entro il 28 febbraio 2017.
Tale attività è già iniziata con un primo intervento, quello dettato dal D.l. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) che con un Regolamento Ministeriale (di cui al comma 10 dell’art. 19 del su citato D.l.), approvato, dopo un intenso dibattito in commissione parlamentare, in versione definitiva dal Consiglio dei Ministri n. 115 del 28 Aprile 2016 e di prossima pubblicazione in G.U., ha stabilito di "riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri", Amministrazione che è proprio oggetto dell'esame in questione e a cui sono state trasferite (comma 9 dell’art. 19) le competenze dell'ANAC, già CiVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009 (Decreto Brunetta).
Dal comma 9 dell’art. 19 del D.l. 90/2014 ha origine il DM 17 novembre 2015 che all’art. 9 prevede l'istituzione dell'organo preposto al rilascio del parere preventivo sulla nomina degli OIV e al quale tutte le P.A. sono obbligate a rivolgersi. Si tratta degli uffici per la valutazione della performance insediati proprio nel Dipartimento della Funzione Pubblica. Ed è sempre imputata a tale Dipartimento l'attività di gestione del Portale della Performance (ex portale della Trasparenza a cui competeva l'ex CiVIT oggi ANAC e che attualmente svolge altre funzioni) in cui è possibile consultare i dati e i documenti in materia inseriti dalle singole amministrazioni.
A tale Dipartimento vengono quindi affidati (il regolamento individua nel dettaglio modalità, obiettivi e attività di coordinamento) importantissimi compiti nell'assicurare le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche attraverso la revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV) e la valorizzazione della qualità dei verificatori (con l'istituzione di una Rete nazionale) dei quali si saranno verificati a monte i requisiti di professionalità e integrità e al quale elenco, appunto, dovranno attingere le P.A.; nella valorizzazione delle esperienze di valutazione attraverso il coinvolgimento di tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche con l'obiettivo di favorire la condivisione di esperienze e giungere alla definizione di metodologie di valutazione comune; nel raggiungimento di risultati adeguati, anche attraverso l'analisi comparativa delle migliori pratiche adottate, modelli e standard comuni di valutazione che permetteranno di contribuire alla valutazione delle stesse politiche; nell'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano e della Relazione della performance; nell'integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance anche con i sistemi del controllo di gestione.
Tutto ciò che in passato con il Comitato Tecnico Scientifico per la Valutazione ed il Controllo Strategico dei Ministri (CTS) presso la PCM (previsti dal previgente D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286), soggetti che, nelle intenzioni, dovevano costituire il principale interlocutore dei SECIN nello svolgimento dei loro compiti, non si è mai riuscito a fare.
Codesta PCM riferisce che le disposizioni del Decreto Brunetta non sono ad essa applicabili in virtù dell'art. 74 comma 3 dello stesso D.lgs. 150/2009 così come quelle in materia di trasparenza per effetto dell’art. 49, comma 2 del d.lgs n.33/2013 anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva e in considerazione della peculiarità del suo ordinamento che discendono dagli articoli 92 e 95 della Costituzione.
Per tali motivi, codesta PCM sostiene che devono considerarsi applicabili strumenti diversi da quelli che invece vengono impiegati nelle altre P.A. (come il Piano e la Relazione sulle performance) quali le linee guida del Segretario generale per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, le Direttive delle autorità politiche e i risultati raggiunti. Allo stesso modo, per ciò che concerne gli obblighi di trasparenza, devono essere determinati talune specifiche modalità applicative differenti da quelle che generalmente sono operative ai sensi della normativa vigente.
Eppure, per quanto riguarda la Performance, il regime speciale per le relative peculiarità organizzative e ordinamentali della PCM stabilito dal D.p.c.m. 25 maggio 2011, n.131 (in attuazione dell'art. 74 comma 3 del D.lgs. 150/2009 su citato) sebbene abbia stabilito limiti e modalità di applicazione diverse da quelle sancite generalmente dal Decreto Brunetta, stabilisce un quadro normativo che deve necessariamente fare riferimento ad un "sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti" "volte al miglioramento della qualita' dei servizi", "nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita' organizzative", "trasparenza dei risultati" e delle "risorse impiegate per il loro perseguimento". Il sistema per la misurazione e la valutazione della performance, come sancisce il comma 5 dell'art. 3 e il comma 1 dell'art. 6, quest'ultimo per ciò che concerne i criteri per la differenziazione delle valutazioni, del D.p.c.m. 25 maggio 2011, n.131, deve riguardare il personale dirigenziale e non dirigenziale. Invece dalle rilevazioni effettuate si è riscontrato che il Sistema di misurazione e valutazione individuabile nella sezione delle Performance del sito web istituzionale della PCM è solo quello dei Dirigenti e non viene aggiornato dal 2004. Inoltre nel dettaglio l'ammontare complessivo dei premi, l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale, la distribuzione del trattamento accessorio (gli ultimi sono del 2014) e il grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità è riferito solo ai Dirigenti, manca quello di tutto il personale. E' sempre lo stesso Regolamento di attuazione al citato articolo 74, comma 3 del D.lgs. 150/2009 (vedere PARTI EVIDENZIATE) a sancire l'obbligo di "individuare le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita' del processo di misurazione e valutazione della performance, nonche' le modalita' di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance" e "il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrita'", tutte attività riconducibili a documenti (in uso in tutte le P.A.) quali il Sistema di Misurazione e Valutazione di tutto il personale, il Piano, la Relazione, il documento dell'OIV di validazione della Relazione e la Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema.
Ne è possibile derogare dalle disposizioni previste dal Decreto Brunetta con la giustificazione che valgono invece gli accordi in materia di contrattazione collettiva nazionale o decentrata integrativa in quanto è il D.lgs. 165/2001 (così come modificato dallo stesso D.lgs. 150/2009) a sancire il fondamentale principio secondo il quale le disposizioni contenute nello stesso decreto (il Testo Unico del Pubblico impiego) costituiscono disposizioni a "carattere imperativo" (art. 2 c.2) e pertanto hanno valenza superiore rispetto a qualsiasi altra norma tanto da stabilire la nullita' (art.2 c.3-bis) delle disposizioni contrattuali, appunto, per violazione di norme imperative in quanto non stipulate secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge.
Per ciò che riguarda gli obblighi di Trasparenza è il D.p.c.m. del 20/12/2013 in attuazione al su citato art. 49, comma 2 del d.lgs n.33/2013 a confermare non solo le disposizioni già previste dal vigente Decreto Trasparenza ma ad aggiugerne delle altre dando avvio operativamente alla pubblicazione di ulteriori dati o modalità, rispetto a quelli previsti per le altre P.A., come la pubblicazione a scadenza semestrale, (anzichè annuale), degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, la pubblicazione secondo cadenza mensile in forma aggregata di dati e informazioni di cui all'art. 14 c. 1 lett. c), ultimo inciso (gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici), la pubblicazione a cadenza mensile in forma aggregata dei dati relativi alle attività connesse al cerimonale di Stato e al conferimento di onorificenze, la pubblicazione in formato tabellare dei dati relativi ai trasferimenti a favore delle regioni, dei Commissari delegati e dei soggetti attuatori, per far fronte agli eventi emergenziali.
Invece l'obbligo relativo alla pubblicazione e l'aggiormento tempestivo di una tabella contenente i nominativi dei titolari di incarichi e relativi CV, con indicazione della posizione ricoperta, i nominativi del personale non dirigenziale assegnato all'ufficio, il numero di telefono e le caselle di posta elettronica istituzionali, nonchè i dati relativi ai compensi di cui all'art.15 comma 1 del vigente D.lgs.33/2013 confermano gli adempimenti già previsti dalla norma vigente per gli incaricati dell'ufficio alle dirette dipendenze dell'organo di indirizzo politico.
Pertanto da tutto ciò si desume che codesta PCM, anche se fosse vero il contrario, per logica, non può esimersi dagli adempimenti previsti per le altre P.A. ma che anzi, essendo istituzionalmente il volano e il promotore di tutti i processi che sono alla base della loro organizzazione (cosi' come sopra indicato, ossia: tutto ciò che concerne gli obiettivi di trasparenza, i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance, il riordino delle funzioni ad esso trasferite dall'ANAC, la semplificazione delle norme in materia, il rilascio del parere preventivo sulla nomina degli OIV, la gestione del Portale della Performance, le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche, la valorizzazione della qualità dei verificatori, la definizione di metodologie di valutazione comune, l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano e della Relazione della performance, l'integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance anche con i sistemi del controllo di gestione), dovrebbe essere la prima Pubblica Amministrazione a darne l'esempio, e quindi, più di tutte le altre.
Da lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016
"A proposito della asserita inidoneità della procedura informatizzata a consentire l’esercizio del diritto di accesso civico, si precisa che la stessa è utilizzata proficuamente da circa un biennio e consente agli utenti di segnalare eventuali singole omissioni o incomplete pubblicazioni dei dati e delle informazioni oggetto di obbligo, in linea con la disciplina prevista, agevolando la proposizione delle istanze mediante un percorso guidato."
Pur concordando sulla bontà di un percorso guidato, la necessità di dissuadere la formulazione di possibili rilievi pretestuosi e non mettendo in dubbio il suo proficuo utilizzo da parte dell'Amministrazione ricevente, si ribadisce l'assoluta insufficienza del modulo online http://presidenza.governo.it/accessocivico/formac, predisposto da codesta PCM nella sezione Accesso Civico, a contenere dettagliate segnalazioni di eventuali omissioni in materia di trasparenza (totale/parziale adempimento, incompleta/non aggiornata informazione, problemi sul formato del dato in riferimento ecc.) dato che il modulo in questione consente un numero massimo di appena 140 caratteri.
Ne è una prova il riscontro ricevuto all'istanza di accesso civico del 1 maggio scorso che sarebbe stato privo di informazioni fondamentali. Informazioni che, invece, si sono riuscite ad ottenere grazie all'utilizzo di un richiesta globale formulata sulla base degli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente e trasmessa complessivamente dallo scrivente cittadino via PEC, tant'è che i singoli riscontri ricevuti via email alle singole ed elementari istanze inviate via modulo online, rimandano, ciascuno, al singolo dettaglio presente nelle lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016 e lettera DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016 ricevute da codesto PCM e formulate proprio in riscontro all'istanza complessiva inoltrata via PEC.
Con il modulo online così come oggi predisposto, si potrebbero, invece, nuocere proficue azioni di collaborazione da parte dei singoli interessati: utilizzando il form del tutto inadeguato presente sul sito, il cittadino è costretto ad inviare ripetute, numerose ed elementari istanze di accesso civico incomplete per l'esiguità dei caratteri massimo compilabili, tante quante sono le singole informazioni di cui si chiede la pubblicazione, ognuna, in ciascuna sottosezione in Amministrazione Trasparente. Ne conseguirebbe un’inevitabile confusione, nonché la dispersione nella tracciabilità tra richieste e riscontri sia per l’istante che per l’amministrazione adita.
Da lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016
Relativamente all’esercizio del potere sostitutivo si rappresenta che è regolato da un DPCM che è consultabile al seguente collegamento ipertestuale:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/ProgrammaTrasparenza/DPCM_PTTI_20150130 . Il potere sostitutivo è attribuito al superiore gerarchico che, nello specifico, è individuabile scorrendo l’articolazione degli uffici al seguente collegamento ipertestuale:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/index.html
La disposizione che prevede l'attribuzione del potere sostitutivo al superiore gerarchico con le modalità indicate dalla stessa era già conosciuta come indicato dal collegamento ipertestuale http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/dfp/dipartimento_funzione_pubblica.html#potere_sostitutivo.
Sebbene al collegamento ipertestuale http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/index.html siano presenti gli organigrammi delle varie strutture che compongono la PCM e in particolare quella che rappresenta la complessa articolazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella pagina ad essa dedicata http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/Dipartimenti/DFP.html il suo organigramma non risponde (in quanto in fase di aggiornamento rispetto al D.M. 17 novembre 2015 come già giustificato da codesta PCM in altra sezione) all'elenco degli uffici e loro responsabili, motivo per cui, il semplice cittadino potrebbe destinare non correttamente l'istanza, nel caso in cui la sua richiesta riguardi uno specifico ufficio e non l'intero dipartimento per il quale il soggetto titolare del potere sostitutivo è, invece, probabilmente, il Capo del Dipartimento.
La lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016 rileva che l'“Amministrazione trasparente” è unica per tutte le Strutture della Presidenza del Consiglio, mentre rinvia ai siti delle singole Strutture solo quando necessario essendo gli stessi non dedicati. Molti dati sono infatti pubblicati in forma aggregata , salvo il caso in cui la normativa preveda una specificazione di dettaglio in relazione alle diverse Strutture. I singoli siti delle Strutture della PCM, tra cui quello del Dipartimento della Funzione Pubblica non sono dedicati, pertanto, agli adempimenti connessi all’attuazione del d.lgs 33/2013, a tale scopo è dedicata la sola sezione dell’ “Amministrazione trasparente” presente sul sito www.governo.it, che quando necessario rinvia ai siti delle singole Strutture.
Pur comprendendo la necessità di riflettere sul sito web l'organizzazione delle Unità (Uffici, Dipartimenti e Strutture) della PCM presente nella realtà fisica quale unica grande entità, questo, a parere dello scrivente, non giustifica il non poter trovare (le moderne tecnologie lo consentono senza dispendio di energie e costi) delle soluzioni informatiche che invece possano agevolare le ricerche del cittadino e rispondere appieno al principio di trasparenza, rendendo facilmente e chiaramente individuabili i dati specifici del Dipartimento della Funzione Pubblica. Solo in questo modo, infatti, la PCM può ottemperare a quanto sancito dall'art. 53 del CAD in riferimento ai principi circa la "elevata usabilita' e reperibilita', "completezza di informazione e semplicita' di' consultazione".
Inoltre, è lo stesso regime speciale per le relative peculiarità organizzative e ordinamentali della PCM, stabilito dal D.p.c.m. 25 maggio 2011, n.131, (in attuazione dell'art. 74 comma 3 del D.lgs. 150/2009) a sancire, in merito alla trasparenza "delle informazioni concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, i risultati dell'attivita' di misurazione", la necessità di fare riferimento ad ogni singola struttura come confermato all'art.4 comma 3 lettera a) nella parte in cui prescrive l'obbligo da parte della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri di pubblicare, sul proprio sito web istituzionale, in "apposita sezione di facile accesso e consultazione", "l'indicazione dei risultati raggiunti da CIASCUNA STRUTTURA rispetto agli obiettivi programmati. (si veda il d.p.c.m. evidenziato nella parte dove lo indica)
Pertanto nel dettaglio si rinvia e ribadisce già quanto indicato in http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/dfp/dipartimento_funzione_pubblica.html#struttura_dfp, ad eccezione di ciò che nel frattempo è stato risolto e quanto riportato in http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/dfp/dipartimento_funzione_pubblica.html#ambito_soggettivo circa la perplessità sulla mancanza di alcune sezioni di Amministrazione Trasparente.
Da lettera DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016
Per quanto riguarda l'organigramma del Dipartimento della funzione pubblica, questo è rinvenibile, aggiornato, al link:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/Dipartimenti/DFP.html#7
L'indicazione delle risorse umane assegnate per ciascuna struttura del DFP sarà completata, dove carente, al termine del completamento del complesso procedimento di interpello, selezione, incarico, trasmissione alla corte dei conti relativo all'attribuzione della titolarità dei dirigenti degli uffici e servizi.
In conformità al principio generale di trasparenza (art. 1) agli obblighi di trasparenza (art. 2) e al diritto di accesso civico (art. 5) sanciti dal vigente D.lgs. 33/2013, al fine di conoscere informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni necessarie al controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, lo scrivente, chiede, in qualità di cittadino, di sapere entro quanto tempo massimo (termine non prorogabile) codesto Dipartimento della Funzione Pubblica possa provvedere ad aggiornare la pagina web concernente l'articolazione dei propri uffici in conformità al DM 17 novembre 2015 che ne ha sancito la riorganizzazione (come stabilito al comma 1 dell'art. 13) ed è entrato in vigore il 17 dicembre 2015, data di registrazione alla Corte dei Conti.
Pertanto il collegamento ipertestuale segnalato nel riscontro era già a conosciuto dallo scrivente, esaminato e comunicato carente, di conseguenza, non rilevando sullo stesso degli aggiornamenti, oggi si ribadisce quanto richiesto precedentemente il 1 maggio scorso e si reitera la richiesta della pubblicazione di informazioni/dati/documenti non appena sarà possibile aggiornarli nella sottosezione PERFORMANCE.
Di seguito si riporta quanto già richiesto in riferimento a ciascun soggetto con l'indicazione specifica degli elementi mancanti.
Da lettera DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016
Per quanto concerne i documenti sulla performance, si rileva che il Portale della Performance è stato trasferito di recente da ANAC al Dipartimento, che lo gestisce come progetto sperimentale attraverso una convenzione con il CNR. Il progetto nasce per dare conto dello stato dell'attuazione della normativa sulle performance come regolata dal decreto legislativo n. 150/2009. Si tratta di una sperimentazione che riguarda una normativa che è in continua evoluzione: il 29 aprile scorso, difatti, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un regolamento - ancora non pubblicato in Gazzetta ufficiale - con cui si disciplina il trasferimento delle funzioni in materia di performance da ex Civit - Anac al DFP. Attualmente il Portale pubblica i piani e le relazioni della performance adottati dalle amministrazioni centrali in attuazione dell'art 10 del citato d.lgs. n. 150/2009.
La mancanza dei dati afferenti alla Presidenza del Consiglio deriva dalla non applicabilità della normativa della 150/2009. Sul punto specifico, l'art. 74 comma 3 del decreto 150/2009 prevedeva l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio che stabilisse limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva e in considerazione della peculiarità dell'ordinamento, che discendono dagli articoli 92 e 95 della Costituzione.
Tale regolamento è stato, quindi, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n.131 che prevede uno strumentario differente (linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, etc.) in materia di performance. Stante la diversa natura dei documenti adottati dalla Presidenza, gli stessi non trovano, attualmente, adeguata collocazione nell'ambito del Portale della performance che è in corso di implementazione.
Nella sezione "performance" di -Amministrazione trasparente- del sito www.governo.it sono rinvenibili i documenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardanti la performance e che sono le Linee guida del Segretario generale, le Direttive delle autorità politiche e i risultati raggiunti:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Performance
Da lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016 come indicato anche via email
Inoltre i documenti inerenti alla performance, (linee guida PCM, Direttive generali per l’azione amministrativa e indicazione dei risultati raggiunti), pubblicati successivamente al perfezionamento del relativo iter procedurale o al completamento della raccolta dei dati sono reperibili al seguente collegamento ipertestuale: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Performance/index.html
Riscontro ad ogni singola richiesta di accesso ricevuto via email
I procedimenti in materia di "Performance" che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuta a pubblicare sono consultabili al seguente collegamento ipertestuale:http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Performance/index.html.
Si ribadisce integrando quanto segue:
Secondo quanto stabilisce il D.lgs. 150/2009, seppur con gli adeguamenti sanciti dal D.p.c.m. 25 maggio 2011, n.131 (in attuazione dell'art. 74 comma 3 del Decreto Brunetta), non si possono ritenere (come invece sostiene il riscontro di codesta PDCM) documenti inerenti alla performance le "Linee guida PCM, Direttive generali per l’azione amministrativa e indicazione dei risultati raggiunti" ma invece "il Sistema di Misurazione e Valutazione di tutto il personale, il Piano, la Relazione, il documento dell'OIV di validazione della Relazione e la Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema".
Il Sistema di misurazione e valutazione che si trova nella sezione delle Performance è quello dei Dirigenti (fermo al 2004) pertanto non è possibile rilevare quello di tutto il personale dalle linee guida come invece prevede lo stesso. D.p.c.m. 25 maggio 2011, n.131
Nel dettaglio l'ammontare complessivo dei premi, l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale, la distribuzione del trattamento accessorio (gli ultimi sono del 2014) e il grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità è riferito solo ai Dirigenti, manca quello di tutto il personale.
A giustificazione di quanto tutto su affermato si vedano gli approfondimenti normativi riportati in Segnalazioni di carattere generale oggetto di esame e valutazione da parte degli Uffici competenti.
Pertanto il collegamento ipertestuale segnalato nel riscontro era già a conosciuto dallo scrivente, esaminato e comunicato carente, di conseguenza, non rilevando sullo stesso degli aggiornamenti, oggi si ribadisce quanto richiesto precedentemente il 1 maggio scorso e si reitera la richiesta della pubblicazione di informazioni/dati/documenti che al momento sembrano ancora omessi nella sottosezione PERFORMANCE.
Di seguito si riporta quanto già richiesto in riferimento a ciascun soggetto con l'indicazione specifica degli elementi mancanti.
Da lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016
Le posizioni di responsabile di segreteria non sono di livello dirigenziali e comunque non sono state ancora assegnate;
riguardo alle posizioni organizzative si fa presente che, al momento, in Presidenza non sono state assegnate
Da lettera DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016
La tabella dei nominativi degli incarichi di cui all'art.9 del DPCM del 20 dicembre 2013 riguarda gli uffici di diretta collaborazione e il personale può essere rivenuto al seguente link http://www.funzionepubblica.gov.it/staff
Non essendo state assegnate le posizioni organizzative o di responsabile di segreteria sarebbe opportuno (in modo da ottemperare alla norma che comunque ne prevede un'indicazione: Allegato A del D.lgs.33/2013 e allegato 1 Delibera ex Civit n. 50/2013) riportare nell'apposita sottosezione Personale in Amministrazione Trasparente che al momento non esistono Posizioni Organizzative/Responsabile di segreteria avendo cura di pubblicare, nel caso vengano (o quando verranno) istituite, i CV di ognuna
Si prende atto del fatto che, come giustamente codesta PCM ha fatto notare, l'art. 9 del D.p.c.m. del 20/12/2013 riguarda solo gli uffici di diretta collaborazione e non tutti i responsabili delle P.O., corrispondendo tale prescrizione normativa a quanto stabilito dall'art. 13, c. 1, lett. b), del vigente d.lgs. n. 33/2013, pertanto lo scrivente ritira quanto richiesto per le P.O. in riferimento ai seguenti dati: nominativi del personale non dirigenziale assegnato all'Ufficio, numero di telefono e caselle di posta elettronica istituzionali, nonchè i dati relativi ai compensi di cui all'art. 15 c.1. del Dlgs. 33/2013.
I dati richiesti sono effettivamente rintracciabili ad eccezione, come rappresentato in riferimento ad altre sottosezioni, dei compensi di cui all'art. 15 c.1. del Dlgs. dei soggetti responsabili degli uffici di diretta collaborazione Patrizio Caligiuri, Rana Francesco, il consulente Giovanni Sasso, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali degli esperti Mariella Mainolfi, Mastrojeni Marcello, Francesca Perini e Angelo Vitale.
Inoltre, non vi è indicazione in modo evidente nella sottosezione "Personale" in Amministrazione Trasparente del sito web della PCM dei dati invece rintracciabili dall'indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/staff.
SOTTO SEZIONE PersonaleDa lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016
in merito agli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti estranei alla P.A, il dato è rinvenibile al seguente collegamento ipertestuale: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti/Dirigenti/index.html, nella pagina “Retribuzioni lorde dei dirigenti o equiparati con incarico dirigenziale presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
Da lettera DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016
Per la sezione personale, gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono rinvenibili a link
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti/Dirigenti/elenco/elenco_dirigenti_20160513.xls
I CV dei dirigenti del Dipartimento, e le rispettive dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità poste alla fine di ciascun CV, possono essere rinvenuti al link seguente, anche nella sezione cessati per quei dirigenti non più in servizio o in attesa del perfezionamento del nuovo incarico conferito dopo la riorganizzazione del Dipartimento: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/curriculum/index.asp
I compensi dei dirigenti sono invece rinvenibili al seguente link dove, per i dirigenti di seconda fascia, la componente variabile legata alla valutazione del risultato è indicata in nota come non predeterminabile: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti/Dirigenti/Retribuzioni/dirigenti_20160405.xlsx
Al seguente link possono invece essere rinvenuti gli incarichi conferiti o autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi inclusi, eventualmente, quelli del Capo del Dipartimento: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiDipendenti/Incarichi_2016.xls [ultimo aggiornamento: 25 maggio 2016]
Per quanto riguarda gli Uffici di diretta collaborazione, gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono rinvenibili nei CV così come le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità al loro volta posti al seguente link: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/curriculum/index.asp
Sono invece indicati i compensi degli appartenenti agli Uffici di diretta collaborazione, che riflettono la diversità delle situazioni giuridiche rispettive, nella tabella al link http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiUfficiDirCollaborazione/Retribuzioni/dir_coll%20Ministri_20160404.xls
La maggior parte dei collegamenti ipertestuali segnalati nel riscontro erano già conosciuti dallo scrivente, esaminati e comunicati in parte carenti.
Pertanto, rilevando rispetto agli stessi solo i seguenti aggiornamenti:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti/Dirigenti/elenco/elenco_dirigenti_20160513.xls
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti/Dirigenti/Retribuzioni/dirigenti_20160405.xlsx
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiDipendenti/Incarichi_2016.xls [ultimo aggiornamento: 25 maggio 2016]
oggi si ribadisce in parte quanto richiesto precedentemente il 1 maggio scorso e si reitera (per la parte mancante) la richiesta della pubblicazione di informazioni/dati/documenti che al momento sembrano ancora omessi nella sottosezione PERSONALE. (informazioni rilevate con molta difficoltà)
Di seguito si riporta (per la parte mancante) quanto già richiesto in riferimento a ciascun soggetto con l'indicazione specifica di nome e cognome e per ognuno degli elementi mancanti:
- Mancano gli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione (anche individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, integrato dai relativi titoli e curricula (Se effettivamente tali dati mancano si ritiene necessario darne evidenza sul sito: "Non sono stati conferiti incarichi dirigenziali a soggetti esterni") Se effettivamente tali dati sono presenti sono di difficile individuazione.
- Mancano ancora CV e Dichiarazione di Ambrosini Anna Maria e Santarsiero Carla Chiara
- In riferimento agli Incarichi degli Uffici di Diretta Collaborazione mancano i compensi di Caligiuri Patrizio, Cascioli Raffaella e Sasso Giovanni
- In riferimento agli altri dirigenti mancano i compensi di Ambrosini Anna Maria, Angeletti Sauro, Santarsiero Carla Chiara,
- In riferimento agli Incarichi degli Uffici di Diretta di Collaborazione e di tutti gli altri dirigenti mancano i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali e relativi compensi
- In riferimento agli Incarichi degli Uffici di Diretta di Collaborazione mancano le dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità di Sasso
Degli altri dirigenti del D.f.p. mancano le dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità di Di Paolo Antonio, (CV inesistente) Ambrosini Anna Maria e Santarsiero Carla Chiara.
I dati indicati in SOTTO SEZIONE Personale erano tutti quelli richiesti il 1° Maggio, oggi in parte esauditi.
Da lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016
Il sistema di valutazione del personale dirigenziale è pubblicato al seguente link: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Performance/index.html; relativamente alla premialità degli stessi la pubblicazione dei dati avviene in coerenza con l’art. 20 del d.lgs. n.33/2013 che prevede la pubblicazione dell’ammontare complessivo dei premi pertanto l’indicazione dei fondi e dei premi è riportata nel sito in forma aggregata fra dirigenti di prima fascia e seconda fascia. In ogni caso per i dirigenti di I fascia, nella sottosezione “personale”, è possibile consultare il trattamento economico individuale complessivo con evidenza dell’importo dell’indennità di risultato ... I dati sono rinvenibili al seguente collegamento ipertestuale: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/Dirigenti/Dirigenti/index.html
Si prende atto di quanto riferito da codesta PCM ma si rileva che mancano comunque le informazioni richieste e valgono le considerazioni rappresentate per la Performance e la distinzione della Struttura.
Inoltre, il collegamento ipertestuale segnalato nel riscontro era già a conosciuto dallo scrivente, esaminato e comunicato carente, pertanto, non rilevando sullo stesso degli aggiornamenti, oggi si ribadisce quanto richiesto precedentemente il 1 maggio scorso e si reitera la richiesta della pubblicazione di informazioni/dati/documenti che al momento sembrano ancora omessi nella SOTTO SEZIONE Performance .
Di seguito si riporta quanto già richiesto in riferimento a ciascun soggetto con l'indicazione specifica di nome e cognome e per ognuno degli elementi mancanti
SOTTO SEZIONE PersonaleDa lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016
Le informazioni relative ad eventuali incarichi od alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, del Segretario generale e dei Vice Segretari generali, così come di tutti gli altri dirigenti sono reperibili ai seguenti collegamenti ipertestuali: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiDipendenti/index.html; e http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/index.html;
Il collegamento ipertestuale segnalato nel riscontro era già a conosciuto dallo scrivente, esaminato e comunicato carente, pertanto, non rilevando sullo stesso degli aggiornamenti, oggi si ribadisce quanto richiesto precedentemente il 1 maggio scorso e si reitera la richiesta della pubblicazione di informazioni/dati/documenti (estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla P.A., dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e CV dei soggetti indicati) che al momento sembrano ancora omessi nella sottosezione PERSONALE
Di seguito si riporta quanto già richiesto in riferimento a ciascun soggetto con l'indicazione specifica di nome e cognome e per ognuno degli elementi mancanti
SOTTO SEZIONE PersonaleDa lettera DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016
Per quanto riguarda i consulenti e i collaboratori, i CV indicati come mancanti così come i dati di cui all'art 15, comma 1, lettera c) d.lgs. n. 33 del 2013 e le attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, sono rinvenibili al link:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/consulenti-collaboratori_2014.xls
Da lettera UCI 0000821 P-4.9 del 30/05/2016 e lettera DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016
..per quanto riguarda i dati relativi alla premialità dei consulenti e collaboratori, si rappresenta che il compenso erogato agli esperti è onnicomprensivo e non prevede una componente variabile o legata alla performance
Le "componenti variabili o legate alla valutazione del risultato" la cui pubblicazione obbligatoria è sancita dall'art. 15 comma 1 lett. d) del vigente D.lgs. 33/2013 non sono quelle legate alla performance che interessano esclusivamente i dipendenti interni ed essendo, l'oggetto della questione (appunto consulenti e collaboratori), invece, soggetti esterni alla P.A.
Inoltre, il collegamento ipertestuale segnalato nel riscontro era già a conosciuto dallo scrivente, esaminato e comunicato carente, pertanto, non rilevando sullo stesso degli aggiornamenti, oggi si ribadisce quanto richiesto precedentemente il 1 maggio scorso e si reitera la richiesta della pubblicazione di informazioni/dati/documenti che al momento sembrano ancora omessi nella sottosezione Consulenti e collaboratori.
Di seguito si riporta quanto già richiesto in riferimento a ciascun soggetto con l'indicazione specifica di nome e cognome e per ognuno degli elementi mancanti:
Da lettera DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016
Per quanto riguarda i provvedimenti, il Decreto di aggiudicazione definitivo del Capo Dipartimento del 24 febbraio 2016 di affidamento dei Servizi di assistenza tecnica per l'attuazione del PON Governance (CIG 6467258621) non è presente nella sezione "provvedimenti degli organi di indirizzo politico" non essendo il Capo del Dipartimento un organo di questo tipo
Riscontro ad ogni singola richiesta di accesso ricevuto via email
In dati relativi ai provvedimenti degli Organi di indirizzo politico-amministrativo ed ai provvedimenti dirigenziali sono consultabili al seguente collegamento ipertestuale: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/index.html
Visto che il Capo del Dipartimento firma i Decreti di aggiudicazione (così come fa un organo di indirizzo politico) degli affidamenti (si veda ad esempio quello relativo PON Governance di cui al CIG 6467258621), non si comprende come possa, allora, codesto Dipartimento ottemperare a quanto sancito dall'art. 23 c.1 del vigente D.lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione degli "elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico" "con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti", nel caso specifico, di (lett. b) "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture" dato che necessariamente i provvedimenti di questo tipo devono essere approvati dall'"organo di indirizzo politico".
Il collegamento ipertestuale segnalato nel riscontro era già a conosciuto dallo scrivente, esaminato e comunicato carente, pertanto, non rilevando sullo stesso degli aggiornamenti, oggi si ribadisce quanto richiesto precedentemente il 1 maggio scorso e si reitera la richiesta della pubblicazione di informazioni/dati/documenti che al momento sembrano ancora omessi nella sottosezione PROVVEDIMENTI.
Di seguito si riporta quanto già richiesto con l'indicazione specifica degli elementi mancanti
Riscontro ad ogni singola richiesta di accesso ricevuto via email
Inoltre, si fa presente che in applicazione all’art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e come indicato nel vademecum “Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online”, predisposto dal DFP, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto nell’home page del sito istituzionale del Governo,” il link, di seguito riportato, a “Pubblicità legale”, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale: http://www.governo.it/pubblicit%C3%A0-legale?page=2
Il provvedimento relativo PON Governance affidato dal Dipartimento della Funzione pubblica non è presente in pubblicità legale raggiungibile all'indirizzo http://www.governo.it/pubblicit%C3%A0-legale?page=2
Pur esaudendo l'adempimento che prevede un'apposita sezione del sito web raggiungibile dalla home page e indirizzata dalla etichetta “Pubblicità legale" non sono stati applicati gli altri criteri generali di cui al Vademecum "Modalità di pubblicazione dei documento nell'Albo online" che stabiliscono non solo il caricamento dei documenti in formato elettronico ma anche la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale di tutti gli atti pubblicati da parte del responsabile del procedimento che ha generato l'atto o di quello della pubblicazione, del rappresentante l'organizzazione o suo estensore (documenti nativi informatici sottoscritti con firma digitale). Da rilievi eseguiti si è riscontrato che la data è presente nell'Albo online ed è possibile effettuare delle ricerche cronologiche ma non è evidente una numerazione cronologica, nè è possibile ricercare i documenti per oggetto, la lista di allegati. Inoltre, non è evidente chi sia il Responsabile del procedimento di pubblicazione. I documenti in Pdf testo pubblicati in tale sezione sono diversi da quelli in formato immagine (scansione cartaceo) ma non riportano la firma digitale dei sottoscrittori (es: DPCM 25 maggio 2016 - Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza. Inoltre alcune pubblicazioni sono privi dei documenti di cui è obbligatorio assolvere la pubblicità legale e rimandono a pagine web. Altre rimandano pagina non trovata.
Tuttavia queste indicazioni esulano dall'oggetto di una richiesta di accesso civico ma la cui presenza è indispensabile per una P.A. che possa effettivamente definirsi digitalizzata in conformità agli adempimenti previsti dal CAD e in riferimento alle regole tecniche dettate da quest'ultimo con il D.P.C.M. del 13 novembre 2014 che obbligherà, entro il 12 agosto p.v., tutte le P.A. ad adeguare i sistemi di gestione informatica dei flussi documentali con conseguenze sull’organizzazione interna del personale.
Da lettera DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016
Nella sezione "bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparent- del sito www.governo.it sono rintracciabili i documenti relativi all'affidamento dei Servizi di assistenza tecnica di cui sopra. http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Procedure_LavoriFornitureServizi/AvvisiBandiInviti/index.html
L'indicazione dell'acquisizione in economia (cottimo fiduciario) quale modalità di affidamento è un errore che non è stato ancora corretto trattandosi invece di una gara e come evidenziato dai documenti presenti online.
Infine, per quanto riguarda l'invio all'ANAC dei dati relativi alle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e forniture stipulate, la deliberazione ANAC n.26 del 22 maggio 2013 chiarisce che tale adempimento riguarda i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro, mentre per i contratti di importo superiore ai 40.000 euro tali obblighi si intendono assolti, tramite le comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art.7, comma 8, del Codice dei contratti. Pertanto il contratto oggetto di osservazione, essendo superiore ad € 40.000, non può ritrovarsi nell'elenco inviato dall'Amministrazione entro il 31 gennaio u.s., in attuazione dell'art.1, comma 32 della legge n.190/2012.
Riscontro ad ogni singola richiesta di accesso ricevuto via email
In merito si fa presente che i dati evidenziati sono pubblicati sull’apposita sezione “Bandi di gara e contratti”, riguardo alle delibere a contrarre anch’esse vengono pubblicate, nei casi previsti dall’art.37, comma 2 del d.lgs.33/2013, nella pagina di dettaglio delle singole procedure di aggiudicazione.
A titolo di esempio si indica il collegamento ipertestuale alla procedura negoziata a favore della ADN KRONOS SPA.
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Procedure_LavoriFornitureServizi/Trasparenza/InformazioniSingoleProcedure/Detail?idLavoro=154043&tipocontr=128233.
La pubblicazione dei dati ai sensi dell’art.1, comma 32 della L. 190/2102 è rinvenibile al seguente collegamento ipertestuale:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/index.html
Si prende atto della rettifica con la quale codesto Dipartimento ha corretto l'errata indicazione della modalità di affidamento (da cottimo fiduciario a procedura aperta) relativo al PON Governance di cui al CIG 6467258621 ma non è corretto giustificare l'assenza dei dati richiesti dall'art.1, comma 32 della legge n.190/2012 afferente l'affidamento in questione affermando che "la deliberazione ANAC n.26 del 22 maggio 2013 chiarisce che tale adempimento riguarda i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro" in quanto, così come prevede la stessa Delibera alla lett. b del comma 1 dell'art. 8, anche in quest'ultima ipotesi, gli obblighi informativi previsti di che trattasi (declinati poi, in ultimo aggiornamento, nell'art 4 della stessa delibera) sono comunque assolti "mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG" (anche se rimane il dubbio come quest'ultime comunicazioni possano effettivamente sostituire quelle richieste dalla legge anticorruzione, ma questo è un problema che sarà probabilmente risolto con il ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità anche alla luce del nuovo Codice degli Appalti entrato in vigore lo scorso 19 Aprile).
In ogni caso, si ritiene assolto tale adempimento informativo in quanto, a differenza di quanto verificato con la precedente istanza di accesso civico, l'affidamento in questione, oggi, risulta essere pubblicato sul Portale Trasparenza ANAC che appunto pubblica le comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del previgente Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in assolvimento di quelle previste dall'art.1, comma 32 della legge n.190/2012. Infatti, il portale Trasparenza, interrogato il 4/06/2016 per il CIG 6467258621 segnala che è avvenuta l'aggiudicazione. Inoltre lo stesso Portale Trasparenza ANAC interrogato in pari data per C.F.(della PCM) 80188230587 restituisce questa volta affidamenti per un totale di 132 lotti.
Pertanto oggi si ribadisce quanto richiesto precedentemente il 1 maggio scorso e si reitera la richiesta della pubblicazione di informazioni/dati/documenti che al momento sembrano ancora omessi nella sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI in riferimento al solo esito dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento relativo all'“Assistenza tecnica per l’attuazione del PON" di che trattasi.
La pubblicazione dell'esito di gara non avviene solo con la pubblicazione dell'atto che approva l'aggiudicazione definitiva ma anche con quella di avviso di gara esperita, da cui possono decorrere 30 giorni per un ricorso (la pubblicazione di tale avviso è obbligatorio proprio per consentire la facoltà all'operatore economico escluso di presentare ricorso attestandone la data da cui decorrono i termini per l'esercizio di tale diritto), sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, in cui dovono essere indicati, così come prescrive il previgente codice degli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice, la procedura e il criterio di aggiudicazione, l'oggetto dell'appalto, il finanziamento, l'importo complessivo a base d'asta, la data di pubblicazione del bando, il numero di offerte ricevute, la data di aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria, il ribasso offerto dalla stessa e infine l'organo competente delle procedure di ricorso e l'indicazione che i ricorsi avverso tale avviso possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Di seguito si riporta quanto già richiesto con l'indicazione specifica degli elementi mancanti:
Da lettera DFP n. 28596 P- del 27 maggio 2016
Per quanto riguarda la sezione "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" si segnala che i contributi messi in evidenza sono legati a obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi, fondazioni e iniziative europee e internazionali, su base paritetica, in linea con gli orientamenti di politica estera del Paese. Dettagli per ciascun contributo sono messi in evidenza in ciascuna scheda con link all'istituzione/iniziativa e informazioni sulla partecipazione dell'Italia:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/AttiConcessione/ElencoAttiConcessione/?criteria=Struttura%20like%20%27%25Dipartimento%20della%20funzione%20pubblica%25%27%20&page=0
Il collegamento ipertestuale segnalato nel riscontro era già a conosciuto dallo scrivente, esaminato e comunicato carente, pertanto, non rilevando sullo stesso degli aggiornamenti, oggi si ribadisce quanto richiesto precedentemente il 1 maggio scorso e si reitera la richiesta della pubblicazione di informazioni/dati/documenti che al momento sembrano ancora omessi nella sottosezione SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI.
Di seguito si riporta quanto già richiesto con l'indicazione specifica degli elementi mancanti